Scheda n° 1
Direzione Risorse UmaneCONTROLLI PRENATALI

Normativa di riferimento
Art. 7 del D.Lgs. 25/11/96 n° 645

Art. 14 del D. Lgs. 151/2001


Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Iter procedurale:
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano alla segreteria della propria Direzione apposita istanza che successivamente dovranno corredare con la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di inizio e termine di effettuazione degli esami o della visita specialistica.

Resta inteso che i suddetti permessi coprono il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli esami o delle visite specialistiche richieste, al termine delle quali la dipendente è tenuta a riprendere servizio. Si precisa altresì che nel computo dell'assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, alla dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


 
Scheda n°2
INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO RISPETTO AL CONGEDO DI MATERNITA'

Normativa di riferimento:
Art. 17 D. Lgs. N° 151/2001
Art. 15 L. n. 35/2012 di conversione D.L. 5/2012


L'interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dalla ASL territorialmente competente con specifico provvedimento.
L'astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.

Iter procedurale:
La dipendente è tenuta a comunicare l'assenza dal servizio al proprio ufficio all'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica.
Nei tre giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta rilasciata dalla ASL competente circa la presentazione della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro.
L'ufficio di appartenenza della lavoratrice trasmetterà immediatamente alla Direzione Risorse Umane tale documentazione nonchè, quando ne verrà in possesso, copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla ASL.

Trattamento Economico:
Intera retribuzione.
Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.


 
Scheda n° 3
CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ
(ex astensione obbligatoria)

Normativa di riferimento
Capo III e IV D. Lgs. n° 151/2001 così come modificati dalla L. n. 244/2007 art. 2 c. da 452 a 456
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Circ. Min Lavoro n° 43/2000 e n° 53/2000 Interp. n. 32/2008
Circ. INPS n° 109/2000, n° 133/2000 e n° 16/2008
Circ. INPDAP n° 49/2000
Art. 2 D.Lgs. n° 119/2011
D. Lgs. 80/2015 Job acts

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf

La durata complessiva del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi.
In caso di parto prematuro, ovvero di nascita avvenuta prima del parto presunto, le giornate di congedo obbligatorio non fruite prima del parto si devono aggiungere in coda al periodo di congedo dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-partum ed il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
Per avvalersi di tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in servizio presentando un certificato medico che attesti la sua idoneità a riprendere il lavoro.
Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi di cui al primo capoverso. Vale a dire che il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità ante-partum e non riduce il periodo post-partum.
Eventuali giorni di assenza per malattia che intervengano in tale periodo saranno considerati come congedo per maternità computabili nel periodo complessivo spettante.
E’ considerato parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione. In tal caso, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni idonea documentazione attestante la data del parto.
Alla lavoratrice è concessa la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente. Per avvalersi di tale facoltà la lavoratrice dovrà presentare idonee certificazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro. Si sottolinea che le singole Direzioni, oltre ad essere tenute ad una pronta trasmissione della documentazione alla Direzione Risorse Umane, in mancanza dei suddetti certificati medici non possono permettere alla lavoratrice di rimanere in servizio al fine di non incorrere nelle responsabilità previste dalla legge.
Eventuali giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo di flessibilità del congedo di maternità interrompono la flessibilità stessa e sono considerati come giorni di congedo per maternità e, come tali, non verranno calcolati dopo il parto come giorni di congedo ancora da fruire.
Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell’art.47 della D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Iter procedurale: 
La dipendente, tramite il proprio ufficio di appartenenza, dovrà presentare istanza alla Direzione Risorse Umane almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto.
La lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione di flessibilità dovrà far pervenire all’incaricato alla sicurezza sui luoghi di lavoro della propria Direzione la richiesta, corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, prima dell’inizio del settimo mese di gravidanza. L’incaricato provvede a trasmettere la domanda al Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria al fine di poter prenotare la visita. La domanda vistata dal responsabile con l’autorizzazione del Medico del lavoro e il certificato con la data presunta del parto, viene trasmessa alla Direzione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi di legge previsti, la nascita del figlio. Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato. In caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate a tutti gli effetti malattia determinata da gravidanza e pertanto esclusa dal computo del periodo di comporto.
Trattamento economico:
Intera retribuzione per l’intero periodo.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro part-time spetta l’intero periodo (5 mesi) anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo.
Alle lavoratrici a tempo determinato spetta una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
3.1. congedo di maternita’ in caso di adozione o di affido
La lavoratrice che adotta un minore straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 5 mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione.
In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
In caso di adozioni internazionali, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, risultante dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32 L.184/1983).
La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero per l'adozione, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, ha diritto comunque a fruire del congedo non retribuito, senza diritto a indennità.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
In presenza di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a fruire del congedo alle medesime condizioni previste nei casi di adozione fino all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della legge 184/1983; in quest’ultimo caso il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo.
In caso di affidamento (non preadottivo) di un minore il congedo può essere fruito per un periodo pari a 3 mesi entro l’arco temporale di 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento; entro i suddetti cinque mesi il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
In caso di adozione nazionale o internazionale di un minore, il diritto al congedo di maternità/paternità spetta per l’intero periodo anche nell’ipotesi in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
Il congedo di paternità spetta, per tutta la durate del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste per il padre naturale, (affidamento esclusivo, morte, grave infermità o abbandono), nonché in alternativa alla madre lavoratrice qualora non lo abbia richiesto o vi abbia rinunciato anche solo parzialmente.


 
Scheda n° 4
RIPOSI GIORNALIERI

Normativa di riferimento
Capo VI D.Lgs. n°151/2001
Art. 17 c. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 33 legge n° 104/92
Art. 20 legge n° 53/2000
Circ. INPS n° 109/2000 – 91/2003 – n° 95 bis/2006 – n° 112/2009 – n° 118/2009
Corte Costituzionale sentenza n. 104/2003
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n° 4293 del 9/9/2008
Ministero del Lavoro, Circ. 16/11/2009
Art. 24 legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro)
Circolare DFP n. 13/2010
Nota Inpdap n. 23 del 13/10/11


I riposi (c.d per allattamento) possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l’orario stesso è inferiore a 6 ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

  1. quando i figli siano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
  4. in caso di morte o di grave infermità della madre;
  5. madre casalinga.

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale. Resta invariato il diritto ai riposi giornalieri per allattamento alla madre in caso di fruizione del congedo parentale del padre.
Nell’ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc…;
In caso di parto plurimo i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere fruite anche dal padre contemporaneamente alla madre.
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).La fruizione dei permessi da parte del padre può avvenire anche durante i 3 mesi dopo il parto solo per le ore aggiuntive per parto plurimo(1 ora o 2 ore secondo l'orario di lavoro).
I riposi per allattamento sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero di maggiori prestazioni orarie effettuate e le ore dell'allattamento esauriscano l'intero orario giornaliero di lavoro, comportando di fatto la totale astensione dall'attività lavorativa.
Iter procedurale:
La/Il dipendente dovrà comunicare, compilando l’apposito modulo in rete intranet, al proprio ufficio di appartenenza la modalità  con cui intende fruire del diritto ai riposi giornalieri.
L’ufficio di appartenenza inoltrerà la comunicazione alla Direzione Risorse Umane – P.O. Orari di Lavoro.
Nel caso di raddoppio delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore; nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’altro genitore circa i periodi di riposo effettuati.
Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre lavoratrice dipendente per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre. La suddetta dichiarazione dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa.
Nelle altre ipotesi il lavoratore sarà chiamato a dichiarare, nell’apposito modulo di richiesta, le situazioni che gli danno diritto alla fruizione dei permessi in questione.  
La Direzione Risorse Umane verificherà la regolarità della richiesta presentata dal padre lavoratore, al fine di autorizzarlo alla fruizione del diritto.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.
4.1 riposi per genitori adottivi o affidatari
Il diritto ai riposi di cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari fino al compimento del primo anno dall’ingresso del minore adottato/affidato in famiglia.
In caso di adozione o affidamento di minori, anche non gemelli, entrati in famiglia anche in date diverse, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali fino al compimento del primo anno dall’ingresso del minore adottato/affidato in famiglia.
 
4.2. riposi per i genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità
Ai sensi dell’art. 33 c. 2 della legge 104/92, come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000 dall’art. 24 della legge n. 183/2010, è data ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità, anche se adottivi o affidatari, la possibilità di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di  due ore  di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. oppure, in alternativa, dei permessi giornalieri mensili ex L. 104/92.
Il diritto a tali riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa ecc…).
Fino ad un anno di età i riposi coincidono con quelli dell’art. 39 del D. Lgs. 151/2001 (allattamento) e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto. In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare il congedo parentale. Se invece la madre utilizza il congedo parentale, il padre non può fruire di tali permessi.
In sostanza, quindi, il beneficio è fruibile – in alternativa al prolungamento del congedo parentale ed ai permessi mensili di cui al comma 3 dell’art. 33 L. 104/92 secondo quanto disposto dall’art 42 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall’art 4 del D. Lgs 119/2011 – a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno di età del bambino.
In questo periodo gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori, ma l’utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l’altro possa godere contemporaneamente del "normale" congedo parentale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 eventualmente ancora spettategli.


