CCNL
comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza - parte normativa 1998/2001
e parte economica 1998/1999
COMPARTO
REGIONI-ENTI LOCALI
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA
DELLA DIRIGENZA
1998-2001
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
ART.
1
Campo
di applicazione
-
Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente
dagli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali, comprese le IPAB,
di cui all'area II) dell'art.2, comma 1, dell'Accordo quadro del 25.11.1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
-
Nel testo del presente contratto
i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato
o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998,
n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
ART.
2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
-
Il presente
contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per
la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
-
Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto.
-
Gli istituti
a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione
di cui al comma 2.
-
Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno
tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
-
Per evitare
periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
-
Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per
le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.RA.N stipula
apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D.
Lgs.n.29 del 1993.
-
In sede
di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Capo
I
Disposizioni
Generali
ART.
3
Obiettivi
e strumenti
-
Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità
degli enti e dei sindacati è definito in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficacia, l'efficienza, la
tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività,
con l'interesse al riconoscimento della centralità della funzione
dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo
degli enti.
-
In coerenza
con l' obiettivo di cui al comma 1, è previsto un sistema stabile
di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
-
contrattazione
collettiva a livello nazionale;
-
contrattazione
collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità
indicate dal presente contratto;
-
contrattazione
decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di
più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione
autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 12
del CCNL del 10.4.1996;
-
concertazione;
-
informazione;
-
consultazione,
nei casi previsti dal presente contratto.
ART.
4
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente
-
La contrattazione
decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie:
-
individuazione
delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL del 10.4.1996;
-
criteri
generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi
all'attività di forma-zione e aggiornamento dei dirigenti;
-
pari opportunità,
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo
le previsioni dell'art. 9;
-
criteri
generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative
alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
-
verifica
della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e
5 dell'art. 26;
-
criteri
delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni
correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 lettera e).
-
criteri
generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione ed a quella di risultato.
-
Fermi
restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono, nelle materie elencate nelle lettere b),
e), f) e g) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
-
I contratti
collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto con i
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei
bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
-
Negli
enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono
oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8, salvo che non trovi applicazione
la disciplina dell'art. 6 sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello territoriale.
ART.
5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
integrativo
-
I contratti
collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi
in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche. L'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 4, comma 1 lettera
f) è determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata
con cadenza annuale.
-
L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazio-ne sindacale
di cui all'art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
-
Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio
dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi
per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
istituiti ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n.286/1999. A tal fine, l'ipotesi
di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da
apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
-
I contratti
collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi.
-
Gli enti
sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione,
il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.
-
I contratti
decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 10.4.1996 conservano la loro
efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo
decentrato integrativo di cui al presente articolo.
ART.
6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
-
La contrattazione
collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti con meno di cinque
dirigenti, comprese le IPAB, può svolgersi a livello territoriale
sulla base di protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto e le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE e l'UNCEM,
da definirsi, anche su iniziativa degli enti interessati, in sede regionale
o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni
di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali. A tali
protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti sindacali.
-
I protocolli
devono precisare, in particolare:
-
la composizione
della delegazione trattante di parte pubblica;
-
la composizione
della delegazione sindacale;
-
la procedura
per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
territoriale, ivi comprese le modalità per il controllo sulla compatibilità
dei costi con i vincoli di bilancio.
-
Gli enti
che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i
rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti
di indirizzo.
-
I protocolli
di cui al comma 1, in assenza di iniziative da parte dei soggetti ivi indicati,
possono essere stipulati direttamente dagli enti interessati alla contrattazione
di livello territoriale, nel rispetto delle previsioni dei commi 2 e 3.
ART.
7
Informazione
-
L'ente
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
11, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo.
Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta
di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
-
Nel caso
in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione
o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve
essere preventiva.
ART.
8
Concertazione
-
Ciascuno
dei soggetti di cui all'art.11, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi
dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione
sulle seguenti materie:
-
criteri
generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione
di posizione;
-
criteri
generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione
della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
-
criteri
generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art.17;
-
criteri
generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei
dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.
-
La concertazione
si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla
data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza.
-
La concertazione
si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale ri-sultino le posizioni delle parti.
ART.
9
Pari
opportunità
-
Al fine di attivare misure e
meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne
all'interno dell'area dirigenziale, nell'ambito delle più ampie
previsioni dell'art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma
1, e 61 del D. Lgs. n. 29/1993, sono definiti, con la contrattazione decentrata
integrativa, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore
delle donne dirigenti.
