COME SI VOTA Sono indetti, per i giorni 12 e 13
giugno 2005, i referendum popolari per l'abrogazione delle seguenti disposizioni
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione
medicalmente assistita (per il testo completo della legge si rimanda
al link http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04040l.htm ). Ciascun elettore può esprimere il voto tracciando un segno sul
SI per abrogare o sul NO per confermare gli articoli della legge 19 febbraio
2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
così come indicati nelle rispettive schede di votazione.
Referendum popolare n. 1 - SCHEDA COLORE CELESTE - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI Abrogazione parziale Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle
parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»;
art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora
non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3,
lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento
di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la
crioconservazione e»?
La votazione avviene su 4 schede di colore diverso (celeste n. 1, arancione
n. 2, grigia n. 3, rosa n. 4).
FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE
Referendum popolare n. 2 - SCHEDA COLORE ARANCIONE - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO Abrogazione parziale
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
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Referendum popolare n. 3 - SCHEDA COLORE GRIGIO - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLA FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI DI ACCESSO Abrogazione parziale
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
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Referendum popolare n. 4 - SCHEDA COLORE ROSA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA Abrogazione parziale
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E’ vietato
il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo”; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in
violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; articolo 9,
comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto
di cui all'art. 4, comma 3»; articolo 12, comma 1: “Chiunque
a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei
alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo
4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300.000 a 600.000 €; articolo 12, comma 8, limitatamente alla
parola: «1,» ?
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