Preintesa
relativa al contratto successivo
per il personale del comparto delle
REGIONI e delle Autonomie Locali
In data 5.7.2000, a seguito degli incontri per
la definizione del CCNL in oggetto, le parti sottoscrivono l'allegata
preintesa.
ARAN:
nella persona
del dott. Gianfranco Rucco
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali CGIL
FIST/CISL CISL
UIL/ee.ll UIL
CONFSAL
Coordinamento Sindacale
Autonomo
CISAL
"Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal,
Snalcc, Sulpm)
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
In
relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro
introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e
significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che,
nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini
di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso
alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento delle attività
istituzionali.
ART.
1
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il
telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti
telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro
a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri
appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del
controllo diretto di un dirigente.
2. Gli
enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui
all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999, possono definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.
3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine
di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. I
singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati
secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli
enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare,
di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di
lavoro originaria, non può comunque essere inferiore ad un giorno per
settimana.
5.
L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale,
viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in
relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di
lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio
in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio;
in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due
periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del
tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari,
straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che
comportano riduzioni di orario.
6. Il
lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali
venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o
per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione
dell'ente.
7. La
postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione
e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a
domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del
lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici sulla base delle
intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli
enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura
dei seguenti rischi:
- danni
alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni
a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle
stesse attrezzature.
-
copertura assicurativa INAIL
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
13.
E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.
ART.2
Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
1. Gli
enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina
della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili
con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento
ordinario previste dal D.Lgs.n.29/1993.
2. In
particolare, oltre che nei casi previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e c)
della legge n.196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi
di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per
consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste
nell'ordinamento dell'amministrazione, anche al fine di sperimentarne la
necessità;
b) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione
dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo
massimo di 60 giorni mesi e a condizione che siano state avviate le procedure
per la loro copertura, il limite temporale è elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente
reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazioni,
in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
c) per
punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti
anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove
funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per
particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di
gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non
possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative
competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di
lavoro e dei servizi alla persona con standards predefiniti.
3. Il
numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il
tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato
in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità
superiore.
4. Il
ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A,
per quelli dell'area di vigilanza e per quelli del personale educativo e
docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori.
Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di
funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. Si
rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente articolo.
6. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare
all'erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa
decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione
e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7.
L'ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi
dell'art.7 della legge n.300/1970.
8. Gli
enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte
le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla
sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in particolare per quanto
concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno
impegnati.
9. I
lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori
i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e
possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Gli
enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai
soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, sul
numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n.196.
11. Alla
fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui
all'art.10, comma 2, tutte le informazioni necessarie alla verifica del
rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli
enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In
conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di
attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con
soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
ART.
3
Contratto di formazione e lavoro
1.
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451.
2. Non
possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano
proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di
proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione
avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in
eccedenza.
3. Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a
riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il
contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per
l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per
agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo
e di servizio.
5. Le
esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione
e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di
assunzione a tempo determinato.
6. Ai
fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del
personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria
D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per
l'acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere
a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente
al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art.4,
lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto
un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa,
non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi
dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è
destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di
lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed
antinfortunistica. Per il l'area della vigilanza le ore minime di formazione
riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della
formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui
all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le
eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste
dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il
contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere
l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il
trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale,
dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri
compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva
prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata
può disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di
lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL dell'1.04.1999, utilizzando
esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione
e lavoro.
12. La
disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato,
con le seguenti eccezioni:
- la
durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i
contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato
a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
- nelle
ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
13.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il
contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa :
-
malattia
-
gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
-
servizio militare di leva e richiamo alle armi
-
infortunio sul lavoro
15.
Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
16. Al
termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta
ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata
al lavoratore.
17. Il
rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Gli Enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.8
del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 13.
18. Nel
caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo
indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli
effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non
è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti
che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto
nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità
correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
ART.4
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli
Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a.
assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b.
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipen-denti interessati.
2. Il
numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazio-ne organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare
delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.
Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
3. Gli
enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione
seguente ad incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a
tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel comma 2 e nell'art. 2,
comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle
richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e,
per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive
previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel
caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3,
oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l'attuazione della
disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta
giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel
rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il
solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con
cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l'eventuale attività
di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 7 e ss.