Scheda n° 5
CONGEDO PARENTALE
(ex astensione facoltativa)

Normativa di riferimento:
Capo V del D.Lgs. 26/3/2001 n° 151 così come modificato dalla L. n. 244/2007 art. 2 c. 455 – 456 come modificato dal D. Lgs. 80 del 15/06/2015
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 33 legge n° 104/92
Circ. Dip. F.P. n° 14 del 16/11/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
Circ. Min Lavoro e Prev Sociale n° 53/2000 - Risposta Interpello del 28/08/2006
Circ. INPS n° 133/2000
Art. 3 D.Lgs. n. 119/2011

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf


Fino a…..
Il diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n°151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.
Le nuove disposizioni (job acts) prevedono che a possa essere fruito a giornata intera o a ore (metà giornata).
Nei primi 12 anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:
a. la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
b. per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi.
Nel caso ci sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi utilizzabili comunque entro il 12° anno di età del bambino.
I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.
Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001.
Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito (7 mesi) anche se la madre ne sia esclusa.
I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall’effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non costituiscono "effettivo ritorno al lavoro".

La malattia del genitore che ne fruisce interrompe il periodo di congedo.
In caso di malattia del figlio, è possibile chiedere di sospendere il congedo.

Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time verticale il suddetto congedo incide economicamente solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima dell’attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.

Iter procedurale:
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei giorni di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la comunicazione al proprio Responsabile, con l’indicazione della durata, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; farà fede al riguardo la data di registrazione della domanda presso il protocollo. La comunicazione sarà trasmessa alla Direzione Risorse Umane, tramite il proprio ufficio di appartenenza.
La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la comunicazione può essere inviata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Per la fruizione del congedo a ore (metà giornata) il termine di preavviso è di almeno 2 giorni.
Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che venga da questi fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ed alla corrispondente retribuzione percepita.
Qualora l’altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n° 455/2000 e sotto sua responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, che l’altro non ha diritto a fruire del congedo parentale.
Il personale a tempo determinato, fermi restando gli altri adempimenti procedurali, dovrà allegare alla domanda di congedo parentale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante gli eventuali periodi di astensione utilizzati in precedenza da entrambi i genitori.
Nel caso in cui non sia stato superato il limite di congedo fruibile e il dipendente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 455/2000, il medesimo ha diritto a fruire del trattamento economico più favorevole se il figlio ha un’età compresa fra i 6 e gli 8 anni

Trattamento economico e contributivo:
A) fino al 6° anno di vita del bambino:
un periodo massimo di 6 mesi, (in caso di parto plurimo 6 mesi per ciascun figlio) computato complessivamente tra i due genitori, è così retribuito:

ulteriori periodi:

  1. retribuzione al 30% nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato, determinato secondo i criteri in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;
  2. nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto;


B) dal 6° all’12° anno di vita del bambino:
i periodi di astensione facoltativa usufruiti dopo il 6° anno fino al compimento dell’12° sono retribuiti come ai sopraindicati punti 1) e 2).
Al di fuori dei primi sei mesi di cui al precedente punto A), tutti i restanti periodi di congedo parentale, indipendentemente dal reddito individuale, sono coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo come valore retributivo il 200 % del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (art. 35 D. Lgs. 151/2001).
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
N.B. – Ai fini del calcolo del congedo parentale cui ciascun genitore ha diritto fino al 12° anno di vita del bambino, nel rispetto dei limiti generali ed individuali fissati, dal D. Lgs. 151/2001 concorrono per intero tutti i periodi in precedenza utilizzati fin dalla nascita del bambino stesso.  

 
C) Personale a tempo determinato: stesso trattamento previsto ai punti A) e B).


 
5.1 congedo parentale in caso di adozione e di affidamento
Ai sensi dell’art. 36 – comma 1 del D.Lgs.n° 151/2001 le nuove disposizioni sul congedo parentale trovano applicazione anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia, il trattamento economico e contributivo è quello previsto dall’art. 34 comma 1 in favore dei genitori naturali fino al sesto anno di vita del figlio, nel limite massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori.
Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 6 anni dall’ingresso, nonché i periodi di congedo ulteriori ai sei mesi, ancorché fruiti entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia, possono essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n° 151/2001.

 
5.2. congedo parentale per genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità
Fermo restando il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Il prolungamento del congedo parentale alternativo all’utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
L’autorizzazione a fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la dipendente del verbale di visita medico-legale per l’accertamento dell’handicap, effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste dall’art. 4 della legge n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap grave del bambino/a interessato.
La possibilità per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in cui termina virtualmente - e può o meno coincidere con l’avvenuto godimento effettivo – il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo "teorico" di astensione – 7 mesi – decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000).
Qualora ambedue i genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo parentale; l’utilizzo di tale beneficio da parte di un genitore non esclude invece che l’altro possa godere allo stesso tempo della "normale" astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente ancora spettantegli.
Tali periodi di astensione dal lavoro sono retribuiti come segue:
per un periodo massimo di 3 anni, retribuito al 30%, se fruito entro i 6 anni di vita del bambino, estensibile a 8 anni per reddito inferiore al minimo e senza paga se fruiti dagli 8 anni ai 12; il periodo è computato nell’anzianità di servizio, è coperto da contribuzione figurativa e riduce ferie e 13ª mensilità


 
Scheda n° 6
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A OTTO ANNI

Normativa di riferimento
Capo VII del D.Lgs. n°151/2001
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 6 legge n° 903/77
Art. 39 quater legge n° 184/83, come modificato dalla legge n° 476/98

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf


Ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età senza limiti temporali.
Nell’ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall’art. 17 - 6° comma del C.C.N.L. integrativo del 14.9.2000, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori. In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all’anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.
I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dei periodi stessi.
Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio.
Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l’anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.


Iter procedurale:
Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare al proprio ufficio, per il successivo inoltro alla Direzione Risorse Umane, il modulo di richiesta corredato dal certificato medico rilasciato da un pediatra del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestanti che l’altro genitore, se anch’esso lavoratore dipendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge.

Retribuzione e contribuzione:
Intera retribuzione per i primi 30 giorni nei primi 3 anni.
Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, non sono retribuite ma sono computate nell’anzianità di servizio e coperte da contribuzione figurativa.
Lo stesso trattamento economico e normativo è previsto per il personale a tempo determinato.
Ciascun genitore, ha diritto, per ciascun figlio dai 3 agli 8 anni a 5 giorni lavorativi di malattia, senza retribuzione; tali periodi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e hanno diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l’astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento.

Per il personale a tempo determinato tale diritto è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il congedo già utilizzato allo stesso titolo nell’anno di riferimento.
Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 

6.1. congedi per malattia del bambino in caso di adozione o di affido

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del bambino di età non superiore a sei anni.
Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita.
Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza paga ma sono computate nell’anzianità di servizio.
Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro anche durante le malattie che dovessero verificarsi successivamente, fino al compimento dell’8° anno di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno di età, nel limite previsto di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l’esercizio dei suddetti diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.

6.2. congedi per malattia o assistenza ai figli minorenni con handicap in situazione di gravità
Il prolungamento dell’astensione facoltativa o l’utilizzo dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità non impedisce ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di fruire nello stesso periodo dei permessi in caso di malattia del bambino (cfr. art. 33 - comma 4 legge 104/92), nei limiti e con le modalità previste ai precedenti punti 6. e 6.1 rispettivamente per i genitori naturali e per i genitori adottivi.
Per quanto riguarda l’aspetto retributivo e contributivo dei permessi per le malattie fino al compimento di otto anni di età si richiama quanto previsto al precedente punto 6.


 
Scheda n° 7
MALATTIA

Normativa di riferimento
Art. 21 C.C.N.L. 6/7/95 come integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
D.L. n. 112/08
Circolare F.P. n. 7/2008
Art. 69 D.lgs n. 150/09
Decreto Ministeriale n. 206 del 18/12/09
Art. 55-septies D.Lgs n. 165/2001
Circolari D.F.P n. 1/2010, n. 2/2010

Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso dipendente di essere sottoposto a visita medica, tramite la ASL competente per territorio, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro.
Al termine dei suddetti periodi l’Amministrazione procederà come previsto dall’art. 21 – comma 4 del C.C.N.L 14/9/2000.
L’Amministrazione può disporre, attraverso l’ASL competente per territorio, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare all’indirizzo comunicato all’Amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione al proprio ufficio e alla Direzione Risorse Umane – P.O. Orari di lavoro mediante il servizio di segreteria telefonica attivo al numero 055 276 7202 o contattando i numeri - 7257 - 7235 - 7212 - 7280 - 7222 - 7339 o tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi, ai numeri 055 2767240 - 7231.
Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione (a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc…) alla segreteria della Direzione di appartenenza, anche nel caso di soggiorno all’estero, precisando l’indirizzo ove può essere reperito, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare eventuali controlli.
L’effetto sospensivo delle ferie decorrerà dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte della Direzione competente, a condizione che ciò avvenga entro le ore 10 antimeridiane; qualora la comunicazione pervenga oltre tale ora, la sospensione delle ferie decorrerà dal giorno successivo (salvo il caso di ricovero ospedaliero).
Non è possibile concedere un periodo di malattia per l’effettuazione di cure termali, a meno che le stesse non si configurino come cura immediatamente indispensabile e non procrastinabile, nell’ambito di una malattia già in atto, da effettuarsi rigorosamente nel periodo di assenza per malattia certificata.
Allo scopo di favorirne la riabilitazione e il recupero, ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con il trattamento previsto dall’art. 21 – comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95 per i primi 18 mesi di malattia nel triennio di comporto; eventuali periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
Il dipendente è tenuto a riprendere servizio nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Agli stessi dipendenti è inoltre riconosciuto, in alternativa, il diritto a permessi retribuiti nel limite massimo di due ore giornaliere, per tutta la durata del progetto.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.
Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. o struttura Convenzionata, da cui, risulti che l’assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso a terapie salvavita.
In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione e non può essere sottoposto a visita fiscale. Sono infatti esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, nonchè i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Si ricorda, inoltre, che in nessun caso è ammesso il frazionamento delle giornate di malattia.
Per quanto attiene le assenze per motivi di salute di breve durata o, comunque, inferiori o pari all’intero orario di lavoro, il dipendente che abbia necessità di assentarsi temporaneamente dal servizio per effettuare accertamenti diagnostici, cure fisiche, visite specialistiche, cure odontoiatriche e interventi analoghi, potrà fruire dei permessi per eventi e cause particolari, con paga (con riferimento alla scheda n° 20), previa documentazione in merito al motivo dell’assenza e al relativo orario. Pertanto tali assenze dovranno essere incluse nei permessi retribuiti previsti dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. (3 giorni nell’anno solare per motivi personali), fruibili anche frazionati per un massimo di 18 ore annue. Qualora venga raggiunta la quota massima prevista dalla suddetta norma, le successive assenze dovranno essere regolarizzate con il recupero delle ore fino ad un massimo di 36 annue, come disposto dall’art. 15 del D.P.R. 268/87.
Analogamente sarà proceduto nel caso in cui un dipendente, dopo essere entrato regolarmente in servizio, debba allontanarsi per sopraggiunti motivi di salute, a condizione che lo stesso produca un certificato medico a copertura di tale assenza; diversamente, l’assenza medesima sarà considerata per motivi personali e, come tale, soggetta all’obbligo del recupero o della relativa trattenuta di retribuzione.
Iter procedurale:
Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione alla segreteria della direzione di appartenenza all’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento, precisando l’indirizzo ove può essere reperito.
Lo stesso obbligo vige in caso di prosecuzione della malattia.
Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all’ufficio del Personale della propria Direzione.
Il dipendente è tenuto a dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’Amministrazione. Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificati malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviarne copia alla propria casella di posta elettronica; in caso di impossibilità da parte del medico, il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’ufficio di appartenenza per i successivi controllo medico fiscali.
Dopo essersi registrato al sito dell’INPS, tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.
Le segreterie delle Direzioni trasmettono tempestivamente alla Direzione Risorse Umane – P.O. Orari di lavoro - copia delle attestazioni fino a quando non sarà definito un sistema unico di archiviazione ottica.
Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, fino a quando non saranno decise misure ad hoc da seguire in queste situazioni, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea e i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all’ufficio di appartenenza secondo le tradizionali modalità.
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo non superiore a 10 giorni e, in ogni caso entro il secondo evento di malattia nell’anno solare rimane ferma altresì la possibilità di presentare una certificazione medica rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato e trasmessa all’amministrazione secondo le tradizionali modalità.
Nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale, sarà cura del dipendente interessato far pervenire tempestivamente al proprio ufficio, secondo le tradizionali modalità, copia del certificato cartaceo consegnatoli dal medico con l’indicazione di tutti i dati e le informazioni necessarie per derogare al regime generale

In caso di malattia iniziata all’estero, ad esempio durante il periodo di ferie, il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all’Unione Europea. Nei casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall’autorità consolare territorialmente competente. In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione l’Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi di accertare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti non abilitati.

Nel caso in cui l’assenza per malattia sia causata da colpa di un terzo (ad es. per incidente stradale), il dipendente è tenuto a darne tempestiva notizia al Servizio Trattamento Economico della Direzione Risorse Umane utilizzando l’apposito modulo, fornendo i dati della compagnia di assicurazione del terzo, onde consentire all’Amministrazione di procedere ad eventuali azioni di rivalsa nei confronti della stessa compagnia.
Il dipendente provvederà altresì ad informare la compagnia assicurativa circa il diritto di rivalsa da parte dell’Amministrazione e si asterrà da effettuare transazioni che comprendano le competenze ad esso corrisposte dall’Amministrazione comunale durante il periodo di assenza.
L’accertata inosservanza di quanto sopra sarà motivo di attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente e dell’automatico recupero delle somme allo stesso corrisposte dall’Amministrazione per il periodo di assenza.

N.B. Si richiama l’attenzione del personale addetto alle segreterie delle varie Direzioni sulla necessità di procedere ad un riscontro su eventuali inosservanze od irregolarità nelle certificazioni mediche presentate dai dipendenti a giustificazione delle assenze e sull’obbligo di svolgere tutti gli adempimenti in materia con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Trattamento Economico:
Nei primi dieci giorni di assenza per malattia (per ciascun evento di malattia) al dipendente dovrà essere corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di indennità ed altri emolumenti accessori. La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, convalescenza post ricovero o a day hospital, nonchè per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita

In relazione al triennio di riferimento, calcolato partendo a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso, nel periodo di conservazione del posto spetta la seguente retribuzione:

Quanto sopra può comportare che allo stesso dipendente, durante un periodo di malattia, possa essere attribuito, alla concorrenza di uno dei suddetti scaglioni, un diverso trattamento economico.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli non retribuiti, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a colpa di terzi, il dipendente percepisce comunque la retribuzione nei limiti stabiliti dall’art. 21 del C.C.N.L. 6/7/95, fatta salva la facoltà di rivalsa da parte dell’Amministrazione nei confronti del terzo responsabile.
Al personale a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dall’art. 16 – comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95.
.
Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time non orizzontale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo proporzionale a quello lavorativo, da calcolarsi con il seguente criterio:

156 giorni lavorativi se X = a 2 (78 x 2 = 156 gg.)
234 giorni lavorativi se X = a 3 (78 x 3 = 234 gg.)
312 giorni lavorativi se X = a 4 (78 x 4 = 312 gg.)
 
- in caso di part-time articolato in settimane, la conservazione del posto sarà per:
390 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su cinque giorni
468 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su sei giorni;
- in caso di part-time articolato in periodi superiori alla settimana la conservazione del posto è calcolata in base ai periodi lavorati, rapportati a mesi, con la seguente proporzione:
18 : 36 = X : N (ove N = mesi di lavoro nel triennio).
- In quest’ultima ipotesi i giorni corrispondenti non sono giorni lavorativi ma giorni di calendario, in analogia a quanto previsto per il personale full-time.
Gli scaglioni di retribuzione durante il periodo di conservazione del posto sono determinati con il criterio stabilito dall’art. 21 comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95

Scheda n° 8
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

Normativa di riferimento
Artt. 21 e 22 del C.C.N.L. del 6/7/95

Art. 10 bis del C.C.N.L. 14/9/2000


In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia dall’art. 21- commi 1 e 2 del C.C.N.L. 6/7/95 (18 mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.

Qualora l’assenza dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo di appartenenza, l’Ente, compatibilmente con la disponibilità in pianta organica, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell’ambito della stessa categoria, oppure, previo consenso del dipendente stesso, anche in mansioni proprie del profilo professionale riconducibile alla categoria inferiore, come previsto dall’art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.

Nel caso in cui un dipendente risultasse al momento dell’assunzione non disabile e acquisisca in un secondo momento, per infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, eventuali disabilità, trova applicazione l’art. 1, comma 7, della Legge n. 68/99 come disposto dall’art. 10 – bis del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000.

Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento, per l’ulteriore periodo di assenza dal servizio non spetta alcuna retribuzione.

Iter procedurale:
Il dipendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio "in itinere" è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria della propria Direzione, producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso o del proprio medico.

Le certificazioni mediche dovranno essere sempre in originale e, in caso di prolungamento dell’infortunio, i periodi certificati dovranno susseguirsi cronologicamente senza soluzione di continuità, a meno che la scadenza del certificato coincida con un giorno festivo.

Restano immutati gli adempimenti previsti a carico delle Direzioni, sia per la denuncia di ogni infortunio all’I.N.A.I.L. ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza, sia per quanto concerne l’invio dei certificati relativi all’eventuale prolungamento dell’infortunio medesimo.

Dopo un periodo di assenza per infortunio il dipendente, al suo rientro in servizio, dovrà presentare un certificato medico attestante la chiusura dell’infortunio medesimo.

Trattamento economico:
Nell’ambito dei 36 mesi per i quali è prevista la conservazione del posto, durante le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21 – comma 7, lettera a) del C.C.N.L. 6/7/95 comprensiva del trattamento economico accessorio come determinato dalla tabella n° 1 allegata allo stesso C.C.N.L.

Qualora l’assenza per infortunio si prolunghi oltre il suddetto limite, al dipendente non spetta alcuna retribuzione.


 
Scheda n° 9
ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI


Normativa di riferimento:
Art. 9 C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali 14-09-2000
Artt. 38 e 67 del DPR 3/1957
Artt. 990, 1799 del D.Lgs. n. 66 del 15-03-2010


Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e i dipendenti medesimi hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. La citata normativa si applica anche ai trattenuti alle armi.

Iter procedurale:
Il lavoratore deve presentare istanza, tramite la propria Direzione, alla Direzione Risorse Umane, unitamente a copia del provvedimento dell'Autorità Militare indicante la data di inizio del servizio militare o del periodo di richiamo. Al termine del richiamo, il dipendente deve rientrare in servizio entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso in cui, senza giustificato impedimento, il dipendente non rientri in servizio nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario. Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare alla Direzione Risorse Umane copia del congedo o altra certificazione dell'Autorità Militare dalla quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso è terminato.

Trattamento economico:
Al dipendente richiamato alle armi l'Amministrazione Comunale corrisponde, per i primi due mesi un'indennità mensile pari alla retribuzione fondamentale in godimento al momento del richiamo e, successivamente a tale periodo, fino alla fine del richiamo, nel caso in cui il trattamento economico militare sia inferiore alla complessiva retribuzione in godimento presso il datore di lavoro, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti economici.

