Titolo 5


REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE DI QUARTIERE
E DI DISTRIBUZIONE INTERNA

 

Art. 29: Funzione della strada

29.1 Sono classificate strade di quartiere e di distribuzione interna le strade che realizzano i principali collegamenti all’interno dei quartieri della città, consentendo una distribuzione dei flussi sulla rete di livello minore.

29.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale per la classificazione il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata alle prestazioni di cui al successivo art. 30.

 
Art. 30: Prestazioni della strada 30.1 Le prestazioni della strada sono definite in base alla portata (massima capacità di smaltimento dei flussi) ed alle condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.   Art. 31: Portata della strada 31.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore dei 2 seguenti valori:   · la media del flusso delle ore di punta del mattino e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri della tabella riportata in appendice alle presenti norme.  
Art. 32: Regolamentazione della sosta 32.1 In generale la sosta deve essere vietata.

32.2 Possono essere fatte delle eccezioni laddove la domanda è alta per la presenza di attività di servizio o artigianali e non è possibile recuperare spazio fuori dalla carreggiata stradale. In questi casi la sosta deve essere profilata e per l’area di manovra di sosta devono essere introdotti provvedimenti di protezione.

32.3 E’ opportuno che la valutazione circa la necessità di mantenimento della sosta a margine della carreggiata stradale sia fatta nell’ambito di una più ampia zona a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).

 
Art. 33: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata 33.1 Sono ammessi al transito tutti i veicoli con peso complessivo minore di 50 quintali (categoria M2 dell’art. 47 del NCdS), con eccezione dei mezzi per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, per la pulizia delle strade, dei VV.FF. e del trasporto pubblico.

33.2 Il transito dei veicoli classificati N3 ed O4 dall’art. 47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni in vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone.

33.3 Sono esclusi i carichi eccezionali salvo quelli autorizzati con itinerario e orario.

 
Art. 34: Organizzazione delle intersezioni 34.1 Intersezioni con strade di pari livello:   34.1.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla medesima.
34.1.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato laddove la soluzione con rotatoria sia impossibile.
34.1.3 Da realizzare mediante sistema a precedenza laddove vi sia ampia visibilità così come previsto dal NCdS, con diritto di precedenza per la strada con flusso maggiore. E’ ammesso quando le prime due soluzioni risultino impossibili o inutili in rapporto ai volumi di traffico.  
34.2 Intersezioni con strade di livello immediatamente inferiore:   34.2.1 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato dove l’entità dei flussi giustifichi tale intervento.
34.2.2 Da realizzare mediante sistema a precedenza; i casi di immissione con svolta dalla secondaria nella primaria devono essere regolati con segnale di STOP e con ampia garanzia di visibilità. Inoltre, dovranno essere sempre privilegiate le soluzioni divergenti (dalla strada primaria è consentita l’immissione nella secondaria).
34.2.3 Può essere ammessa deroga a tale principio nelle intersezioni laddove transita il mezzo pubblico (o i mezzi dei VV.FF., ecc.): in tali casi è bene regolare le intersezioni mediante canalizzazioni (agendo sui diritti di precedenza) o semaforizzazioni (agendo sui tempi semaforici).
34.2.4 Sono in generale da evitarsi le svolte a sinistra dalla strada secondaria a quella primaria.  
34.3 Intersezioni con strade di altre categorie inferiori:   34.3.1 Devono essere sempre evitate.
34.3.2 Laddove ciò non sia possibile dovranno essere privilegiate le soluzioni divergenti (dalla strada primaria è consentita l’immissione nella secondaria, mentre il contrario è vietato).
34.3.3 Può essere ammessa deroga a tale principio nelle intersezioni laddove transita il trasporto pubblico (i mezzi per la raccolta dei R.S.U., i mezzi dei VV.FF., ecc.): le intersezioni devono essere realizzate mediante canalizzazioni (agendo sui diritti di precedenza) o semaforizzazioni (agendo sui tempi semaforici).
34.3.2 E’ preferibile evitare le svolte a sinistra dalla strada secondaria a quella primaria.
34.3.3 I casi di immissione con svolta a destra dalla secondaria nella primaria devono essere regolati con segnale di STOP e con ampia garanzia di visibilità.  
Art. 35: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti
    35.1 Sono autorizzabili occupazioni di contenuta entità esclusivamente nello spazio dedicato alla sosta dei veicoli, opportunamente delimitato secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. Non sono consentite nuove installazioni sulla carreggiata stradale destinata allo scorrimento dei veicoli.
    I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi, in quanto trattati nel successivo articolo.
35.2 Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta un’attenta valutazione delle condizioni di traffico in rapporto all’attrattività ed alla domanda di parcheggio prodotta dall’attività, con redazione di un apposito progetto di sistemazione delle aree da occupare e, nelle aree circostanti, di una zona sufficientemente ampia a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).