5.
L'ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel
caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l'art. 1, comma 59,
della L.662/96, l'art. 39, comma 27 della L.n.449/1997 in materia di
individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l'art.15, comma 1,
lett. e) del CCNL dell'1.04.1999.
7. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle
vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione
ad albi professionali.
8. Gli
enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute
ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti
istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente, con le procedure previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone
informazione ai soggetti di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel
caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività
esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della
specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del rapporto a
tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il
dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale
presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa
esterna.
11. In
presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai
sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze
organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un
ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma
4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12.
Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 3 e 11 ecceda i
contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a. ai
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b. ai
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
c.
ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La
costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a
tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e
con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della
collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. La variazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa può avvenire solo nel
rispetto delle previsioni dell'art.3, commi 7 ed 8, del D.Lgs.n.61/2000 e
dell'art.6 del presente CCNL. Tale variazione costituisce l'unica modificazione
di orario esigibile nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale.
14. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
15. I
dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla
data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico.
16. Gli
enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art.10,
comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 sull'andamento delle assunzioni a tempo
parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro
supplementare e straordinario.
ART.5
Orario di lavoro del personale con
rapporto
di lavoro a tempo parziale
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della pre-stazione lavorativa che non
può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo
dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a.
orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta
rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta
in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b.
verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o
di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con
combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il
tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai
posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e
resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello
stesso articolo sono concordati con il dipendente.
ART.
6
Trattamento economico - normativo del
personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Al
personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le
disposi-zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno,
tenendo conto della ridotta dura-ta della prestazione e della peculiarità del
suo svolgi-mento
2. Al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo
con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di
prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del
D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da
utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Il
ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le
ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale
pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi
per lavoro straordinario.
5. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva
attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di
cui all'art.52, comma 2, lett. d), con una maggiorazione pari al 15%.
6.
Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale
dal comma 4, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è
elevata al 50%.
7. Il
consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro
aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene
previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di
sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno di-ritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzio-nato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre
assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze
per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla
L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il rela-tivo
trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi
per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il rela-tivo trattamento economico è commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time
verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
9. Il
trattamento economico del perso-nale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzio-nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale.
10. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi
decentrati.
11. Al
ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è di-sciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Per
tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D.lgs.n.61/2000.
ART.7
Contratto a termine
1. In
applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e
successive modifica-zioni e dall'art.23, comma 1, della legge n.56/1997, gli
enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a
tempo determi-nato nei seguenti casi:
a) per
la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti
di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi
di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a
trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve
assentare;
b) per
la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi
di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della
legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come
modificate dall'art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di
astensione;
c) per
soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di trasformazione
temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un
periodo di sei mesi;
d) per
lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e) per
soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione
di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili
con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per
attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi
predisposti dagli Enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi;
g) per
la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un
periodo massimo di otto mesi e purché
siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche
al fine di favorire standards di qualità nell'erogazione dei servizi, gli enti
individuano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i
fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli
enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel
rispetto dei principi di cui all'art.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le
procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a
termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei
casi di cui alle lettere a) e b), l'ente può procedere ad assunzioni a termine
anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento
di mansioni superiori ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei
casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per
iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente
sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito
nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto
può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
6. Il
rapporto di lavoro si risolve automaticamente, sen-za diritto al preavviso,
alla scadenza del termine indicato nel contratto indivi-duale o, prima di tale
data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In
tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad
eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un
giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e
comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso
superiore all'anno.
8.
L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i
profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9. Il
lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la
disciplina, dell'art. 14 -bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque
a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.14- bis
del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui
al successivo comma 9. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.
10. Al
personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
seguenti precisazioni:
a) le
ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in
caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i
criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i
quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui
all'art.21, comma 7, in misura proporzionalmente rapportata alla durata
prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 21;
c)
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3;
d) in
tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile
applicare il disposto dell'art.14, comma 5, del CCNL stipulato in data
6.7.1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 c.c.
e) sono
comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
n.53/2000.
11. Il
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art.
2126 c.c. quando:
a)
l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia
stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La
proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo determinato sono disciplinati
dall'art.2, comma 2, della legge n.230/1962, come modificato ed integrato
dall'art.12 della legge n.196/1997.
13. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I
periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un
periodo di almeno 12 mesi, anche non
continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni
pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di
profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il
contratto a termine.
15. Nel
caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro
mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà
essere informato di quanto previsto dall'art.23,comma 4, della legge n.56/1987
in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
ART.8
Mansioni superiori
1. Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art.56,
commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla
contrattazione.
2. In
applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il
conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a) nel
caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b) nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Il
conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche
attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli
enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle
risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei
fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I
criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti
dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.
5. Il
dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il
trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito
e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione,
fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a
titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al
dipendente di categoria C assegnato a
mansioni superiori della categoria D possono essere conferite, ricorrendone le
condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di
cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione
dei relativi compensi.
7. Per
quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art.
56 del d.lgs 29/1993.
TITOLO
II
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
ART.9
Servizio militare
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi
per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente
ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio
militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile
hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro
quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere
servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di
comprovato impedimento.
4. Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I
dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza
tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello
fondamentale in godimento presso l'ente di appartenenza.
ART.10
Assenze per malattia
1.Dopo
il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente:
"7.bis.
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia........, ai fini dell'art. 21 del CCNL 6.7.1995,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all'intera retribuzione prevista dall'art. 21, comma 7, lettera a)
del CCNL del 6.7.1995".
ART.11
Aspettativa per motivi personali
1. Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale
e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai
fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del
dipendente.
3. La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da altre previsioni contrattuali.
ART.12
Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
1. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa.
ART.13
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il
dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge
o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località
in questione.
3.
L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può
essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di
effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
ART.
14
Cumulo di aspettative
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei
mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa
per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per volontariato.
2.
L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere
servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse
motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
ART.
15
Diritto allo studio
1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta
alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,
di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non
può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
4.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al
comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
a)
dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per
gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
lettera a);
c)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5.
Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è
accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6.
Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per
lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di
età.
7. Per
la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione
e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa
per motivi personali.
8. Per
sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti
dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art.16
Congedi per la formazione
1. I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art.5 della legge
n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso
ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 10
% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'Ente di appartenenza
una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio
delle attività formative.
4. Le
domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di
cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
L'Ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a) il
periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non
sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
6.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del
congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al
lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5,comma 3, della
legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, 5
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano
le disposizioni contenute nell'art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a
causa di servizio, nell'art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art.17
Congedi dei genitori
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata
dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel
presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e
della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali
leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte
dalla legge n.53/2000.
3. In
caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di
degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge
n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la
retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5.
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1,
lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa
per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo
anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
7. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all'art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.10 della legge
1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11. La
presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.19, commi 7 e 8, del
CCNL del 6.7.1995.
Art.18
Congedi per eventi e cause particolari
1. I
permessi delle lavoratrici e dei lavoratori per i casi di decesso o di grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente
ed i congedi per gravi e documentati motivi familiari sono disciplinati
dall'art.4 della legge n.53/2000.
2. Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art.19 del CCNL
del 6.7.1995. La regolamentazione dei permessi per lutto contenuta nel comma 1,
secondo alinea del citato art.19 è estesa anche al caso del decesso del
convivente stabile; la stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
TITOLO
III
Disposizioni particolari
ART. 19
Pari opportunità
1. Al
fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra
uomini e donne all'interno del comparto, nell'ambito delle più ampie previsioni
dell'art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del
D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata
integrativa, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a
favore delle lavoratrici.
2.
Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunità,
composti da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un
componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, nonché dai
rispettivi supplenti.
3. I
comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a)
svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio,
ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L.
125/1991, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera
in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
b)
individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra
donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento
alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento
dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse
tipologie di rapporto di lavoro;
c)
promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d)
proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche
del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta
contro le molestie sessuali.
4. Gli
enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In
sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle
proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le
misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in
seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a)
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli
stessi;
b)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di
requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di
incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a
superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione
professionale;
d)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli
effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano
oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e
diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno
della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I
Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere
rinnovati nell'incarico per una sola volta.
8. I
Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta
di almeno tre componenti e deliberano all'unanimità.
ART.
20
Periodo di prova
L'art.
14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
"9.
Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso
di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La
presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un
ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina".
ART.
21
Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo
scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e
che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di sviluppo del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21,
comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due
ore, per la durata del progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento
contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata
dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I
dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo
grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto
medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 14 del
presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3.
Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà
alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il
dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla
data di completamento del progetto di recupero.
ART.
22
Turnazioni
1. Gli
enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in
un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le
prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della
relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale
da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in
relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I
turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I
turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque
salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le
22 e le 6 del mattino.
5. Al
personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui
valori sono stabiliti come segue:
- turno
diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria
del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett.c)
- turno
notturno o festivo: ): maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett.c)
- turno
festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett.c).
6.
L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva
prestazione di servizio in turno.
7. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le
risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
ART.
23
Reperibilità
1. Per
le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il
servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per
12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse
previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso
di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo
settimanale secondo il turno assegnato.
2. In
caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato
nell'arco di trenta minuti.
3.
Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in
un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti volontari.
4.
L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di
servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura
non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata
oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di
domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il
dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro
settimanale.
ART.
24
Trattamento per attività prestata in
giorno festivo - riposo compensativo
1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo
festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui
all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2.
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3.
L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La
maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5. Anche
in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e
festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52,
comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario
festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
ART.
25
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1. In
relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza
ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del
comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l'elenco
del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, aventi sempre
sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di
posti per i passaggi diretti.
2. Gli
enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti, corrispondenti
per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al
passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I
posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l'ente
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto,
si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano
conto dei seguenti elementi:
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
-
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
situazione personale del lavoratore di portatore di handicap in gravi
condizioni psico-fisiche;
-
particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
4. Gli
enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in
disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per
favorirne la ricollocazione, nell'ambito dei piani formativi finanziati dagli
enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui
all'art. 17, comma 7, del CCNL dell'1.4.1999.
Art.26
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta,
il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il
sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali
di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei
casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'ente.
ART.
27
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
1. Gli
enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti
disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di
sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge
27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione
decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la
retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti
salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la
disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione
del presente CCNL.
ART.
28
Patrocinio Legale
1.
L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti
di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento
del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di
difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da
un legale di comune gradimento.
2. In
caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa
grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La
disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai
sensi dell'art. 34, comma 1.
TITOLO
IV
Personale dell'area di vigilanza
ART.29
Disposizioni speciali per il personale
dell'area di vigilanza con particolari responsabilità
1. In
attuazione dell'art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, e in sede di
prima applicazione dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di
assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D,
posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^q.f.,
nelle seguenti ipotesi:
a) personale al quale, con atti
formali da parte dell'Amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite
funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di
vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;
c) personale
addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di
altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex
sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti,
istituiti, successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente
l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art.21, comma 6,
DPR.n.268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
2. La
disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli enti la cui
dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da
quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D.
3. In
applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti istituiscono in
dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla
copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL
dell'1.4.1999.
4. In
applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti prevedono
in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di
categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo
svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri
operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da
definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di
ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura
finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell'art.15, comma 5, CCNL
dell'1.4.1999.
5. Il
passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1,
lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di
cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL.
6. Il
passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1,
lett.c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli
culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo
svolgimento delle procedure selettive, attivando le procedure di concertazione
previste dall'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.
7. A
seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett.
a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da
istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e
locale", con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria
D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito
indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con
contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza,
indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioè
a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate.
8. Negli
enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al
fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita
una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art.11 del
CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le
relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a
seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra
il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale
posizione economica fruita all'interno della progressione economica
orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore,
provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste
dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate
alla disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di
essere corrisposto a seguito dell'inquadramento del personale di categoria D e
le relative risorse rientrano nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL
dell'1.4.1999.
9. La
disciplina del presente articolo ha carattere di specialità e di eccezionalità,
ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto
nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1.
SPECIALISTA DI
VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE (profilo professionale indicativo)
Possiede
buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado d'esperienza pluriennale, con
frequente necessità d'aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico,
gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi
produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti
relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella d'appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e
relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale.
Coordina
dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle
attività, curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale e
fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, s'occupa
dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo
livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge
inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia
Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai
competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti
previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di
vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla
Polizia Municipale e locale.
TITOLO
V
Personale delle scuole
ART. 30
Personale docente delle scuole materne
1.
L'attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore
settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco
di apertura delle scuole.
2. Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione
delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che
comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai
fini del comma 2 sono considerate integrative le attività di programmazione, di
documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di
collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteristiche
organizzative del servizio, possono rideterminare l'orario dell'attività
didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore
settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione di cui
all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile solo a
condizione che:
a) sia
stata certificata, dagli organi di controllo interno, l'assenza di oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto anche degli effetti derivanti
dall'applicazione del comma 3;
b)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata
la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto
alla collettività.
5. Nel
caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l'attività didattica è
ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l'indennità
di tempo potenziato di cui all'art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I
conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 del CCNL del
1.4.1999, sono utilizzati per le finalità previste dall'art. 17 dello stesso
CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta
indennità, in caso di ritorno all'orario di cui al comma 1.
6. Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale delle
attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante
dall'applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore
annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8
del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia,
in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo
e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7.
Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane,
prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono
definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura
delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed
aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al
profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi
precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed
aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro,
nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL
dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato
CCNL.
8.
Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque
fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al
personale insegnante delle scuole materne è conservata l'indennità
professionale annua lorda di L.900.000, di cui all'art.37,co.1, lett. d) del
CCNL del 6.7.1995.
9.
Ciascun Ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999,
definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del
servizio,ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma,
è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l'assegnazione
di personale docente d'appoggio in presenza di minori disabili.
10. Nei
casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di:
salute maternità o per altre legittime cause, gli Enti garantiscono attraverso
l'istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del
servizio ed il rapporto educatore bambino.Il personale che superi o che abbia
superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere la
funzione docente.
11. A
tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell'ambito della disciplina
dell'art.8, comma 2, del presente CCNL.
ART.31
Personale educativo degli asili nido
1. La
prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al
rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il
predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli
asili.
2. Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla
fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte
orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai
fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione,
di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di
collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale
dell'attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo
definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue,
previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL
dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettivi
6. Il
calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane,
prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono
definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura
delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed
aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al
profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi
precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei
progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli
incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato
CCNL.
7.
Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque
fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
8. Al
personale educativo degli asili nido è confermata l'indennità professionale di
L.900.000 annue lorde, prevista dall'art.37, co.1, lett. c) del CCNL del
6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999,
un' indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al
relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del
CCNL dell'1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico
accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai
fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di
carattere economico.
9.
Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.99,
definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio,
il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta
salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di
riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione
di personale educativo d'appoggio.
10. Nei
casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve
durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard
del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano
le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina
dell'art.8,comma 2, del presente CCNL.
ART.
32
Personale docente delle scuole gestite
dagli enti locali
1. Per
il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
locali l'attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve
superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le
settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti
con gli alunni e gli studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico.
Per il personale docente che opera all'interno degli istituti di riabilitazione
e pena l'orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla
fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte
orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai
fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione,
di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di
collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario dell'attività
integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito
dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale
soluzione è praticabile a condizione che:
c) i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
d)
sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
3. Il
calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla
base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua,
le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali
periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione
per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per
attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori,
rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a
livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a
quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per
altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei
risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17,
co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività
sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le
risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
4.
Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque
fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
5. Al
personale docente delle scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è
confermata l'indennità annua lorda di L.900.000, di cui all'art.37, co.1, lett.
d) del CCNL del 6.7.1995.
6.
Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.4.99,
definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio.
7. Nei
casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve
durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard
del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano
le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina
dell'art.8,comma 2, del presente CCNL.
ART.
33
Docenti ed educatori addetti al
sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
1.
L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale
docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di
handicap è identico a quello osservato, nell'istituzione scolastica o educativa
presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
ART.
34
Personale docente dei centri di
formazione professionale
1. Fermo
restando l'orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei
centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in
laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione
con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della
tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre
attività connesse alla formazione.
2. Al
fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione
professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa
realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto
sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità
professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata
integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto
massimo di L.900.000 annue lorde.
TITOLO
VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.35
Retribuzione di posizione per l'area
della vigilanza
Nel
testo dell'art.20 del CCNL sottoscritto in data 1.4.1999 è inserito il seguente
comma :
"
3. L'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua
a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell'incarico, nei confronti
del personale dell'area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del
31.3.1999."