-
Presso ciascun ente sono inoltre
costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da
un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente
designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
e da un pari numero di rappresentanti dell'ente.
-
I comitati per le pari opportunità
hanno il compito di:
-
svolgere, con specifico riferimento
alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991,
anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità
Europea;
-
individuare i fattori che ostacolano
l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel
lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle
caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione
femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie
di rapporto di lavoro;
-
promuovere interventi idonei
a facilitare il reinserimento delle donne dirigenti dopo l'assenza per
maternità e a salvaguardarne la professionalità;
-
proporre iniziative dirette
a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso
ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno.
-
Gli enti assicurano, mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento
dei Comitati di cui al comma 2.
-
In sede di negoziazione decentrata
a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati
per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in
seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
-
accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
-
perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali,
di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni
più qualificate;
-
individuazione di iniziative
di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di
pari opportunità nel lavoro;
-
Gli effetti delle iniziative
assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione
in una apposita relazione annuale dei Comitati di cui al comma 2.
-
I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per
una sola volta.
-
I Comitati per le pari opportunità
si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti e
deliberano all'unanimità.
CAPO
II
I
soggetti sindacali
ART.
10
Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro
-
I soggetti sindacali nei luoghi
di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente
per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art.
47 del D.Lgs.n.29/1993.
-
La disciplina del comma 1 ha
carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle
RSU per la specifica area della dirigenza in base a quanto previsto dall'art.
19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998.
-
Fino alla costituzione delle
RSU il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 81 minuti per
dirigente ai sensi dell'art.8, comma 1 del CCNQ sui distacchi ed aspettative
sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti
indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso
periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado
di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata,
in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale
delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello
stesso ente.
ART.
11
Composizione
delle delegazioni
-
Ai fini
della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte
della delegazione trattante di parte pubblica.
-
Per le
organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle
Aree della Dirigenza, la delegazione è composta:
-
dalle
rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l'area
della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali;
-
dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
-
Il dirigente
che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art.
10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente
per l'area della dirigenza.
CAPO
III
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
ART.
12
Clausole
di raffreddamento
-
Il sistema
delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione
dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
TITOLO
III
RAPPORTO
DI LAVORO
ART.
13
Affidamento
e revoca degli incarichi
-
L'art. 22 del CCNL del 10.4.1996
è sostituito come segue:
"1. Gli enti attribuiscono
ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento
vigente.
-
Gli enti, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali
ai principi stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993,
con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca
degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per
relativa durata che non può essere inferiore a due anni, fatte salve
le specificità da indicare nell'atto di affidamento e gli effetti
derivanti dalla valutazione annuale dei risultati.
-
La revoca anticipata dell'incarico
rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative
e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione
di cui all'art. 14, comma 2.
-
I criteri generali di cui al
comma 2 , prima della definitiva adozione sono oggetto di informazione
ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2, seguita, su richiesta,
da un incontro."
ART.
14
Verifica
dei risultati e valutazione dei dirigenti
-
L'art. 23 del CCNL del 10. 4.1996
è sostituito come segue:
"1. Gli enti, con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione
anche a quanto previsto dall'art.1, comma 2 e 3 del D.Lgs.n.286/1999, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione
ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie
e strumentali effettivamente rese disponibili.
-
Le prestazioni, le competenze
organizzative dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate
in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo
di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli
enti per i dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione
politica. Gli enti disciplinano gli effetti sanzionatori degli accertamenti
negativi, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi
la previa contestazione ed il contraddittorio, in coerenza con i principi
fissati dall'art. 21 del D. Lgs. n. 29/1993. La revoca dell'incarico comporta
la perdita della relativa retribuzione di posizione e di risultato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
-
Gli enti adottano preventivamente
i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni
e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi
risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione sono
oggetto di concertazione ai sensi dell' art. 8. I sistemi di valutazione
sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di
riferimento.
ART.
15
Comitato
dei Garanti
-
Gli enti,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono, entro 60
giorni dalla stipulazione del presente CCNL, il collegio
dei garanti di cui all'art.21, comma 3, del D.Lgs. n.29/1993, anche attraverso
il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano
la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione
di un rappresentante eletto dai dirigenti.
-
I provvedimenti
previsti dall'art.21, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993 sono adottati previo
conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta
giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
ART.