ASPETTATIVA PER PRECETTO CROCE ROSSA ITALIANA

Normativa di riferimento:
Art. 9 C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali 14-09-2000
Artt. 990, 1799 del D.Lgs. n. 66 del 15-03-2010
Il personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, ha diritto alla conservazione del posto e il periodo di richiamo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

Iter procedurale:
Il dipendente che intende iscriversi nei ruoli del personale della Croce Rossa Italiana è tenuto a presentare apposita richiesta di nulla osta al dirigente responsabile o suo delegato della Direzione di appartenenza ai fini di ottenere l’autorizzazione. Il Nulla osta per l’arruolamento, debitamente firmato e protocollato, deve essere inoltrato alla Direzione Risorse Umane per l’archiviazione nel fascicolo matricolare
Il dipendente richiamato in servizio attivo presenta, al proprio dirigente responsabile, affinché ne prenda atto, copia del precetto, con il periodo del richiamo, successivamente integrato con l’atto di congedo.
Tale documentazione viene trasmessa alla Direzione Risorse Umane per l’archiviazione nel fascicolo matricolare

Trattamento economico:
I dipendenti che, col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

ASPETTATIVA PER RICHIAMO IN SERVIZIO VOLONTARIO NEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Normativa di riferimento:
Art. 9 C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali 14-09-2000
D.Lgs. n. 139 del 08-03-2006
DPR n. 76 del 06-02-2004

Il dipendente iscritto negli elenchi del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco deve essere lasciato disponibile, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i corsi di formazione del personale volontario e per i corsi periodici di addestramento del personale volontario. Al dipendente richiamato in servizio volontario deve essere conservato il posto di lavoro, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del richiamo.

Iter procedurale:
Il dipendente richiamato in servizio volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco deve presentare, tramite la propria Direzione, alla Direzione Risorse Umane, la copia dell'atto del Corpo dei Vigili del Fuoco, indicante il periodo del richiamo, debitamente vistato dal proprio Direttore o Suo delegato. La Direzione Risorse Umane con proprio provvedimento scritto provvede alla formale presa d'atto della chiamata in servizio attivo da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Trattamento economico:
Al dipendente richiamato in servizio volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco, per tutto il periodo del richiamo, nel caso in cui il trattamento economico percepito presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, sia inferiore alla complessiva retribuzione in godimento presso il datore di lavoro, viene attribuita un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti economici.


Scheda n° 10
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

normativa di riferimento
Art. 11, 14 e 21 del C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 18 legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro)


Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un’aspettativa per esigenze personali, di famiglia, oppure per avviare attività professionali e imprenditoriali, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato e, nel caso di richiesta motivata dall’avvio di attività professionali e imprenditoriali, non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Tali periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo per la determinazione del triennio di riferimento.
Il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa (salvo che non si tratti di proroga), anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo.
Il suddetto divieto non si applica nei casi previsti dagli artt. 14 e 21 – comma 2 del C.C.N.L. 14/9/2000 nonché in eventuali altri casi espressamente previsti da norme contrattuali o di legge.
L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa, dandone preventiva comunicazione al Dirigente del proprio ufficio.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine stabilito per il rientro anticipato.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili che si trovino in situazioni di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, accertate da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, e che abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero possono fruire di aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto.
Del relativo periodo non si tiene conto ai fini del divieto di cumulo delle aspettative previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 14/9/2000.
Il grado di parentela e la stabile convivenza saranno documentati dal dipendente nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Iter procedurale:
L’istanza, motivata e documentata, deve essere presentata alla Direzione Risorse Umane tramite la Direzione di appartenenza, almeno una settimana prima dell’inizio dell’assenza, previo nulla-osta del dirigente di riferimento circa la concedibilità dell’aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.
In caso di richiesta legata all’assistenza di un parente o del convivente sottoposti a progetto terapeutico di recupero, nella domanda va dichiarato lo stato di parentela dell’assistito, e la stessa va corredata di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente nonché, qualora si tratti di convivente, di autocertificazione sullo stato di famiglia anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Trattamento economico:
Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Gli stessi periodi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. E’ prevista, a domanda del dipendente, da inoltrare alla Cassa Pensioni di appartenenza, la possibilità di riscatto dei periodi fruiti.



Scheda n° 11
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO


Normativa di riferimento
Artt. 12 e 14 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 2 legge 13/8/84 n° 476 per il dottorato di ricerca
Art 5 legge 30/11/89 n° 398 per le borse di studio
Art. 52 comma 57 L. 448/2001
art. 19 comma 3 L. 240 del 30-12-2010
Art. 5 D.L. 119/2011


Il dipendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Il dipendente, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinunzia a questa, può chiedere di conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione di appartenenza. In tal caso, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro – intercorso con qualsiasi amministrazione -  non può cessare per volontà del dipendente nei due anni successivi, pena la restituzione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Iter procedurale:
Il dipendente interessato dovrà presentare istanza alla Direzione Risorse Umane tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia della certificazione rilasciata dall’Università o dall’istituto di istruzione universitario attestante l’ammissione al corso o il conferimento della borsa di studio e la loro durata.
Durante il periodo di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante la frequenza ai corsi o la regolare fruizione della borsa di studio per tutta la durata dell’aspettativa.



Scheda n° 12
ASPETTATIVE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO


Normativa di riferimento
Artt. 21, 31, 32 e 33 legge 26.2.87 n° 49 e successive modifiche.


I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di "volontario" in servizio civile ai sensi dell’art. 31 della legge n° 49/87, con la registrazione del relativo contratto presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto stesso stabilita in almeno due anni.

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa come "volontario" è computato per intero ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario.

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L integrativo del 19.9.2000.

Il dipendente al quale venga riconosciuta la qualifica di "cooperante" di cui all’art. 32 della stessa legge n° 49/87, con registrazione del contratto, di durata inferiore a due anni, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

A questo tipo di aspettativa si applica la stessa disciplina prevista per l’aspettativa per motivi personali, ivi compreso il divieto di cumulo stabilito dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale:

Gli interessati inoltrano specifica richiesta alla Direzione Risorse Umane tramite la Direzione di appartenenza, allegando idonea documentazione, rilasciata dalle organizzazioni governative o non governative con le quali viene stipulato il contratto di cooperazione, dalla quale risulti la qualifica che verrà attribuita e la durata prevista.

Le domande di aspettativa inoltrate dai "cooperanti" dovranno essere corredate anche del nulla-osta, per quanto attiene la compatibilità con le esigenze di servizio, da parte del Dirigente dell’ufficio di appartenenza.



Scheda n° 13
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE CHE PRESTA SERVIZIO ALL’ESTERO


Normativa di riferimento
Art. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000

Artt. 1,2,3,4 L.26 del 11.02.1980


Il dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni che può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.

L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento, per motivate ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del/la dipendente che l’ha richiesta.

A tale aspettativa, che produce gli stessi effetti giuridici ed economici di quella per motivi personali, si applica il divieto di cumulo di cui all’art. 14 del C.C.N.L. integr. 14.9.2000.


 
Scheda n° 14
ASPETTATIVA PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Artt. 77, 81 (modificato dall’art. 2 c. 24 L. 244/2007) e 86 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267


I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22 - comma 1 (aree metropolitane), i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.
Iter procedurale:
Il dipendente interessato all’aspettativa è tenuto a presentare istanza alla Direzione Risorse Umane, tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia del provvedimento di nomina o di elezione.
Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà immediatamente servizio presso  l’Amministrazione di appartenenza.
Trattamento economico e previdenziale:
Durante l’aspettativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.
L’aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è disciplinato per alcune categorie di amministratori dall’art. 86 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.
Per i consiglieri di cui all’art. 77 c. 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 gli oneri sono a proprio carico.


 
Scheda n° 15
ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Normativa di riferimento
Art. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000


Oltre alle forme di aspettativa prese in esame dal C.C.N.L. vi sono altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge, quali:

Per tali forme di aspettativa, e per eventuali altre non espressamente citate, occorre fare riferimento, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici, alle specifiche disposizioni di legge dalle quali sono disciplinate.
Per quanto riguarda l’iter procedurale per la richiesta di tali aspettative si richiamano le disposizioni generali comuni a tutte le forme di aspettativa precedentemente prese in esame.


 

Scheda n° 16
PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Art. 79 D. Lgs 18.8.2000 n° 267 come modificato dall’art. 16, comma 21 D.L.138/2011 convertito nella L.148/2011


A) I lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per  il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i suddetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Tale permesso non spetta agli "assessori esterni" in quanto l’attività svolta dagli stessi nell’ambito delle sedute del consiglio comunale rientra nei compiti necessari all’espletamento del mandato, per l’adempimento dei quali possono essere previsti i permessi specificamente previsti dal successivo punto C)
B) I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Tale diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.
C) Oltre ai permessi relativi alla partecipazione alle riunioni degli organi e dei consigli di cui fanno parte, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
D) I lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti A), B) e C) hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Iter procedurale:
Il dipendente che intende avvalersi del diritto a fruire dei suddetti permessi è tenuto in primo luogo a fornire alla Direzione Risorse Umane idonea documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta. Per la fruizione dei singoli permessi, lo stesso dipendente è tenuto a preavvisare la propria Direzione ed a presentare, al rientro in servizio, la certificazione dell’ente, comprovante l’oggetto e la durata dell’assenza. Le segreterie delle Direzioni interessate, dopo aver verificato di volta in volta la congruità della documentazione presentata dal dipendente a supporto dell’assenza, provvederà mensilmente ad inoltrare alla Direzione Risorse Umane – P.O. Orari di Lavoro - i giustificativi attinenti i permessi fruiti dai dipendenti, unitamente ad un prospetto nel quale sia stata indicata, per ciascun dipendente interessato, la durata effettiva dell’assenza dall’ufficio riferita ad ogni permesso utilizzato.
Trattamento economico e previdenziale:

I permessi di cui ai punti A), B) e C) sono interamente retribuiti.
I permessi di cui al punto D) sono senza assegni e sono soggetti a contribuzione figurativa.

