Titolo 5
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE DI QUARTIERE
E DI DISTRIBUZIONE INTERNA
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Art. 29: Funzione della strada
29.1 Sono classificate strade di quartiere e di distribuzione
interna le strade che realizzano i principali collegamenti all’interno
dei quartieri della città, consentendo una distribuzione dei flussi
sulla rete di livello minore.
29.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda
a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale per la classificazione
il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata
alle prestazioni di cui al successivo art. 30.
Art. 30: Prestazioni della strada
30.1 Le prestazioni della strada sono definite in base
alla portata (massima capacità di smaltimento dei flussi) ed alle
condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.
Art. 31: Portata della strada
31.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore
dei 2 seguenti valori:
· la media del flusso delle ore di punta del mattino
e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri
della tabella riportata in appendice alle presenti norme.
Art. 32: Regolamentazione della sosta
32.1 In generale la sosta deve essere vietata.
32.2 Possono essere fatte delle eccezioni laddove la domanda
è alta per la presenza di attività di servizio o artigianali
e non è possibile recuperare spazio fuori dalla carreggiata stradale.
In questi casi la sosta deve essere profilata e per l’area di manovra di
sosta devono essere introdotti provvedimenti di protezione.
32.3 E’ opportuno che la valutazione circa la necessità
di mantenimento della sosta a margine della carreggiata stradale sia fatta
nell’ambito di una più ampia zona a sosta disciplinata (ZPR, ZCS).
Art. 33: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata
33.1 Sono ammessi al transito tutti i veicoli con peso
complessivo minore di 50 quintali (categoria M2 dell’art. 47 del NCdS),
con eccezione dei mezzi per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, per
la pulizia delle strade, dei VV.FF. e del trasporto pubblico.
33.2 Il transito dei veicoli classificati N3 ed O4 dall’art.
47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni in
vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi
veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone.
33.3 Sono esclusi i carichi eccezionali salvo quelli autorizzati
con itinerario e orario.
Art. 34: Organizzazione delle intersezioni
34.1 Intersezioni con strade di pari livello:
34.1.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla
medesima.
34.1.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato
laddove la soluzione con rotatoria sia impossibile.
34.1.3 Da realizzare mediante sistema a precedenza laddove
vi sia ampia visibilità così come previsto dal NCdS, con
diritto di precedenza per la strada con flusso maggiore. E’ ammesso quando
le prime due soluzioni risultino impossibili o inutili in rapporto ai volumi
di traffico.
34.2 Intersezioni con strade di livello immediatamente
inferiore:
34.2.1 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato dove
l’entità dei flussi giustifichi tale intervento.
34.2.2 Da realizzare mediante sistema a precedenza; i
casi di immissione con svolta dalla secondaria nella primaria devono essere
regolati con segnale di STOP e con ampia garanzia di visibilità.
Inoltre, dovranno essere sempre privilegiate le soluzioni divergenti (dalla
strada primaria è consentita l’immissione nella secondaria).
34.2.3 Può essere ammessa deroga a tale principio
nelle intersezioni laddove transita il mezzo pubblico (o i mezzi dei VV.FF.,
ecc.): in tali casi è bene regolare le intersezioni mediante canalizzazioni
(agendo sui diritti di precedenza) o semaforizzazioni (agendo sui tempi
semaforici).
34.2.4 Sono in generale da evitarsi le svolte a sinistra
dalla strada secondaria a quella primaria.
34.3 Intersezioni con strade di altre categorie inferiori:
34.3.1 Devono essere sempre evitate.
34.3.2 Laddove ciò non sia possibile dovranno
essere privilegiate le soluzioni divergenti (dalla strada primaria è
consentita l’immissione nella secondaria, mentre il contrario è
vietato).
34.3.3 Può essere ammessa deroga a tale principio
nelle intersezioni laddove transita il trasporto pubblico (i mezzi per
la raccolta dei R.S.U., i mezzi dei VV.FF., ecc.): le intersezioni devono
essere realizzate mediante canalizzazioni (agendo sui diritti di precedenza)
o semaforizzazioni (agendo sui tempi semaforici).
34.3.2 E’ preferibile evitare le svolte a sinistra dalla
strada secondaria a quella primaria.
34.3.3 I casi di immissione con svolta a destra dalla
secondaria nella primaria devono essere regolati con segnale di STOP e
con ampia garanzia di visibilità.
Art. 35: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti
35.1 Sono autorizzabili occupazioni di contenuta entità
esclusivamente nello spazio dedicato alla sosta dei veicoli, opportunamente
delimitato secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. Non sono
consentite nuove installazioni sulla carreggiata stradale destinata allo
scorrimento dei veicoli.
I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi,
in quanto trattati nel successivo articolo.
35.2 Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta
un’attenta valutazione delle condizioni di traffico in rapporto all’attrattività
ed alla domanda di parcheggio prodotta dall’attività, con redazione
di un apposito progetto di sistemazione delle aree da occupare e, nelle
aree circostanti, di una zona sufficientemente ampia a sosta disciplinata
(ZPR, ZCS).