16
Mobilità
-
Qualora
il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione
del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'amministrazione
di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
ART.
17
Risoluzione
consensuale
-
L'ente
o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro.
-
Ai fini
di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti
e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito
della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura
dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
-
Per le
Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione
o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri
di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica
dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
-
I criteri
generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della
definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8.
ART.
18
Collegio
di conciliazione
-
Il comma
1 dell'art. 30 del CCNL del 10.4.1996 e successive modificazioni è
così sostituito:
"1.
Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale,
avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1, 2, 3, del presente
CCNL il dirigente può altresì attivare la procedura disciplinata
nei commi seguenti."
-
I commi
15, 17 e 18 del citato art. 30 sono soppressi. Nel comma 8 sono soppresse
le parole "...anche nel caso di cui al comma 15". Nel comma 10 le parole
"... 22 mensilità" sono sostituite dalle parole "24 mensilità".
ART.
19
Aspettativa
per motivi personali o di famiglia
-
Al dirigente
possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative
o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia,
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un quadriennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
-
I periodi
di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai
fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto
del dipendente.
ART.
20
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
-
Il dirigente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge
30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso
o della borsa.
ART.
21
Altre
aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
-
Le aspettative
per servizio militare, richiamo alle armi, cariche pubbliche elettive,
volontariato e servizio all'estero del coniuge restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge.
ART.
22
Cumulo
di aspettative
-
Il dirigente non può
usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti
per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio
attivo.
-
L'ente, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente
fissato. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
-
Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa
o del termine di cui al comma 2.
ART.
23
Formazione
Il
comma 2 dell'art.32 del CCNL del 10.4.1996 è così sostituito:
" In
conformità a quanto previsto dal protocollo sul lavoro pubblico
del 12.3.1997, nel quadriennio 1998-2001, gli enti destinano annualmente
alle finalità previste dal presente articolo una quota almeno pari
all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale. Le somme destinate
alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento,
sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime
finalità."
TITOLO
IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART.
24
Incrementi
tabellari
-
Lo stipendio
tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 2 del
CCNL del 27.2.1997 è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili
con decorrenza dalle date sottoindicate:
Decorrenze
Incrementi
dall'1.11.1998
L. 74.000
dall'1.7.1999
L. 62.000
-
Il nuovo
stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale,
dall'1.7.1999, è pertanto rideterminato in L. 37.632.000, per dodici
mensilità.
-
Sono confermate
l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di
anzianità negli importi in godimento dai dirigenti in servizio alla
data di stipulazione del presente contratto. E' altresì confermato
il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1 lettera b) del
CCNL del 10.4.96.
ART.
25
Effetti
nuovi trattamenti economici
-
Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione dell' articolo 24 hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, nor-male e privilegiato,
sull'indennità premio di fine servi-zio, sull'indennità alimentare
di cui all'articolo 29, comma 4 del CCNL del 10.4.1996, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
-
I benefici economici risultanti
dall' applicazione dell'articolo 24 sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Agli ef-fetti dell'indennità premio di fine servizio e di licen-ziamento
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
-
Si conferma la disciplina di
cui all'art.36, comma 3, del CCNL del 10.4.1996.
ART.
26
Finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato
-
A decorrere
dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:
-
l'importo
complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione
e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo
la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;
-
le somme
derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
-
i risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del
D. Lgs. n. 29/1993;
-
un importo
pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere
dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico
della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa
speciale.
-
le risorse
che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della
dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art.
18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
le somme
connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito
agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento
e delega di funzioni;
-
l'importo
annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè
quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL
del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal
1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art.27.
-
le risorse
derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32;
-
Ove nel
bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano
la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche
di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari
della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione
nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit
strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
-
In caso
di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti,
ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del
grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza
ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente
coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura
nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento
delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione,
che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella
dotazione organica.
-
A decorrere
dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza
possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità
di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino
di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati
in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare
entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della
sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato
sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto
alla spesa per il restante personale.
-
Gli enti
possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore
al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica
dirigenziale.
-
La verifica
della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e
5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art.
4.
ART.
27
Retribuzione
di posizione
-
Gli enti
determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni
dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri
connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa,
alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
-
La retribuzione
di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei
limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art.26, entro
i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
da
un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000.