ART.
36
Indennità maneggio valori
1. Al
personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di
valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio
mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede
di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L.
1000 a un massimo di L.3000. Ai
relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15
del CCNL dell'1.4.1999.
2. Tale
indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è
effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
ART.
37
Indennità di rischio
1. Gli
enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le
prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque
le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai
dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il
periodo di effettiva esposizione al rischio,
un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
ART.
38
Lavoro straordinario
1. Le
prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di
lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La
prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente,
sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per
esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di
diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di
dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di
cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato in sede di
contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse
previste dallo stesso art. 14.
4. La
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La
maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15%
per il lavoro straordinario diurno;
- al 30%
per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50%
per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La
prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni
caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su
richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente
autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La
disciplina del presente articolo e del successivo art.19 integrano quella
dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
ART.38
bis
Banca delle ore
1. Al
fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come
permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita
la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel
conto ore confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario,
debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di
contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a
quello di maturazione.
3. Le
ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o
anche per necessità personali e familiari.
4.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed
al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve
essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di
servizio.
5. A
livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di
iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive,
anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate
sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le
maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa.
ART.39
Lavoro straordinario elettorale, per
eventi straordinari
e calamità nazionali
1. Il
lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari
imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14
del CCNL dell'1.4.1999.
2. Gli
enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo
straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il
personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di
cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque
erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di
risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5
del CCNL dell'1.4.1999.
ART.40
Bilinguismo
1. Al
personale in servizio negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige istituzionalmente, con
carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo aventi sede in altre
regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per
il personale in servizio negli enti locali della regione a statuto speciale
Trentino Alto Adige.
La
presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato
da disposizioni speciali.
ART.41
Trattamento di trasferta
1. Il
presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di
10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga
inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e
quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di
dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.
2. Al
personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una
indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
·
L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
· L.1650
per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore
o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle
24 ore;
b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come
segue:
· 1
classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia
· classe
economica per i viaggi in aereo;
c) il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e
alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;
d)
il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di
lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si
considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello
impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai
soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il
dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10
Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora
l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In
tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità
di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il
rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del
mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di
benzina verde per ogni Km.
5. Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e
della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il
primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di
durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi
di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a
trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al
costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Al
personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per
collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i
rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta
delegazione.
7. Gli
enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari
situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al
comma 5 la somma forfettaria di L. 40.000 lorde. Con la stessa procedura gli
enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel
caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità
di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione
per l'indennità di trasferta in misura intera.
9.
L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata
inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di
vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza
dell'ente.
10.
L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di
trasferta continuativa nella medesima località.
11. Il
dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Gli
enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta
per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali.
13. Le
trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo
con le seguenti modifiche:
-
l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e
non trova applicazione la disciplina del comma 8;
- i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
14. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
ART.
42
Trattamento di trasferimento
1. Al
dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale
alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento
(coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché
il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari
(mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41,
comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente, secondo le
condizioni d'uso.
2. Al
dipendente competono anche:
- l'indennità
di trasferta di cui all'art. 41, comma 2, limitatamente alla durata del
viaggio;
- una
indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente
si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un
massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di
contrattazione decentrata integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma
4.
3. Il
dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia
tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica
finalità.
ART.
43
Copertura assicurativa
1. Gli
enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi
di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio
legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2. Gli
enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La
polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di
trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni
o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
4. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
5. I
massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
6. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
7. Le
condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di
cui all'art.10,c0mma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
ART.44
Trattenute per scioperi brevi
1. Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata
dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In
tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
ART.45
Mensa
1. Gli
enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa,
secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto
sostitutivi.
2.
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al
mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a
due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica
anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per
recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Sono
fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il
dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo
del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da
terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e
del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
5. Il
servizio di mensa è gratuito per il personale che contrattualmente è tenuto ad
assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non
autosufficienti e per il personale
degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a
consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla
erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti
anche per il completamento dell'orario di servizio.
6. In
ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
ART.46
Buono pasto
1. Il
costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che
l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4
dell'articolo precedente.
2. I
lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario
adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata
nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il
personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal
presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
ART.47
Trattamento economico dei dipendenti
in distacco sindacale
1. Ai
dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del
7.8.1998, compete la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
2. Il
periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai
fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale
economica.
