U.O.
TRATTAMENTO ECONOMICO
CIRCOLARE N° 9
Prot. n. 12910
C.p. 06.01.01
Firenze, 14/10/2003
A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI
Oggetto: Assegno per il nucleo
familiare per il periodo 1.7.2003 - 30.6.2004.
L’art. 2 del DL 13.3.1988,
n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente
la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto
la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari
alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi
per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale
dal 1° luglio 2003 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,4%
ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate
da considerare, in base al reddito conseguito nel 2002, ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2003
- 30 giugno 2004.
Ciò premesso, sono
stati predisposti i nuovi modelli di domanda
relativi al reddito conseguito nell’anno 2002. I dipendenti che abbiano
diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello
di domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE
- UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato
in ogni sua parte.
Si evidenzia che, qualora
non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo
familiare entro il 31/12/2003, con lo stipendio del mese di gennaio verrà
provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio
a dicembre 2003.
A CAMPIONE, I REDDITI
DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO
OGGETTO DI VERIFICA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del nucleo familiare,
ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
-
richiedente;
-
Il coniuge del/della richiedente
(non separato legalmente o non divorziato);
-
I figli ed equiparati di età
inferiore ai 18 anni, non coniugati (i figli equiparati o legittimati sono:
-
i figli adottivi, gli affiliati
, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, gli affidati
dai competenti organi a norma di legge);
-
I figli ed equiparati maggiorenni
inabili non coniugati;
-
I fratelli, sorelle e nipoti
del/della richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, non
coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla
pensione ai superstiti (occorre chiedere autorizzazione all’INPS).
Non fanno parte del nucleo
familiare:
-
il coniuge legalmente ed effettivamente
separato o divorziato;
-
i figli affidati all’altro coniuge
o ex coniuge;
-
i figli naturali del/della richiedente
coniugato/a, non separato/a,non inseriti nella famiglia legittima;
-
i figli naturali compresi nel
nucleo familiare dell’altro genitore non convivente con il/la richiedente.
La cessazione dal diritto all’assegno
per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici
(es. detrazioni fiscali).
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare
è costituito da:
-
Redditi da lavoro dipendente
ed assimilati risultanti dai modd. Cud (ex 101);
-
Redditi per i quali non è/era
previsto il rilascio di modelli fiscali (retribuzione dei portieri e domestici,
prestazioni di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità
ecc. corrisposte dall’INPS);
-
Redditi conseguiti all’estero
o presso enti internazionali soggetti alle norme tributarie nazionali;
-
Redditi soggetti a tassazione
separata;
-
Redditi da fabbricati (rendita
intera e rivalutata anche se trattasi di abitazione principale) e terreni;
-
Redditi esenti da imposta o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva
(da indicare se superiori complessivamente a € 1032.91= pari a L.
2.000.000= all’anno).
conseguiti dai
componenti il nucleo nell’anno 2002 ed ha valore per la corresponsione
dell’assegno dal 1° luglio 2003 fino al 30 giugno 2004.
REDDITI DA NON DICHIARARE
-
Trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, anticipazioni su trattamenti di fine rapporto;
-
Trattamenti di famiglia, comunque
denominati, dovuti per legge;
-
Rendite vitalizie erogate dall’INAIL,
pensioni di guerra, pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
-
Indennità di accompagnamento
agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi , ai
pensionati di inabilità;
-
Indennità di comunicazione
per i sordi prelinguali e indennità speciali per i ciechi parziali;
-
Arretrati di prestazioni di
integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (cassa integrazione
arretrata);
-
Indennità di trasferta
per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale.
EVENTUALI COMUNICAZIONI
Questo quadro, presente nella
domanda, va utilizzato dal/dalla richiedente per qualsiasi comunicazione
utile per l’istruttoria della richiesta dell’assegno per il nucleo di famiglia.
In tale spazio dovrà
obbligatoriamente essere indicato se il coniuge del/della richiedente è
dipendente del Comune di Firenze; in caso affermativo, riportarne le
generalità.
N.B. Si rammenta che l’assegno
spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è
almeno il 70% del reddito totale.
L’ufficio Trattamento Economico
rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
(tel. 055-2767 242 – 245
– 246 – 249 –272).
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALCUNE TABELLE PIÙ COMUNI RELATIVE AGLI
IMPORTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
Tutte le tabelle sono in formato pdf. Per leggerle scarica Acrobat Reader
IL DIRIGENTE
(Dott. FABRIZIO G.D. ZORDAN)
estensore: Ossadi/Marini