-
In sede
di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo,
in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 26,
gli enti, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via
prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al
comma 2 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
-
Limitatamente
al periodo di vigenza del presente contratto, gli enti utilizzano, se necessario,
le risorse di cui al comma 3 per ridefinire i valori minimi della retribuzione
di posizione assicurando che i medesimi non siano comunque inferiori per
la durata dell'incarico conferito al dirigente interessato a quelli risultanti
dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.
-
I Comuni
e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle
relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione
di posizione indicato nel comma 2.
-
Le Regioni
e le Province, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'art.
26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato nel
comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di
massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti, qualora
gli stessi enti, nell'ambito delle regole definite in base alla loro autonomia
organizzativa, non conferiscano, all'interno o all'esterno, i relativi
incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con
oneri a carico dei singoli bilanci.
-
Ai Segretari
Generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano
gli istituti economici di cui agli artt. 26 e 27. Nel caso di nomina in
sede diversa ai sensi dell'art.20 della L. 580/93, per la determinazione
dell'indennità di fine rapporto si considera l'anzianità
maturata anche nell'amministrazione di provenienza, fermo restando il concorso
di quest'ultima per il solo ammontare maturato a tale titolo presso di
essa.
-
La retribuzione
di posizione dei dirigenti degli enti pubblici non economici dipendenti
dalle Regioni a statuto ordinario e degli I.A.C.P., è definita entro
i valori indicati nel comma 2 in base ai criteri stabiliti dalle stesse
Regioni in relazione alle leggi regionali istitutive dei singoli enti.
-
Le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere
integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero
ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione
di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento
della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo.
ART.
28
Finanziamento
della retribuzione di risultato
-
Al fine
di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche
attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria
ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è
destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive
di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in
ogni caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di
un importo non inferiore alle risorse già previste, nel 1998, nel
fondo di cui all'art. 37, comma 2 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.
-
Le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
-
La percentuale
indicata nel comma 1 si realizza, anche progressivamente, utilizzando le
risorse già destinate dagli enti alla retribuzione di risultato
nonchè quelle integrative previste dall'art.26 per la parte che
eventualmente residua dopo il prioritario finanziamento della retribuzione
di posizione di cui all'art. 27, commi 3 e 4.
ART.
29
Retribuzione
di risultato
-
Gli enti
definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale
della retribuzione di risultato.
-
Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che
la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva
definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14,comma1,
del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati
di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze
dei sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come
sostituito dall'art.14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono
anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi
professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente CCNL e dell'art.
18 della L. 109/94.
ART.
30
Disapplicazione
di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento
economico
-
Nelle ipotesi di disapplicazione,
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni
ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti
o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili
al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di
continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti
nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 19; la eventuale differenza
viene mantenuta ad personam.
-
I risparmi di spesa conseguenti
alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione
di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano
le risorse dell'art. 26.
-
La disciplina dei commi 1 e
2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle
dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale
ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità,
comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990
ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
ART.
31
Disposizioni
particolari
-
La retribuzione
di posizione di ogni funzione dirigenziale, negli enti indicati nell'art.
39, comma 5 del CCNL del 10.4.1996, già rideterminata secondo quanto
previsto dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 27.2.1997, viene nuovamente
ricalcolata, con effetto dall'1.1.1998, incrementandola in misura percentuale
in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse già accantonate
dai singoli enti ai sensi dell'art. 4, comma 7, del CCNL del 27.2.1997
e l'intero importo destinato nell'anno 1997 al finanziamento delle retribuzioni
di posizione.
-
Negli
enti di cui al comma 1, permanendo alla data del 31.12.1999 l'assenza delle
condizioni indicate nell'art.38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996, la retribuzione
di posizione ricalcolata secondo le indicazioni dello stesso comma 1, è
ulteriormente incrementata di un importo pari al 3,3% del relativo valore
con effetto dal 31.12.1999.
-
Gli enti
di cui ai commi 1 e 2, si impegnano ad assumere, secondo i rispettivi ordinamenti,
tutte le iniziative necessarie perché le condizioni indicate nell'art.
38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996 siano realizzate integralmente entro
il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL.
-
Per gli
enti di cui ai commi 1 e 2 è confermata la clausola di salvaguardia
di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL del 10.4.1996 con riferimento all'importo
della retribuzione di posizione in godimento alla data del 31.12.1997.
-
Gli enti
in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3 del CCNL del 10.4.1996
che non abbiano ancora applicato alla data del 31.12.1998 la clausola di
salvaguardia di cui all'art. 42, comma 1 dello stesso CCNL possono darvi
attuazione una sola volta entro sei mesi dalla data di stipulazione del
presente CCNL.
