U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
CIRCOLARE N° 9
Prot. n. 12910
C.p. 06.01.01

Firenze, 14/10/2003

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2003 - 30.6.2004.
 

L’art. 2 del DL 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2003 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,4% ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 2002, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004.

Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell’anno 2002. I dipendenti che abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato in ogni sua parte.

Si evidenzia che, qualora non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo familiare entro il 31/12/2003, con lo stipendio del mese di gennaio verrà provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio a dicembre 2003.

A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO DI VERIFICA
 



COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): Non fanno parte del nucleo familiare: La cessazione dal diritto all’assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici (es. detrazioni fiscali).  
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito da:

conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2002 ed ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio 2003 fino al 30 giugno 2004.
 
 
REDDITI DA NON DICHIARARE

EVENTUALI COMUNICAZIONI

Questo quadro, presente nella domanda, va utilizzato dal/dalla richiedente per qualsiasi comunicazione utile per l’istruttoria della richiesta dell’assegno per il nucleo di famiglia.
In tale spazio dovrà obbligatoriamente essere indicato se il coniuge del/della richiedente è dipendente del Comune di Firenze; in caso affermativo, riportarne le generalità.

N.B. Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è almeno il 70% del reddito totale.

L’ufficio Trattamento Economico rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
(tel. 055-2767 242 – 245 – 246 – 249 –272).

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALCUNE TABELLE PIÙ COMUNI RELATIVE AGLI IMPORTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

Tutte le tabelle sono in formato pdf. Per leggerle scarica Acrobat Reader

 
IL DIRIGENTE
(Dott. FABRIZIO G.D. ZORDAN)


estensore: Ossadi/Marini