 
Scheda n° 17
PERMESSI PER GRAVE INFERMITA’

Normativa di riferimento
art. 4 – c. 1 legge n° 53/2000
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf


I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.(1)
Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza, può essere fruito anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali.
I tre giorni di permesso all’anno per grave infermità, coincidenti solo con giorni lavorativi, con esclusione di quelli non lavorativi e di quelli festivi, devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici strettamente connessi a tale stato.
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno (ex art. 4 – comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.
Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.

Iter procedurale:
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla Direzione Risorse Umane da parte della segreteria della Direzione di appartenenza.
La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile - rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificato dovrà riportare la dicitura grave infermità oppure, l’ indicazione espressa di una delle patologie previste dal D.M. 278 del 2000.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra citato per grave infermità si intende:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La certificazione dovrà essere presentata alla segreteria della propria Direzione nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione di detti permessi. Dovrà essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.
Le segreterie trasmetteranno immediatamente alla Direzione Risorse Umane la documentazione prevista, operando con la massima riservatezza, nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Trattamento economico:
Intera retribuzione.

La dimostrabilità risulta dalla presenza del convivente nello stesso stato di famiglia del richiedente.


 

Scheda n° 18
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI - SENZA PAGA


Normativa di riferimento
Art. 4 - c. 2 legge n° 53/2000;
Art. 18 - c. 1 C.C.N.L. integr. 14.9.2000;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000;


A chi spetta

La lavoratrice e il lavoratore possono richiedere un periodo di congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile ("persone obbligate agli alimenti") anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Per quanto riguarda il personale a termine il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della normativa suddetta.

Per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite agli stessi soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: (da documentare con certificazione medica)
    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

    Durata e frazionabilità del congedo

    Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Nel limite massimo di 2 anni sono da conteggiare anche i periodi di congedo straordinario con indennizzo per l’assistenza a familiari con handicap grave previsto dall’art. 42 c. 5 del D. Lgs. 151/2001 (vedi scheda 18bis).

    I due anni si computano secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; nel caso i cui non ci sia l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di congedo e quello successivo vengono conteggiati come giorni di congedo anche i giorni festivi e non lavorativi cadenti subito prima o subito dopo gli altri congedi o permessi.

    Poiché la durata del congedo è riferita all'intera vita lavorativa, il personale neo assunto presso il Comune di Firenze, che abbia prestato attività lavorativa presso altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla Direzione Risorse Umane un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.

    Incompatibilità:

    Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

    Iter procedurale:

    Il dipendente interessato presenta la richiesta di congedo motivata al proprio Direttore responsabile allegando la documentazione ove necessaria.

    Il Responsabile della Direzione di appartenenza entro 10 giorni dalla richiesta è tenuto a esprimersi sulla stessa, autorizzando o negando il congedo L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle ragioni organizzative del servizio e comunicati dal Direttore al dipendente.

    Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.

    La richiesta di congedo sarà quindi trasmessa alla Direzione Risorse Umane al fine della verifica dei requisiti normativi e contrattuali correlati al congedo stesso.

    In caso di esito positivo la Direzione Risorse Umane ne darà comunicazione al dipendente e alla Direzione di appartenenza.

    Variazioni:

    Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al proprio dirigente responsabile ed alla Direzione Risorse Umane.

    Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo.

    Trattamento economico:

    Il congedo non è retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.


Scheda n° 18/bis
CONGEDO STRAORDINARIO CON INDENNIZZO
FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE


Normativa di riferimento
art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 (Art. 4 - c. 2 legge n° 53/2000) e successive integrazioni
Art. 18 - c. 1 C.C.N.L. 14.9.2000
INPS Circ. n. 64 del 15/03/2001
Corte Costituzionale N° 233 del 8-16/06/2005
Corte Costituzionale N° 158 del 08/05/2007
Corte Costituzionale N° 19 del 26/01/2009
Min. Lavoro e Politiche Sociali Circ. n. 3884 del 18/02/2010
D.F.P. Circ. n. 13 del 06/12/2010 solo parti non incompatibili con circ. 1/2012
D.F.P. Circ. n. 1 del 03/02/2012
Corte Costituzionale N° 203 del 18/07/2013


Requisiti del familiare da assistere

Il congedo straordinario, con indennizzo, spetta, entro sessanta giorni dalla richiesta, per la cura di familiari portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della L. 104/92 accertata dalla commissione ASL ai sensi dell’art. 4 c.1 della L. 104/92.
Non sono ammesse certificazioni di altro genere ad eccezione che per i soggetti con sindrome di Down o per i grandi invalidi di guerra (che può essere accertata anche dal medico di base nel primo caso, o risultare da decreto ministeriale nel secondo caso).
Il familiare da assistere non deve svolgere attività lavorativa né essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Tranne che per i genitori, il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza, requisito attestato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione; tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile ma non nello stesso interno o con l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del DPR 223/1989 del dipendente o del disabile. (circ DFP 1/2012).

A chi spetta

La lavoratrice e il lavoratore possono chiedere un periodo di congedo per assistenza ad un familiare con handicap grave, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 così come integrato dall’ art. 4 D. Lgs. n° 119/2011.
Hanno diritto a fruire del congedo i seguenti soggetti secondo il seguente ordine di priorità:

  1. coniuge convivente della persona con handicap grave;
    oppure, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente
  2. padre o madre naturali o adottivi, anche se non conviventi con il figlio che possono fruirne alternativamente; oppure, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;
  3. figlio convivente oppure, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi
  4. fratelli o sorelle conviventi oppure, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei fratelli/sorelle conviventi;
  5. parenti/affini entro il terzo grado conviventi

Il congedo può essere utilizzato, in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo complessivo (tra tutti gli aventi diritto) di due anni per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente.
Nel limite massimo di 2 anni devono essere conteggiati anche i periodi di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari usufruiti dal lavoratore ai sensi dell’ art. 4 c. 2 L n. 53/2000 (vedi scheda 18). Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; eccetto l’ipotesi di assenza per malattia del dipendente o del figlio, nel caso i cui non ci sia l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di congedo e quello successivo vengono conteggiati come giorni di congedo anche i giorni festivi e non lavorativi cadenti subito prima o subito dopo gli altri congedi o permessi.
Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta. Poiché la durata del congedo è riferita all'intera vita lavorativa, il personale neo assunto presso il Comune di Firenze, che abbia prestato attività lavorativa presso altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla Direzione Risorse Umane un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.
La Direzione Risorse Umane si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la fruizione del presente congedo.

Incompatibilità ed eccezioni

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Nell’ambito dello stesso mese il dipendente che assiste un familiare in situazione di handicap grave può fruire del congedo suddetto e dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 senza alcun riproporzionamento di quest’ultimi.
Per i genitori anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave, è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno, ma, nell’arco dello stesso mese, è possibile fruire:

anche in maniera cumulata, ma sempre alternata, con il congedo straordinario (D. Lgs. 151/2001 art. 42 c. 5). (circ DFP 1/2012)
Il congedo non può essere fruito contemporaneamente da altri aventi diritto; inoltre, in base al principio del “referente unico” il congedo straordinario e la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L.104/92 dovranno concentrarsi in capo al medesimo soggetto legittimato. Ne consegue che non sarà possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile nell’ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a fruire dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della L. 104/92.

Fanno eccezione i genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave, i quali possono fruire delle agevolazioni in maniera alternata anche nell’arco dello stesso mese. Il presente congedo spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Iter procedurale

Il dipendente interessato presenta la richiesta di congedo al proprio Responsabile compilando il modulo predisposto in ogni sua parte e allegando la documentazione necessaria.
Il Responsabile, entro 60 giorni dalla domanda, appone un Visto sulla richiesta e la trasmette alla Direzione Risorse Umane per la definizione della pratica.
N.B. La fruizione del presente congedo è un diritto soggettivo del dipendente da autorizzare entro sessanta giorni dalla richiesta.

Comunicazioni e variazioni

Il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo. A tal fine è obbligatorio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie dichiarate nella richiesta di congedo, ad esempio: il ricovero a tempo pieno della persona con handicap grave; la revisione del giudizio di gravità da parte della commissione medica ASL; la morte del disabile etc..
Solo in caso di malattia o di maternità obbligatoria si procede, su comunicazione o richiesta della lavoratrice o del lavoratore all’interruzione del congedo straordinario.

Trattamento economico

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art 42 c. 5 del D. Lgs. 151/2001.
Tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa.
I lavoratori che usufruiscono di questo congedo per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari ai giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto al riconoscimento di contribuzione.


Scheda n° 19
PERMESSO PER LUTTO

Normativa di riferimento

Art. 4 – comma 1 della legge n. 53/2000;
Art. 19 C.C.N.L. 6.7.95;
Art. 18 C.C.N.L. integr. 14.9.2000; Decreto ministeriale n. 278 del 21.7.2000.

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf

Le lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni consecutivi lavorativi per evento ed entro 7 giorni dal medesimo in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), anche se non conviventi, nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile (°)).
I permessi per lutto spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in quanto l’assenza viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso.
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno (ex art. 4 – comma 1 legge n. 53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile (°).
L’utilizzo di tale permesso è consentito nell’ambito dei 7 giorni immediatamente successivi all’evento.
 

Iter Procedurale:
La Segreteria del personale della Direzione di appartenenza trasmette alla Direzione Risorse Umane entro cinque giorni successivi alla data di utilizzazione del permesso medesimo, la richiesta autorizzata dal/la Dirigente responsabile redatta utilizzando il modulo presente in rete, scaricabile anche con accesso diretto cliccando in alto a sinistra della presente scheda.