ART.
32
Onnicomprensività
del trattamento economico
-
Le somme
acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti
al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei
dirigenti previsto dall'art.24, comma 3, del D.Lgsn.29 del 1993, integrano
le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato secondo la disciplina dell'art.26.
-
Le risorse
di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato art. 24
del D. Lgs. n. 29/93, sono utilizzate per:
-
determinare,
ai sensi dell'art. 27, i valori economici delle funzioni dirigenziali nei
limiti in cui si tratti di compensi aventi carattere di stabilità
e continuità;
-
incrementare,
ai sensi dell'art. 29, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano
contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di compensi aventi
carattere episodico.
ART.
33
Mensa
-
Gli enti,
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa,
secondo le modalità indicate nell'art. 34, attribuire ai dirigenti
buoni pasto sostitutivi.
-
Per poter
usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente
in servizio.
-
Il dirigente
è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo
del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita
da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari
e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
-
In ogni
caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
ART.
34
Buono
pasto
-
Il costo
del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma
che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4
dell'articolo 33, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.
-
I dirigenti
hanno titolo, secondo le direttive adotatte dai singoli enti, ad un buono
pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
-
Il dirigente
in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente
articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
ART.
35
Trattamento
di trasferta
-
Il presente
articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante
più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il
dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località
sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località
della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest'ultima località.
-
Ai dirigenti
di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
-
una indennità
di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
·
L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
·
L. 1945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
-
il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave
ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto
di prima classe o equiparate.
-
il rimborso
delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle
condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.
-
Ai soli
fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera
anche il tempo occorrente per il viaggio.
-
Il dirigente
inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e ss., del
presente CCNL e al dirigente spetta l'indennità di cui al comma
2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso
delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo
ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina verde per ogni Km.
-
Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150
per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti.
Per
le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso
per il primo pasto.
Nei
casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa
per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente
più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita
nella medesima località.
-
Gli enti
individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari
figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità
di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza
di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei
rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde.
Con
la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso
delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti
al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.
-
Nel caso
in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità
di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun
caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
-
L'indennità
di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore.
-
L'indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
-
Il dirigente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione
non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta.
-
Gli enti
stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione
delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per
gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando,
in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
-
Le trasferte
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con
le seguenti modifiche:
-
l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) ed i rimborsi
dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
-
Agli oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale
specifica finalità.
ART.
36
Trattamento
di trasferimento
-
Al dirigente trasferito ad altra
sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti
il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle
spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé
e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge,
figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché
il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari
(mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art.
35, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente.
-
Al dirigente competono anche:
- l'indennità di
trasferta di cui all'art. 35, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di
trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dirigente si trasferisca
con la famiglia, viene determinato da ciascun ente in base alle proprie
disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di cui
all'art. 11.
-
Il dirigente ha altresì
diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto
di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento
per effetto del trasferimento.
-
Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
ART.
37
Norma
per gli enti provvisti di Avvocatura
-
Gli enti provvisti di Avvocatura
costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione
dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente,
secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando
l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla
erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti
degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina
vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del
presente CCNL.
ART.
38
Copertura
assicurativa
-
Gli enti assumono le iniziative
necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile
dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo
e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità
sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità
di spesa.
-
Gli enti stipulano apposita
polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in
occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
-
La polizza di cui al comma 2
è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà
del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo
e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
-
Le polizze di assicurazione
relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità
di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
-
I massimali delle polizze non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge
per l'assicurazione obbligatoria.
-
Gli importi liquidati dalle
società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili
e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
TITOLO
V
NORME
FINALI E TRANSITORIE
ART.
39
Monitoraggio
e verifiche
-
Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, negli enti
ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono essere costituite, su
richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all'art.11, comma 2, e
senza oneri per le amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi.
-
La composizione degli organismi
di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
-
Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE,
l'UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione
di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia
di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali
esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario
nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale
nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie
individuali.
ART.
40
Disposizioni
transitorie e particolari
-
Ai dirigenti
assegnati ad organismi operanti a livello statale cui partecipano gli enti
del comparto, è conservata la retribuzione di posizione in godimento
presso l'ente di provenienza nel caso che svolgano funzioni di livello
corrispondente eventualmente rivalutata in caso di rideterminazione dei
valori economici delle posizioni dirigenziali successivamente al comando
o al collocamento fuori ruolo. Analoga previsione opera anche nei confronti
dei dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al CCNL quadro del
7.8.1998.