3. Al
personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative,
oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione
corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o
altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione delle relativi
valori
TITOLO VII
Norme Finali
ART. 48
Requisiti per l'integrazione delle
risorse destinate
alla contrattazione decentrata
integrativa
1. Il
termine di cui all'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, è spostato al
15.10.2000.
2.
Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata
integrativa, abbiano già espressamente destinato risorse per le finalità di cui
all'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse
medesime qualora non si raggiunga l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto
termine.
3.
Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui al
comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al
precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art.16, comma
1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo
art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo
del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai
dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti.
ART.
49
Trattamento di fine rapporto di lavoro
La
retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di
fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a)
trattamento economico iniziale;
b)
incrementi economici correlati alla progressione economica nella categoria;
c)
indennità integrativa speciale;
d)
tredicesima mensilità;
e) retribuzione
individuale di anzianità;
f)
retribuzione di posizione;
g)
indennità di direzione di l.1.500.000 di cui all'art.17, comma 3, del CCNL
dell'1.4.1999;
h)
indennità di vigilanza di L.1.570.000 e di L.930.000 cui all'art.37,comma 1,
lett.b) del CCNL del 6.7.1995;
i)
indennità del personale educativo degli asili nido di L.900.000 annue lorde di
cui all'art.37, comma 1, lett.c, del CCNL del 6.7.1995;
j)
indennità di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei centri di
formazione professionale;
k)
indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta
qualifica professionale di L.125.000;
l)
assegni ad personam non riassorbibili.
ART.
50
Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da
discipline speciali
1. In
favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella
misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che
l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero
alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a
titolo di salario individuale di anzianità.
ART.
51
Disapplicazioni
1. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del
D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del
pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla
data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in
esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente
CCNL.
ART.52
Nozione di retribuzione
1. La
retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa
prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La
retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto
Regioni-Autonomie locali è definita come segue:
a)
Retribuzione mensile che è costituito dal valore economico mensile previsto per
la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre
posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3);
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall'indennità integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente CCNL;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d)
Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo
della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della
13^mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle
indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento; sono
esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di
indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per
trasferimento.
3. La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile
per 156.
4. La
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione
mensile per 26.
ART.53
Messi notificatori
1. Gli
enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni
finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui
all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di
incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.
ALLEGATO
A
Tabelle indennità integrativa speciale
per le diverse categorie
(valori in lire annui lordi per 12
mensilità, cui va aggiunta la 13^mensilità)
Tabellari |
Valori I.I.S. |
|
A1 |
12.489.000 |
12.090.354 |
B1 |
13.741.000 |
12.166.621 |
B3 |
15.285.000 |
12.273.723 |
C1 |
16.695.000 |
12.355.767 |
D1 |
19.259.000 |
12.500.626 |
D3 |
24.455.000 |
12.846.799 |
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.1
Le parti
convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di
servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti,
trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e
quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.2
Con
riferimento al comma 5 dell'art.29, le parti si danno reciprocamente atto che
la verifica selettiva ivi prevista è finalizzata esclusivamente
all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1
dell'art.41, lett. a) e b).
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.3
Le parti
si impegnano a verificare entro il tempo che precede la stipula definitiva del
presente CCNL le problematiche relative alle Camere di Commercio con
particolare riferimento al D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e D.I.
20/4/1995 n. 245.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.4
Le parti
si danno atto che per l'anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell'uso
delle risorse per la progressione economica all'interno della categoria, ferma
restando la impraticabilità di ulteriori progressioni nella categoria
interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui all'art.16, comma 2, del
CCNL dell'1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al riallineamento al valore
medio di categoria.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.5
Con
riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le parti ritengono che gli enti,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le
modalità di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla
categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria C purché
in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.6
Le parti
s'impegnano, relativamente alle turnazioni, a verificare la praticabilità del
passaggio ad una forma di retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.7
Le
parti, prima della firma definitiva del presente contratto, s'impegnano a
riconsiderare la disciplina del personale docente addetto al sostegno operante
nelle scuole statali.Nella stessa sede si riconsidererà anche la disciplina
delle 4 giornate corrispondenti alle festività soppresse al fine
dell'armonizzazione con la disciplina delle ferie come avvenuto negli altri
comparti pubblici.