 

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


(°) - Con questo si intende che il convivente dovrà risultare nello stesso stato di famiglia del richiedente.



Scheda n° 20
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

Normativa di riferimento
art. 19 C.C.N.L. 6/7/95

art. 6 – 7 e 18 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Scarica il modulo: formato .doc - formato .rtf


Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti per i seguenti motivi debitamente documentati:

- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno;  - matrimonio: 15 giorni in occasione dello stesso;

- per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli: 3 giorni lavorativi all’anno. Tali permessi potranno essere fruiti anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali. Tali ore potranno essere utilizzate anche per l’effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro. A giustificazione di tale tipo di assenza il lavoratore è tenuto a presentare alla segreteria della propria direzione una documentazione nella quale dovrà essere indicato l’orario di inizio e di fine della visita o terapia. Nel computo dell’assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, al dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso per matrimonio spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa.
Gli otto giorni all’anno per la partecipazione a concorsi o esami e i tre giorni per particolari motivi personali o familiari spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.

Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio limitatamente al periodo ricadente nella durata del contratto.
Inoltre, allo stesso personale possono essere concessi permessi non retribuiti, per motivate esigenze, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

Iter procedurale:

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando il motivo del permesso e la decorrenza.

Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla Direzione Risorse Umane da parte della segreteria della Direzione di appartenenza.

Nel caso specifico del permesso per particolari motivi familiari e personali, qualora venga preso ad ore, non sarà necessario comunicare alla Direzione Risorse Umane la singola richiesta. La Segreteria di appartenenza è invece tenuta ad inviare alla Direzione Risorse Umane le richieste riguardanti l’intera giornata lavorativa avendo cura di indicare le ore già eventualmente usufruite dal dipendente.

Qualsiasi richiesta di permesso dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione presentando i giustificativi del caso alla segreteria della propria Direzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.

Le segreterie trasmetteranno immediatamente alla Direzione Risorse Umane la documentazione prevista, operando con la massima riservatezza, nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Trattamento economico:

Intera retribuzione.
Nessuna retribuzione al personale con contratto a termine durante i 15 giorni di congedo per motivate esigenze previste dall’art. 7 – comma 10 del C.C.N.L. 14/9/2000, i quali, peraltro interrompono l’anzianità di servizio e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.


 
Scheda n° 21
PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE

Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l’obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, al dipendente citato come teste in tribunale viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.

Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al dipendente di rientrare in servizio al termine dell’udienza, il permesso viene concesso per l’intera giornata.

Se, per lo stesso motivo, non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell’udienza, il dipendente potrà richiedere di fruire, qualora ne abbia ancora disponibilità, di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali previsti dall’art. 19 del C.C.N.L. 6/7/95 o di un giorno di ferie.

Si precisa altresì che:

Iter procedurale:
Il dipendente è tenuto ad avvisare preventivamente la segreteria della propria Direzione ed a presentare copia dell’atto di citazione.

Qualora il permesso riguardi l’intera giornata il giorno successivo il dipendente dovrà inoltrare apposita richiesta alla Direzione Risorse Umane allegando copia dell’atto di citazione.

In ogni caso, al rientro in servizio, dovrà essere presentata la certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria con l’indicazione dell’orario di presenza.

Le segreterie delle Direzioni verificheranno se, in base alla documentazione presentata dal dipendente, l’assenza sia o meno da considerarsi retribuita.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


 
Scheda n° 22
PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO

Normativa di riferimento
Art. 1 della legge 13/7/67 n° 584 come modificato dall’art. 13 della legge 4/5/90 n° 107
D.M. 8/4/1968
Legge 4/5/90 n° 107
Art. 5 legge 6/3/2001 n° 52
Art. 8 legge n. 219/2005


I lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata.
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure
Donazione di midollo osseo:
I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 maggio 1990, n° 107.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Iter procedurale:
Il dipendente interessato alla donazione del sangue preavvisa la segreteria della propria Direzione e produce, al rientro in servizio, la certificazione comprovante l’avvenuta donazione con l’indicazione del quantitativo minimo, fissato in 250 grammi, per maturare il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione.
Tale certificazione sarà trasmessa, a cura della stessa segreteria, alla Direzione Risorse Umane.
Il dipendente che intende fruire dei permessi per la donazione del midollo osseo è tenuto a preavvisare la segreteria della propria Direzione ed a produrre le certificazioni che gli verranno rilasciate dalla struttura sanitaria nella quale avviene il prelievo.
Trattamento economico:
Intera retribuzione


 
Scheda n° 23
PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Normativa di riferimento
art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n° 194


I volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, anche su richiesta del Sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti, nonché autorizzate dall’Agenzia, hanno diritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno, a:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, su autorizzazione dell’Agenzia, i limiti massimi possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni all’anno.

Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, e autorizzate preventivamente dall’Agenzia, i suddetti benefici spettano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno.

Le disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purchè preventivamente autorizzate dall’Agenzia.

Iter procedurale:

Il dipendente interessato, tramite la segreteria della Direzione di appartenenza, presenta con congruo anticipo la richiesta di congedo alla Direzione Risorse Umane, allegando la documentazione del caso dalla quale risultino gli elementi che danno titolo al congedo medesimo.
Al rientro in servizio il dipendente presenterà un attestato, rilasciato dall’associazione di volontariato cui aderisce, dal quale risulti il periodo di impiego. Tale attestato dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane, onde consentire agli uffici competenti di richiedere al Dipartimento per la protezione civile il rimborso della somma corrisposta al dipendente stesso per gli emolumenti relativi nel periodo di congedo.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


 
Scheda n° 24
PERMESSI PER PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’


Norme di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge 8/3/2000 n° 53)

Art. 19 – comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. F.P. n° 14 del 15/11/2000

Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000


Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall’apposita Commissione Medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge n° 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.

L'autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap da parte della competente ASL.

Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap non sia previsto alcun accertamento di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca.

Qualora invece sia previsto A un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.

Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell’handicap.

Iter procedurale:

Il dipendente deve presentare istanza alla Direzione Risorse Umane, con l’indicazione del tipo di permesso (mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato dall’apposita commissione presso la ASL di competenza.

Qualora nel verbale sia previsto l’accertamento di revisione dell’handicap, il dipendente, dopo essersi sottoposto a vista alla scadenza stabilita, avrà cura di trasmettere alla Direzione Risorse Umane l’esito del nuovo accertamento.


 
Scheda n° 25
PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’

Normativa di riferimento

Artt. 3 e 33 L. n° 104/1992 (modificata e integrata dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 119/2011);
Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53;
Art. 19 comma 6 e art. 20 del C.C.N.L. 6/7/95;
Art 24 legge 183/2010 (Collegato Lavoro)
D. Lgs. n. 119/2011
Circolare I.N.P.S. n° 155 del 03/12/2010
Circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento F.P. n° 13 del 06/12/2010
Circolare I.N.P.S. n° 45 del 01/03/2011


SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, purché non ricoverato a tempo pieno, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.
Il diritto viene esteso a parenti e affini entro il grado solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (le patologie da prendere in considerazione, secondo un parere del Ministero della Salute, sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000).
E’ stata altresì introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili.
Il diritto spetta anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Nel caso di familiare con handicap  grave ricoverato a tempo pieno si precisa che:
per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Fanno eccezione e danno diritto alla fruizione dei permessi:

REQUISITI
Condizione primaria ed essenziale per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione medico-legale costituita presso la ASL competente - Verbale di accertamento con connotazione di gravità.
Il soggetto che ha diritto ai permessi viene individuato come il referente unico per il disabile essendo colui che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”  (Consiglio di Stato - Parere n. 5078 del 2008).
Il diritto ai permessi è riconosciuto ad un unico lavoratore per la stessa persona. Ne consegue il divieto all’alternatività fra più beneficiari, con l’unica eccezione prevista per i genitori, anche adottivi, di figli con grave disabilità.
CONCESSIONE TEMPORANEA
Qualora siano trascorsi 15 giorni – in caso di patologie oncologiche - o 90 giorni – per tutte le altre patologie – dalla data di inoltro dell’istanza di riconoscimento dello stato di disabilità grave agli organi competenti, senza aver ricevuto risposta, il dipendente interessato può presentare richiesta di concessione dei permessi allegando, oltre alla domanda presentata, una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o equiparata, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile.
Nell’ipotesi in cui la Commissione medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. n. 104/92, saranno trasformate in assenze ad altro titolo.
Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i benefici relativi ai permessi. Pertanto, sarà cura degli interessati di provvedere tempestivamente all’attivazione dell’iter procedurale finalizzato alla conferma della condizione di disabilità grave; sarà poi cura del dipendente trasmettere alla Direzione Risorse Umane l’esito del nuovo accertamento.
RIPROPORZIONAMENTO PT VERTICALE
In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
RADDOPPIO DEI PERMESSI
Il dipendente ha diritto a prestare assistenza a più familiaricon handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiamo compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
DISTANZA DELLA RESIDENZA
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona handicappata in situazione di gravità, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quella di residenza del lavoratore, attesta a titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
SEDE DI LAVORO
Il dipendente che assiste persona con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Assistenza a FIGLI MINORI

Iter procedurale:
Il dipendente interessato ai permessi, in qualità di UNICO REFERENTE per l’assistenza, deve presentare, su apposita modulistica presente in rete intranet, istanza vistata dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, alla Direzione Risorse Umane con l’indicazione del familiare da assistere, unitamente a:

Nel caso di assistenza a familiare residente in luogo distante più di 150 chilometri, rispetto a quello di residenza del lavoratore medesimo, il dipendente è chiamato ad attestare, con titoli di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Nel caso di familiare con handicap  grave ricoverato a tempo pieno i permessi al familiare spettano solo per le eccezioni sopra riportate che dovranno essere debitamente documentate da parte del lavoratore. In particolare per le interruzioni del ricovero a tempo pieno, per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, sarà necessario, al fine di dimostrare il diritto ai permessi, integrare la domanda presentando un attestato, rilasciato dalla struttura, da cui risulti che questa non garantisce l’assistenza per visite e terapie svolte fuori della struttura stessa.
Sarà poi cura del lavoratore presentare al proprio Ufficio di appartenenza la certificazione a supporto del giorno o delle ore di permesso richiesto per la visita o terapia effettuata.
Il dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento, non potrà prescindere da un’attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative alla fruizione dei permessi, possibilmente con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.
Si precisa che l’Amministrazione ha il diritto/dovere di compiere eventuali verifiche sulle dichiarazioni apportate.
I provvedimenti di accoglimento saranno monitorati al’inizio di ogni anno solare per aggiornare la documentazione e verificare l’attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell’istanza.
Trattamento economico:

Intera retribuzione con incidenza sul premio incentivante in quanto, ai sensi del comma 5 art. 71 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 le assenze dal servizio dei dipendenti per assistenza a familiari disabili non sono considerate presenze ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.


