Titolo 6


REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE INTERZONALI
E DI DISTRIBUZIONE LOCALE

 

Art. 40: Funzione della strada

16.1 Sono classificate come interzonali e di distribuzione locale le strade che realizzano il collegamento tra zone limitrofe della città, consentendo una diffusione della mobilità a livello locale. In attesa del Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana le presenti norme valgono anche sulle strade interzonali extraurbane.

16.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale, per la classificazione il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata alle prestazioni di cui al successivo art. 41.

 
Art. 41: Prestazioni della strada 41.1 Le prestazioni della strada sono definite in base alla portata (massima capacità di smaltimento dei flussi) ed alle condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.   Art. 42: Portata della strada 42.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore dei 2 seguenti valori:   · la media del flusso delle ore di punta del mattino e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri della tabella riportata in appendice alle presenti norme.


Art. 43: Regolamentazione della sosta

43.1 In generale la sosta deve essere vietata.

43.2 Possono essere fatte delle eccezioni laddove la domanda è alta per la presenza di attività di servizio o artigianali, o a causa dell’alta densità abitativa, e non vi è spazio fuori dalla carreggiata stradale. In questi casi può essere consentita la sosta a margine della carreggiata, opportunamente profilata, nel caso in cui ciò risulti utile per garantire il transito in condizioni di sicurezza del trasporto pubblico, fino a quando non si sarà provveduto a recuperare gli spazi necessari al di fuori della carreggiata stessa.

43.3 E’ opportuno che la valutazione circa la necessità di mantenimento della sosta a margine della carreggiata stradale sia fatta nell’ambito di una più ampia zona a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).

 
Art. 44: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata 44.1 Sono ammessi al transito tutti i veicoli con peso complessivo minore di 50 quintali (categoria M2 dell’art. 47 del NCdS), con eccezione dei mezzi per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, per la pulizia delle strade, dei VV.FF. e del trasporto pubblico.

44.2 Il transito dei veicoli classificati N3 ed O4 dall’art. 47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni in vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone.

44.3 Sono esclusi i carichi eccezionali salvo quelli autorizzati con itinerario, orario e programma di svolgimento determinati.


Art. 45: Organizzazione delle intersezioni

45.1 Intersezioni con strade di pari livello:   45.1.1 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato.
45.1.2 Da realizzare mediante sistema a precedenza, laddove vi sia ampia visibilità così come previsto dal NCdS, con diritto di precedenza per la strada con flusso maggiore. E’ ammesso quando la semaforizzazione risulti impossibile o inutile in rapporto ai volumi di traffico.  
45.2 Intersezioni con strade di livello inferiore:   45.2.1 Da realizzare mediante sistema a precedenza; le svolte dalla strada secondaria nella primaria devono essere regolate con segnale di STOP e con ampia garanzia di visibilità.  
Art. 46: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti
    46.1 Sono consentite nuove installazioni di piccola entità o di valenza locale se esiste spazio sufficiente al di fuori della carreggiata. Nell’impossibilità, sono consentite nello spazio esclusivamente dedicato alla sosta, opportunamente delimitato secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
    I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi, in quanto trattati nel successivo articolo.
46.2 Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta un’attenta valutazione delle condizioni di traffico in rapporto all’attrattività ed alla domanda di parcheggio prodotta dall’attività, con redazione di un apposito progetto di sistemazione delle aree da occupare e, nelle aree circostanti, di una zona sufficientemente ampia a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).   46.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso o installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori su sottoservizi, oltre all’applicazione con massima cura di quanto già prescritto dal Comune di Firenze e dalle norme e leggi, dovrà essere fatta tempestiva valutazione delle deviazioni di traffico eventualmente necessarie per mantenere condizioni di sicurezza e livello di prestazioni degli itinerari cui il tratto concorre. Ove le deviazioni comportino aggravi sull’esercizio del trasporto pubblico o della raccolta dei R.S.U., esse saranno poste a carico degli interessati sulla base di preventivo dell’azienda esercente.   Art. 47: Rimozione R.S.U. 47.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo e scarico avviene con braccio meccanico.

47.2 Laddove non esiste possibilità di collocare altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese e cura dell’azienda esercente o del privato interessato al servizio.

47.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà alla raccolta notturna o in ore di morbida. In quest’ultimo caso è obbligatorio provvedere a quanto riportato nel successivo comma 5.

47.4 L’attività di rimozione è vietata nelle ore di punta del traffico.

47.5 Nel caso in cui la strada sia interessata dal transito di importanti linee di trasporto pubblico, a seguito delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’azienda esercente il servizio è tenuta a dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di servizio) riguardo al comportamento di guida del mezzo di raccolta, che tendano a favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti tra i rispettivi itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto di precedenza".

  47.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento prima dell’inizio della manovra di raccolta.  
Art. 48: Attività in fregio 48.1 Per le attività in fregio alle sedi stradali, sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che comportino preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C., sia che si tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi in misura e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero dovrà esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza pedonale effettiva di 200 metri.
Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria. Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti fondamentali: Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni alla ZTL.
48.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede stradale e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area di accumulo per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.

48.3 Nel caso in cui le attività previste siano di particolare rilevanza, potrà essere richiesto uno studio come quello descritto all’art. 13, i cui risultati determinano l’ammissibilità dell’intervento. Si precisa che per queste strade la quota di capacità residua indicata al punto c) comma 4 del citato art. 13 è fissata pari al 5%.

Art. 49: Geometrie di circolazione 49.1 Lo schema di circolazione delle strade in oggetto si modifica solo con specifica ordinanza del Sindaco, previa verifica tecnica della funzionalità del sistema viario.  


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