-
Le risorse
derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 18 della L. 109/1994
e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 37 del presente contratto,
incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art.
28 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le
hanno effettuate.
-
Gli enti
adottano gli atti di organizzazione presupposti per l'applicazione del
presente CCNL entro il termine di 6 mesi dalla data della sua stipulazione.
ART.
41
Disapplicazioni
-
Dalla data di stipulazione del
presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29/1993,
cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale
le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro.
-
Dalla data di cui al comma 1
sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale,
le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate
dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa
o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.1
Le parti
convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa
di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti,
trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi
e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Le parti
convengono che, fino alla adozione degli atti previsti dall'art. 23, comma
1 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art. 14 del presente CCNL,
restano confermati i sistemi di controllo interno e di verifica dei risultati
dei dirigenti vigenti negli enti secondo la precedente disciplina.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 3
Le parti
si impegnano ad approfondire le problematiche connesse alla copertura assicurativa
della dirigenza nelle trattive contrattuali relative al biennio 2000-2001.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
La CONFEDIR
e la CIDA ritengono prioritaria la definizione della copertura assicurativa
civile e penale e la seguente proposta di modifica delle attuali norme,
non accolta, costituisce fin da ora piattaforma rivendicativa per la trattativa
per il rinnovo del Contratto per il biennio 2000-2001:
Copertura
assicurativa civile e/o penale
Gli
enti assumono le iniziative per la copertura assicurativa della responsabilità
civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo la ipotesi
di dolo. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate
nei bilanci nel rispetto delle effettive capacità di spesa.
Ogni
responsabilità civile dei dirigenti per fatti connessi all'esercizio
delle funzioni loro attribuite, in assenza di dolo, che comporti una esposizione
di carattere economico, è a carico delle Amministrazioni da cui
i dirigenti dipendono.
Ove
si abbia procedimento penale nei confronti del dirigente, che ha facoltà
di farsi assistere da un legale di propria fiducia, per fatti commessi
senza dolo nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti
i gradi di giudizio è a carico della rispettiva Amministrazione.
Il
rinvio a giudizio del dirigente, per fatti connessi all'esercizio delle
funzioni attribuitegli, non costituisce di per sé giusta causa di
licenziamento, mentre è in facoltà dell'Amministrazione adottare
temporaneamente misure di sospensione cautelare ove si ascrivano a carico
del dirigente delitti che, per la loro natura e gravità, incidono
negativamente sulla moralità professionale o si evidenzi un conflitto
di interessi con l'Ente.
In
caso di privazione della libertà personale, il dirigente avrà
diritto alla conservazione del posto e della retribuzione, fino alla emissione
della sentenza definitiva.
Ai
fini amministrativi e del conseguente rimborso al dipendente, le sanzioni
pecuniarie comminate in sede penale per reati contravvenzionali antinfortunistici
sull'igiene e la sicurezza del lavoro, inquinamento del suolo, dell'aria
ed in genere dell'abitato, sono equiparate alle sanzioni amministrative
di cui al Capo II del D.Lgs. n. 758 del 19/2/94.
Le
garanzie e le tutele di cui al primo, secondo e quinto comma del presente
articolo sono assicurate al dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto
di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto
stesso.
Le
garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nel caso di
dolo accertato con sentenza passata in giudicato.
Per
la copertura degli oneri di cui al presente articolo, le Amministrazioni
stipulano, anche in forma consortile, assicurazioni collettive.
Laddove
taluni oneri non trovino adeguata copertura assicurativa, le Amministrazioni
provvederanno con fondi propri.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
La
CONFEDIR e la CIDA esprimono profonda insoddisfazione per l'esito della
presente tornata contrattuale a causa del mancato superamento delle condizioni
che subordinano l'applicazione di importanti istituti contrattuali ad adempimenti
derivanti dall'unilaterale volontà degli enti, per il rifiuto della
controparte a far decorrere l'incremento del fondo della retribuzione di
posizione e di risultato dal 1998, primo anno del nuovo biennio economico,
per la mancata definizione dei processi di mobilità, per il rifiuto
di definire più compiutamente l'istituto della concertazione.
La
CONFEDIR e la CIDA, quindi sottoscrivono il presente contratto al solo
scopo di evitare l'esclusione dalle fasi della contrattazione decentrata.