 
Scheda n° 26
CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Normativa di riferimento
art. 5 della legge n°53 del 8/3/2000
art. 16 C.C.N.L. integr. del 14/9/2000


Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta, salvo comprovate esigenze di servizio, congedi per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

I lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista.

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.

L’ente può non concedere i congedi formativi di cui sopra quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Una grave e documentata infermità (vedi patologie di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 21/7/2000 n° 238) intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia stata data tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione, dà luogo a interruzione del congedo medesimo.

Iter procedurale:
Il dipendente interessato dovrà presentare istanza alla Direzione di appartenenza; prima che questa venga trasmessa alla direzione risorse umane per l’atto conclusivo, il dirigente di riferimento dovrà esprimere una valutazione sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio cui il richiedente è assegnato.

Trattamento economico:
Non retribuito.
 


Scheda n° 27
DIRITTO ALLO STUDIO


 

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 395/88
L. n. 300/70
Art. 15 C.C.N.L. del 14/9/2000
Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011

A chi spetta:

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’Amministrazione – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

Sono esclusi dalla fruizione del beneficio delle 150 ore i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato.

Presupposti e requisiti:

I permessi di cui sopra sono concessi esclusivamente per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Criteri di priorità in caso di superamento del 3%:

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui sopra per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

  1. dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  2. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto 1;
  3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2.

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie sopra individuate, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
Qualora vi siano ancora disponibilità nell’ambito del 3% sono ammessi al beneficio coloro che abbiano ottenuto il beneficio negli anni precedenti all’ultimo frequentato ma durante uno o più di questi non ne abbiano mai fruito.

Iter procedurale per la CONCESSIONE del permesso:

La domanda di concessione dei permessi di 150 ore redatta sul modulo ad hoc presente in rete civica all’indirizzo: http://www.comune.firenze.it/modulistica/organizzazione/modulistica.htm, deve essere presentata al Dirigente del servizio di appartenenza, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. Ai fini della tempestività della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa o la data di spedizione della raccomandata.
La domanda, debitamente vistata dal Dirigente responsabile o suo delegato è inviata, a stretto giro di posta, alla Direzione Risorse Umane al fine della verifica della corretta applicazione dell’istituto contrattuale in oggetto e del rispetto del limite del 3%. Nel caso in cui il numero di domande pervenute ecceda tale limite, la Direzione Risorse Umane procederà a stabilire l’ordine di priorità secondo i criteri riportati nella presente scheda. In ogni caso sarà cura della Direzione Risorse Umane comunicare ai dipendenti interessati e per conoscenza ai loro Responsabili l’esito finale della procedura.

Modalità di FRUIZIONE del permesso:

Il/la dipendente, una volta ottenuta l’autorizzazione alla fruizione del diritto allo studio, è tenuto/a a concordare con il proprio Responsabile le modalità di fruizione del permesso con congruo anticipo, presentando la relativa domanda redatta sul modulo ad hoc presente in rete civica all’indirizzo: http://www.comune.firenze.it/modulistica/organizzazione/modulistica.htm.

Il/la dipendente nell’utilizzo delle 150 ore non potrà prescindere da una pianificazione con il Dirigente della struttura di appartenenza delle assenze relative a tali permessi, a tal fine dovrà predisporre col proprio Responsabile un calendario dei permessi relativi alle 150 ore con cadenza mensile. Il permesso potrà essere negato, anche solo parzialmente, per esigenze di servizio.

I permessi di studio comprendono anche il tempo necessario (che dovrà essere autocertificato dal/la dipendente) per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell’esame e per l’eventuale rientro in servizio.

Documentazione da presentare:

  1. prima dell’inizio dei corsi, apposita dichiarazione sostitutiva di regolare avvenuta iscrizione nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 La domanda deve inoltre esser corredata da un piano di massima annuale di fruizione dei permessi in relazione ai prevedibili impegni connessi al corso di studio prescelto, al fine di permetterne una programmazione che contemperi e salvaguardi adeguatamente l’interesse generale al corretto funzionamento dei pubblici servizi e quello dei singoli dipendenti a poter concretamente accrescere il proprio patrimonio culturale e professionale.
  2. durante i corsi (secondo la cadenza concertata con il Dirigente della struttura di appartenenza) ed al loro termine, dichiarazione sostitutiva di partecipazione ai corsi stessi  nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
  3. dopo ogni esame oppure dopo lo/gli esame/i finale/i, dichiarazione sostitutiva di attestazione del loro sostenimento, anche se con esito negativo, e del conseguimento del titolo di studio nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.


Per i corsi sotto elencati si specifica quanto segue:
A) Corsi di scuola di istruzione primaria e secondaria: Al termine dell’anno scolastico il/la dipendente dovrà presentare entro e non oltre il 31/7 dichiarazione sostitutiva attestante la frequenza alla scuola o all’istituto nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
B) Corsi universitari: Coloro che risultano iscritti al 1° anno di corso potranno iniziare ad utilizzare le 150 ore solo dopo la comunicazione da parte della Direzione Risorse Umane dell’esito finale della procedura di autorizzazione. Sarà cura delle singole Segreterie controllare che per tale anno il dipendente non superi il tetto massimo di 150 ore.
Gli iscritti ad anni di corso successivi al primo dovranno attestare la frequenza ai corsi, gli esami sostenuti ed indicare il piano di studi dell’anno cui sono iscritti mediante apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
C) Corsi universitari presso università telematiche Coloro che risultano iscritti al 1° anno di corso potranno iniziare ad utilizzare le 150 ore solo dopo la comunicazione da parte della Direzione Risorse Umane dell’esito finale della procedura di autorizzazione.
I dipendenti dovranno attestare la frequenza ai corsi certificando l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro e dovranno attestare gli esami sostenuti ed indicare il piano di studi dell’anno cui sono iscritti mediante apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il sostenimento di almeno 2 esami, anche con esito negativo, nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) costituisce presupposto per la fruizione delle ore studio. Qualora nell’anno solare di riferimento venga sostenuto un solo esame le ore studio verranno ridotte proporzionalmente (75 ore)
D) Corsi professionali e post-universitari: I permessi sono concessi per la frequenza (1° gennaio – 31 dicembre) ai corsi di qualificazione professionale che rilascino un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico e per il conseguimento di titoli post-universitari.Qualora gli stessi corsi abbiano una durata inferiore a quella annuale le 150 ore saranno proporzionalmente ridotte.

In mancanza delle suddette dichiarazioni sostitutive, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.

Disposizioni generali:
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Il beneficio delle 150 ore potrà essere concesso per un numero di anni pari alla durata legale di ciascun corso di studi e, da parte degli studenti universitari, potrà essere utilizzato entro un numero di anni consecutivi pari al doppio di quelli previsti per il corso cui ciascuno è iscritto. Diversamente i lavoratori studenti universitari che abbiano ottenuto il passaggio ad un nuovo corso conservano il loro diritto al beneficio delle 150 ore per la durata legale dello stesso.

Il periodo minimo dei permessi per studio non può essere inferiore ad un’ora.

In caso di contratto di lavoro part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell’impegno lavorativo ridotto.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi autorizzati il/la dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, prima linea del C.C.N.L. del 6/7/95.

La fruizione dei suddetti permessi non è consentita nei periodi di ordinaria chiusura delle scuole (chiusura estiva, vacanze natalizie e pasquali) e delle università.

Il personale che non intenda fruire del beneficio, o che comunque senza idonea giustificazione non frequenti i corsi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La rinuncia ai permessi consentirà al personale in lista di subentrare al beneficio.

Controlli:

Le dichiarazioni (concernenti l’iscrizione ai corsi, la partecipazione ai corsi stessi, il sostenimento degli esami, il conseguimento del titolo di studio, nonché il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell’esame e per l’eventuale rientro in servizio) sono rese dai dipendenti sotto la propria piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nelle quali devono essere indicati con la massima chiarezza i motivi della fruizione dei permessi con relative date ed orari nonché l’Istituto o l’Università e le sedi delle segreterie didattiche, di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire il controllo della veridicità della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, da parte della struttura di appartenenza. Controlli a campione sulle autodichiarazioni verranno effettuati dalla Direzione Risorse Umane.
Qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dipendente decadrà dal beneficio ottenuto ed il permesso già concesso verrà immediatamente convertito in aspettativa non retribuita, ferma restando la segnalazione in ordine alla responsabilità penale del dipendente stesso per dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) ed a quella disciplinare.