35.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore
ai 3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso
o installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori
su sottoservizi, oltre all’applicazione con massima cura di quanto già
prescritto dal Comune di Firenze e dalle norme e leggi, dovrà essere
fatta tempestiva valutazione delle deviazioni di traffico eventualmente
necessarie per mantenere condizioni di sicurezza e livello di prestazioni
degli itinerari cui il tratto concorre. Ove le deviazioni comportino aggravi
sull’esercizio del trasporto pubblico o della raccolta dei R.S.U., esse
saranno poste a carico degli interessati sulla base di preventivo dell’azienda
esercente.
Art. 36: Rimozione R.S.U.
36.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori
dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo
e scarico avviene con braccio meccanico.
36.2 Laddove non esiste possibilità di collocare
altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a
margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione
veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese
e cura dell’azienda esercente il servizio o del privato interessato al
servizio.
36.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre
almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso
dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà
alla raccolta notturna o in ore di morbida. In quest’ultimo caso è
obbligatorio provvedere a quanto riportato nel successivo comma 5.
36.4 L’attività di rimozione è vietata nelle
ore di punta del traffico.
36.5 Nel caso in cui la strada sia interessata dal transito
di importanti linee di trasporto pubblico, a seguito delle condizioni di
cui ai precedenti commi 2 e 3, l’azienda esercente il servizio è
tenuta a dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di
servizio) riguardo al comportamento di guida del mezzo di raccolta, che
tendano a favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti tra i rispettivi
itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto di precedenza".
35.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non
sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra
di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento
prima dell’inizio della manovra di raccolta.
Art. 37: Attività in fregio
37.1 Per le attività in fregio alle sedi
stradali, sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che
comportino preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C.,
sia che si tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi
in misura e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero
dovrà esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza
pedonale effettiva di 200 metri.
Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva
autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel
caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione
del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di
un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria.
Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti
fondamentali:
- l’ordine della sosta e la scorrevolezza della circolazione
costituiscono, oltre al resto, un fattore essenziale alla vita economica
della città;
- l’intesa dovrà prevedere interventi di autodisciplina
e/o proposte autonome delle categorie interessate, eventualmente in accordo
con Firenze Parcheggi, per la regolazione ed il controllo della sosta;
- in assenza di tali proposte, l’A.C. procederà
con gli strumenti per la prevenzione e repressione che pure dovranno essere
esplicitati in tale accordo generale.
Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni alla
ZTL.
37.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede
stradale e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area
di accumulo per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.
37.3 Nel caso in cui le attività previste siano
di particolare rilevanza, potrà essere richiesto uno studio come
quello descritto all’art. 13, i cui risultati determinano l’ammissibilità
dell’intervento. Si precisa che per queste strade la quota di capacità
residua indicata al punto c) comma 4 del citato art. 13 è fissata
pari al 10%.
Art. 38: Passi carrai
38.1 L’apertura di nuovi passi carrai è ammessa
solo per l’immissione a parcheggi pubblici o di uso pubblico e ad aree
di parcheggio private che assicurino un numero di posti più elevato
di quanti ne sottraggano alla sosta sulla strada, nella misura di 5 a 1
A questi si dovrà accedere da strade di servizio
separate dalla carreggiata di scorrimento; nell’impossibilità di
tale soluzione, dovranno essere realizzate apposite corsie separate per
l’uscita e l’immissione. Solo nell’impossibilità di entrambe le
suddette soluzioni è ammesso l’accesso diretto, rispettando comunque,
oltre a quelli stabiliti dall’art. 46 del Regolamento del CdS, i seguenti
requisiti: sufficiente spazio di manovra, presenza di viabilità
interna di accumulo per l’assorbimento di eventuali code, sbarra di chiusura
per segnalazione di parcheggio pieno.
38.2 Per i passi carrai esistenti si dovrà provvedere
all'adeguamento con l'adozione degli stessi accorgimenti già esposti
agli artt. 32 e 36.
38.3 In caso non sussista la possibilità di realizzare
corsie separate per l'uscita e l'immissione, a condizione che sussistano
le condizioni di ampia visibilità (come prevista dal NCdS), l'adeguamento
sarà possibile con l'arretramento del cancello di ingresso di almeno
5 metri dal filo esterno del marciapiede o, in assenza di questo, dalla
banchina.
38.4 Quando l'apertura o l'adeguamento di passi carrai
riguardano le attività di cui al precedente art. 37, l’apertura
o modifica dei passi carrai è subordinata alle condizioni ivi previste.
Art. 39: Geometrie di circolazione
39.1 Lo schema di circolazione delle strade in
oggetto si modifica solo con revisione generale del Piano Urbano del Traffico,
o con apposito Piano Particolareggiato, previsto dal Piano vigente, ovvero
sempre tramite Piano Particolareggiato in occasione di modifiche della
rete infrastrutturale o di quella di forza del trasporto pubblico.