Titolo 6
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE INTERZONALI
E DI DISTRIBUZIONE LOCALE
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Art. 40: Funzione della strada
16.1 Sono classificate come interzonali e di distribuzione
locale le strade che realizzano il collegamento tra zone limitrofe
della città, consentendo una diffusione della mobilità a
livello locale. In attesa del Piano del Traffico per la Viabilità
Extraurbana le presenti norme valgono anche sulle strade interzonali extraurbane.
16.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda
a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale, per la classificazione
il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata
alle prestazioni di cui al successivo art. 41.
Art. 41: Prestazioni della strada
41.1 Le prestazioni della strada sono
definite in base alla portata (massima capacità di smaltimento dei
flussi) ed alle condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.
Art. 42: Portata della strada
42.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore
dei 2 seguenti valori:
· la media del flusso delle ore di punta del mattino
e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri
della tabella riportata in appendice alle presenti norme.
Art. 43: Regolamentazione della sosta
43.1 In generale la sosta deve essere vietata.
43.2 Possono essere fatte delle eccezioni laddove la domanda
è alta per la presenza di attività di servizio o artigianali,
o a causa dell’alta densità abitativa, e non vi è spazio
fuori dalla carreggiata stradale. In questi casi può essere consentita
la sosta a margine della carreggiata, opportunamente profilata, nel caso
in cui ciò risulti utile per garantire il transito in condizioni
di sicurezza del trasporto pubblico, fino a quando non si sarà provveduto
a recuperare gli spazi necessari al di fuori della carreggiata stessa.
43.3 E’ opportuno che la valutazione circa la necessità
di mantenimento della sosta a margine della carreggiata stradale sia fatta
nell’ambito di una più ampia zona a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).
Art. 44: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata
44.1 Sono ammessi al transito tutti i veicoli con peso
complessivo minore di 50 quintali (categoria M2 dell’art. 47 del NCdS),
con eccezione dei mezzi per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, per
la pulizia delle strade, dei VV.FF. e del trasporto pubblico.
44.2 Il transito dei veicoli classificati N3 ed O4 dall’art.
47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni in
vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi
veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone.
44.3 Sono esclusi i carichi eccezionali salvo quelli autorizzati
con itinerario, orario e programma di svolgimento determinati.
Art. 45: Organizzazione delle intersezioni
45.1 Intersezioni con strade di pari livello:
45.1.1 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato.
45.1.2 Da realizzare mediante sistema a precedenza, laddove
vi sia ampia visibilità così come previsto dal NCdS, con
diritto di precedenza per la strada con flusso maggiore. E’ ammesso quando
la semaforizzazione risulti impossibile o inutile in rapporto ai volumi
di traffico.
45.2 Intersezioni con strade di livello inferiore:
45.2.1 Da realizzare mediante sistema a precedenza; le svolte
dalla strada secondaria nella primaria devono essere regolate con segnale
di STOP e con ampia garanzia di visibilità.
Art. 46: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti
46.1 Sono consentite nuove installazioni di piccola entità
o di valenza locale se esiste spazio sufficiente al di fuori della carreggiata.
Nell’impossibilità, sono consentite nello spazio esclusivamente
dedicato alla sosta, opportunamente delimitato secondo quanto stabilito
dai regolamenti comunali.
I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi,
in quanto trattati nel successivo articolo.
46.2 Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta
un’attenta valutazione delle condizioni di traffico in rapporto all’attrattività
ed alla domanda di parcheggio prodotta dall’attività, con redazione
di un apposito progetto di sistemazione delle aree da occupare e, nelle
aree circostanti, di una zona sufficientemente ampia a sosta disciplinata
(ZPR, ZCS).
46.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai
3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso o
installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori
su sottoservizi, oltre all’applicazione con massima cura di quanto già
prescritto dal Comune di Firenze e dalle norme e leggi, dovrà essere
fatta tempestiva valutazione delle deviazioni di traffico eventualmente
necessarie per mantenere condizioni di sicurezza e livello di prestazioni
degli itinerari cui il tratto concorre. Ove le deviazioni comportino aggravi
sull’esercizio del trasporto pubblico o della raccolta dei R.S.U., esse
saranno poste a carico degli interessati sulla base di preventivo dell’azienda
esercente.
Art. 47: Rimozione R.S.U.
47.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori
dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo
e scarico avviene con braccio meccanico.
47.2 Laddove non esiste possibilità di collocare
altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a
margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione
veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese
e cura dell’azienda esercente o del privato interessato al servizio.
47.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre
almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso
dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà
alla raccolta notturna o in ore di morbida. In quest’ultimo caso è
obbligatorio provvedere a quanto riportato nel successivo comma 5.
47.4 L’attività di rimozione è vietata nelle
ore di punta del traffico.
47.5 Nel caso in cui la strada sia interessata dal transito
di importanti linee di trasporto pubblico, a seguito delle condizioni di
cui ai precedenti commi 2 e 3, l’azienda esercente il servizio è
tenuta a dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di
servizio) riguardo al comportamento di guida del mezzo di raccolta, che
tendano a favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti tra i rispettivi
itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto di precedenza".
47.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non
sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra
di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento
prima dell’inizio della manovra di raccolta.
Art. 48: Attività in fregio
48.1 Per le attività in fregio alle sedi stradali,
sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che comportino
preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C., sia che si
tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi in misura
e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero dovrà
esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza pedonale
effettiva di 200 metri.
Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva
autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel
caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione
del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di
un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria.
Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti
fondamentali:
-
l’ordine della sosta e la scorrevolezza della circolazione
costituiscono, oltre al resto, un fattore essenziale alla vita economica
della città;
-
l’intesa dovrà prevedere interventi di autodisciplina
e/o proposte autonome delle categorie interessate, eventualmente in accordo
con Firenze Parcheggi, per la regolazione ed il controllo della sosta;
-
in assenza di tali proposte, l’A.C. procederà con
gli strumenti per la prevenzione e repressione che pure dovranno essere
esplicitati in tale accordo generale.
Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni alla
ZTL.
48.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede
stradale e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area
di accumulo per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.
48.3 Nel caso in cui le attività previste siano
di particolare rilevanza, potrà essere richiesto uno studio come
quello descritto all’art. 13, i cui risultati determinano l’ammissibilità
dell’intervento. Si precisa che per queste strade la quota di capacità
residua indicata al punto c) comma 4 del citato art. 13 è fissata
pari al 5%.
Art. 49: Geometrie di circolazione
49.1 Lo schema di circolazione delle strade in oggetto
si modifica solo con specifica ordinanza del Sindaco, previa verifica tecnica
della funzionalità del sistema viario.