 Scheda n° 28
ASSENZE PER FUNZIONI ELETTORALI

 

Normativa di riferimento
D.P.R. 30/03/57 n° 361

L. 29/01/92 n°69

Art. 39 del CCNL 14/09/2000

Art. 16 del CCNL 05/10/2001


  1. Al personale impegnato presso i seggi in veste di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista spettano:
  2. Il personale chiamato allo svolgimento dello straordinario elettorale ha diritto ad un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate durante il giorno di riposo settimanale (domenica). Tale riposo non potrà superare la durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ore) anche qualora le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori.

Scheda n° 29
EX CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario concesso dal Comune di Firenze, senza retribuzione, nella misura di trenta giorni all’anno, è soppresso in quanto non previsto da alcuna delle disposizioni normative vigenti.

L’attuale panorama normativo offre istituti sostitutivi dello stesso quali ad esempio l’aspettativa per motivi personali (artt. 11, 14 e 21 del CCNL Int. del 14/09/00), i permessi per grave infermità (art. 4 c.1 L. 53/00), i congedi per gravi motivi familiari (art. 4 c.2, L. 53/00), i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/00).

Resta comunque inteso che, qualora il dipendente non possa recarsi sul posto di lavoro per motivi imprevedibili ed urgenti, debitamente documentati, e abbia usufruito di tutti i congedi e permessi previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio il permesso per eventi e cause particolari (art. 19 del CCNL 6/7/1995), l’aspettativa per motivi personali (artt. 11, 14 e 21 del CCNL Int. del 14/09/00), il permesso per grave infermità (art. 4 c.1 L. 53/00), il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 c.2, L. 53/00), il congedo per la formazione (art. 5 L. 53/00), i permessi brevi (art. 20 del CCNL 6/7/1995) o altrimenti il congedo ordinario, alla relativa assenza conseguirà la sola decurtazione dovuta alla mancata prestazione lavorativa.


Scheda n° 30
CONGEDO PER CURE INVALIDI

Normativa di riferimento
Art. 7 D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011
Art.71 L.133/2008


I dipendenti mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. sempreché le cure medesime siano prescritte in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Iter procedurale:
Per fruire del congedo per cure il dipendente dovrà presentare domanda al proprio Dirigente responsabile con l’indicazione del giorno di inizio dell’assenza.
Alla domanda è necessario allegare la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte del competente Organo, della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 50% (ove non sia stata già prodotta agli atti del Servizio dal dipendente interessato), unitamente alla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
A giustificazione dell’assenza il dipendente è tenuto, al rientro in servizio, a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. Nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, può essere prodotta anche un’attestazione cumulativa.
La Segreteria della Direzione interessata trasmetterà tempestivamente alla Direzione Risorse Umane la domanda debitamente autorizzata dal Dirigente responsabile della struttura di assegnazione con la documentazione allegata.
Trattamento Economico:
Durante il periodo di congedo per cure il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, in materia di riduzione del trattamento economico limitatamente ai primi dieci giorni di assenza per malattia.
Il periodo di congedo, per espressa previsione legislativa, non rientra nel periodo di comporto di cui all’art. 21 o, eventualmente, 22 del CCNL del 6.7.1995.


Scheda n° 31
LE FERIE

Normativa di riferimento
Art. 18 CCNL 1995;

Art. 7 comma 10 CCNL del 14/9/2000;
Art. 5 c. 8 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012);
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell'8/10/2012. Il periodo di riferimento per il conteggio delle ferie e la loro fruizione è l'anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).


I dipendenti hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Dipendenti di ruolo
Per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la durata delle ferie è di:

Inoltre, a tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo, da usufruire nell'anno. I dipendenti neo assunti di ruolo hanno i giorni conteggiati in proporzione alla data di assunzione. E' considerato giorno festivo, la ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno lavorativo.
Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Dipendenti non di ruolo
Per i dipendenti a tempo determinato, i giorni di ferie sono riproporzionati in base alla durata del servizio prestato. Il conteggio è fatto sulla base dei giorni di ferie (comprese le festività soppresse) che spettano ai dipendenti a tempo indeterminato neo assunti (quindi 26 o 30 giorni).

Casi di riduzione in proporzione dei giorni di ferie
Il numero di giorni di ferie viene proporzionalmente ridotto in caso di:

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, il numero dei giorni di ferie è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le regole per usufruire delle ferie
Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Il Dirigente o suo delegato è tenuto a predisporre un piano ferie annuale entro il 30 aprile di ogni anno, che dovrà tenere conto delle esigenze dei dipendenti e di quelle degli uffici, anche prevedendo una rotazione nel godimento nei periodi di maggiore richiesta.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

Le ferie devono essere di norma fruite dal dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, procedendo, in caso di mancata richiesta da parte del lavoratore, all'assegnazione d'ufficio da parte del Responsabile.
Soltanto in caso di indifferibili esigenze di servizio, effettive e prevalenti, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie, debitamente autorizzate dal Direttore della singola Direzione con nota scritta da inviare alla Direzione Risorse Umane, dovranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Non può essere richiesta anticipazione delle ferie relative all'anno successivo. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

Regole di fruizione durante il periodo di preavviso:
Durante il periodo del preavviso è consentita la fruizione delle ferie maturate in detto periodo. Inoltre, qualora vi sia un ulteriore residuo di giorni ferie maturati nell'anno di cessazione, il responsabile può autorizzarne la fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Iter procedurale:
Per fruire di giorni di ferie il/la dipendente dovrà presentare apposita richiesta preventiva al proprio Dirigente/responsabile o suo delegato ai fini dell'autorizzazione.
Solo in casi del tutto eccezionali, nei quali il/la dipendente non ha avuto la possibilità oggettiva di fare richiesta preventiva, potrà essere autorizzato/a alla fruizione di un giorno di ferie a mezzo di comunicazione telefonica.
Il dipendente può rientrare anticipatamente dalle ferie previa autorizzazione del Dirigente o suo delegato.

Casi di sospensione della fruizione delle ferie:
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero e la malattia figlio inferiore a 3 anni che comporta ricovero ospedaliero così come previsto dall'art 47 del D.Lgs. n. 151/2001.

Trattamento Economico:
Durante il periodo di fruizione delle ferie al/la dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e tutte quelle indennità correlate all'effettivo svolgimento del servizio (es. turno - disagio - rischio.).
Le ferie non godute al momento della cessazione del servizio, così come previsto dall'art. 5 c. 8 del D.L. n. 95/2012, (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012) non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ad eccezione dei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al/alla dipendente stesso/a come le ipotesi di decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta, di malattia, infortunio e di congedo obbligatorio per maternità. In tal caso, la suddetta impossibilità dovrà essere espressamente attestata dal/dalla Dirigente/responsabile del/della dipendente interessato/a.


Scheda n° 32
IL PART TIME
(In taluni atti dell'Amministrazione, l'istituto può essere definito come RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE)

Normativa di riferimento
Art. 1, c. da 56 a 65, L. n.662/1996;
Artt. 4 - 5 - 6 del C.C.N.L. 2000;
Art .73 L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008;
Artt. 16 e 18 L. n. 183/2010;
Delibera di Giunta n. 27 del 15/02/2011;
Circolare DFP n. 9 del 2011.


SOGGETTI INTERESSATI
I dipendenti a tempo indeterminato possono presentare la richiesta al Direttore della Direzione di appartenenza.
Sono esclusi i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro di particolare responsabilità (dirigenti e titolari di posizioni organizzative)e i dipendenti che stanno svolgendo il periodo di prova.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e alla ricostituzione del rapporto a tempo pieno è esteso, oltre che ai dipendenti malati oncologici ed dipendenti con familiari affetti da patologie oncologiche o conviventi con persona con handicap grave, ai lavoratori affetti da patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Ha priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro il lavoratore o la lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con handicap grave.
Possono chiedere ed ottenere entro 15 giorni, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
Il diritto è esteso anche alla lavoratrice vittima di violenza di genere (fino al 31/12/2015 – art. 24 D.Lgs 80/2015).

ORARIO/PERIODO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale o di tipo verticale.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, l’attività è svolta tutti i giorni lavorativi con orario giornaliero ridotto rispetto a quello ordinario.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, la prestazione lavorativa giornaliera è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno.

CLASSIFICAZIONE
Rispetto all’orario settimanale di 36 ore, gli orari part time (cioè le “tipologie orarie di prestazione lavorative a tempo parziale”) si possono distinguere in:

18 ore settimanali

pari al 50%

24 ore settimanali

pari al 66.67%

27 ore settimanali

pari al 75%

30 ore settimanali

pari all’ 83.33%

astensione di 1 mese su 12

pari al 91.67%

astensione di 2 mesi su 12

pari all’ 83.33%

DURATA
I contratti sono stipulati per la durata di 2 anni, tranne che per i part time relativi ai mesi estivi (giugno -settembre) che sono stipulati per la durata di 1 anno.

PROCEDURE DA SEGUIRE
 Il dipendente interessato deve presentare una domanda motivata (di trasformazione o di modifica) al Direttore della Direzione di appartenenza.
Il Direttore si pronuncerà dopo la valutazione complessiva delle domande valide che gli sono arrivate, tenendo conto delle percentuali autorizzabili per categoria (cioè per ogni categoria non possono essere concessi più di un certo numero di part time).
I moduli per la domanda si trovano in rete civica all’indirizzo: http://www.comune.firenze.it/modulistica/organizzazione/modulistica.htm,

TERMINI

Eccezioni:

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

I periodi di part time sono computati nell’anzianità di servizio.
I periodi di part time, inoltre,  comportano la riduzione dello stipendio e della tredicesima mensilità.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento in rete civica (link al regolamento)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Pagina a cura di Cecilia Lavorini
Data di verifica/aggiornamento: 3-8-2015

Home