35.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso o installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori su sottoservizi, oltre all’applicazione con massima cura di quanto già prescritto dal Comune di Firenze e dalle norme e leggi, dovrà essere fatta tempestiva valutazione delle deviazioni di traffico eventualmente necessarie per mantenere condizioni di sicurezza e livello di prestazioni degli itinerari cui il tratto concorre. Ove le deviazioni comportino aggravi sull’esercizio del trasporto pubblico o della raccolta dei R.S.U., esse saranno poste a carico degli interessati sulla base di preventivo dell’azienda esercente.

 
Art. 36: Rimozione R.S.U. 36.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo e scarico avviene con braccio meccanico.

36.2 Laddove non esiste possibilità di collocare altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese e cura dell’azienda esercente il servizio o del privato interessato al servizio.

36.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà alla raccolta notturna o in ore di morbida. In quest’ultimo caso è obbligatorio provvedere a quanto riportato nel successivo comma 5.

36.4 L’attività di rimozione è vietata nelle ore di punta del traffico.

36.5 Nel caso in cui la strada sia interessata dal transito di importanti linee di trasporto pubblico, a seguito delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’azienda esercente il servizio è tenuta a dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di servizio) riguardo al comportamento di guida del mezzo di raccolta, che tendano a favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti tra i rispettivi itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto di precedenza".

  35.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento prima dell’inizio della manovra di raccolta.  
Art. 37: Attività in fregio
37.1 Per le attività in fregio alle sedi stradali, sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che comportino preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C., sia che si tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi in misura e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero dovrà esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza pedonale effettiva di 200 metri.
Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria. Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti fondamentali:
- l’ordine della sosta e la scorrevolezza della circolazione costituiscono, oltre al resto, un fattore essenziale alla vita economica della città;
- l’intesa dovrà prevedere interventi di autodisciplina e/o proposte autonome delle categorie interessate, eventualmente in accordo con Firenze Parcheggi, per la regolazione ed il controllo della sosta;
- in assenza di tali proposte, l’A.C. procederà con gli strumenti per la prevenzione e repressione che pure dovranno essere esplicitati in tale accordo generale.
Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni alla ZTL.

37.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede stradale e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area di accumulo per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.

37.3 Nel caso in cui le attività previste siano di particolare rilevanza, potrà essere richiesto uno studio come quello descritto all’art. 13, i cui risultati determinano l’ammissibilità dell’intervento. Si precisa che per queste strade la quota di capacità residua indicata al punto c) comma 4 del citato art. 13 è fissata pari al 10%.

 
Art. 38: Passi carrai 38.1 L’apertura di nuovi passi carrai è ammessa solo per l’immissione a parcheggi pubblici o di uso pubblico e ad aree di parcheggio private che assicurino un numero di posti più elevato di quanti ne sottraggano alla sosta sulla strada, nella misura di 5 a 1
A questi si dovrà accedere da strade di servizio separate dalla carreggiata di scorrimento; nell’impossibilità di tale soluzione, dovranno essere realizzate apposite corsie separate per l’uscita e l’immissione. Solo nell’impossibilità di entrambe le suddette soluzioni è ammesso l’accesso diretto, rispettando comunque, oltre a quelli stabiliti dall’art. 46 del Regolamento del CdS, i seguenti requisiti: sufficiente spazio di manovra, presenza di viabilità interna di accumulo per l’assorbimento di eventuali code, sbarra di chiusura per segnalazione di parcheggio pieno.

38.2 Per i passi carrai esistenti si dovrà provvedere all'adeguamento con l'adozione degli stessi accorgimenti già esposti agli artt. 32 e 36.

38.3 In caso non sussista la possibilità di realizzare corsie separate per l'uscita e l'immissione, a condizione che sussistano le condizioni di ampia visibilità (come prevista dal NCdS), l'adeguamento sarà possibile con l'arretramento del cancello di ingresso di almeno 5 metri dal filo esterno del marciapiede o, in assenza di questo, dalla banchina.

38.4 Quando l'apertura o l'adeguamento di passi carrai riguardano le attività di cui al precedente art. 37, l’apertura o modifica dei passi carrai è subordinata alle condizioni ivi previste.

 
Art. 39: Geometrie di circolazione
39.1 Lo schema di circolazione delle strade in oggetto si modifica solo con revisione generale del Piano Urbano del Traffico, o con apposito Piano Particolareggiato, previsto dal Piano vigente, ovvero sempre tramite Piano Particolareggiato in occasione di modifiche della rete infrastrutturale o di quella di forza del trasporto pubblico.


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