Titolo 3
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE INTERQUARTIERE
E DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA
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Art. 16: Funzione della strada
16.1 Sono classificate strade interquartiere e di
distribuzione primaria le strade che assicurano i collegamenti tra
i diversi quartieri del comune di Firenze e dei Comuni limitrofi e che,
allo stesso tempo, svolgono un ruolo di distribuzione dei principali flussi
di traffico in ingresso ed uscita per il tramite delle altre componenti
della rete urbana di Firenze. In attesa del Piano del Traffico per la Viabilità
Extraurbana le presenti norme valgono anche sulle strade interquartiere
extraurbane.
16.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda
a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale, per la classificazione,
il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata
alle prestazioni di cui al successivo art. 17.
Art. 17: Prestazioni della strada
17.1 Le prestazioni della strada sono definite in base
alla portata (massima capacità di smaltimento dei flussi) ed alle
condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.
Art. 18: Portata della strada
18.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore
dei 2 seguenti valori:
· la media del flusso delle ore di punta del mattino
e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri
della tabella riportata in appendice alle presenti norme.
Art. 19: Regolamentazione della sosta
19.1 E’ vietata la sosta sulla carreggiata stradale
principale.
19.2 Possono essere fatte eccezioni laddove la domanda
è alta per la presenza di attività residenziali, di servizio,
artigianali e non è possibile recuperare spazio fuori dalla carreggiata
stradale; ciò fino a quando non sarà reperito un numero adeguato
di posti di sosta al di fuori della carreggiata. In questi casi le zone
di stazionamento debbono essere profilate e per l’area di manovra di parcheggio
devono essere introdotti provvedimenti di protezione quanto più
efficaci possibile.
19.3 Le attività di adeguamento della sede stradale
che consentono la sosta su questa tipologia di strade sono disciplinate
temporalmente nei Piani Attuativi di cui all’art. 2.4. Sino alla realizzazione
del piano attuativo la sosta potrà continuare ad essere consentita.
Art. 20: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata
20.1 Sono ammesse al transito tutte le categorie veicolari
ad eccezione di:
· carichi eccezionali, salvo quelli autorizzati con
itinerario e orario;
· il transito dei veicoli classificati N3 ed O4
dall’art. 47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni
in vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi
veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone;
· biciclette, a meno che non si provveda ad apposite
protezioni;
· veicoli a braccia e a trazione animale.
20.2 Per quanto riguarda il transito delle biciclette, laddove
esistono validi percorsi alternativi o strade di servizio il divieto deve
essere istituito nei tempi di attuazione del PGTU; in caso contrario il
divieto sarà introdotto in seguito alla realizzazione di piste ciclabili
o all’adozione di provvedimenti di protezione per la circolazione.
Art. 21: Organizzazione delle intersezioni
21.1 Intersezioni con strade di pari livello:
21.1.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla
medesima.
21.1.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato
dove la soluzione con rotatoria sia impossibile.
21.1.3 Da realizzare mediante precedenze con manovre
opportunamente canalizzate. Questa soluzione è ammessa quando le
prime due risultano impossibili ed il numero delle manovre limitato, con
particolare riferimento a quelle che generano maggiori conflitti: attraversamenti
e svolte a sinistra.
21.2 Intersezioni con strade di livello immediatamente
inferiore:
21.2.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla
medesima.
21.2.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato.
21.2.3 Laddove entità dei conflitti, velocità
possibili e volumi di traffico lo consentano, si possono realizzare anche
mediante canalizzazioni con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale
che evidenzino le manovre ammesse e su ciascuna delle quali sia verificata
una visibilità più che sufficiente. Sono comunque da evitarsi,
in questo caso, le svolte a sinistra dalla strada secondaria alla primaria.
21.3 Intersezioni con strade di altre categorie inferiori:
21.3.1 Devono essere sempre evitate.
21.3.2 Laddove ciò non sia possibile dovranno
essere privilegiate le soluzioni divergenti (dalla strada primaria è
consentita l’immissione nella secondaria, mentre il contrario è
vietato).
21.3.3 Può essere ammessa deroga a tale principio
nelle intersezioni laddove transitano il trasporto pubblico, i mezzi per
la raccolta dei R.S.U., i mezzi dei VV.FF., ecc.: le intersezioni devono
essere realizzate mediante canalizzazioni (agendo sui diritti di precedenza)
o semaforizzazioni (agendo sui tempi semaforici).
21.3.4 Devono essere evitate le svolte a sinistra, anche
quelle dalla strada primaria nella secondaria.
21.3.5 I casi di immissione con svolta a destra dalla
secondaria nella primaria, devono essere regolati con segnale di STOP e
con ampia garanzia di visibilità.
Art. 22: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti
22.1 Sono autorizzabili occupazioni di contenuta entità
solo nello spazio fisicamente separato dalla carreggiata di scorrimento
veicolare e delimitato da alberature, o da altra barriera fisica, e che
costituisca zona dedicata esclusivamente alla distribuzione della sosta
dei veicoli. Non sono consentite nuove installazioni nè sulla carreggiata
destinata allo scorrimento dei veicoli nè in resedi posti in fregio
alla medesima carreggiata e accessibili solo direttamente da questa.
I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi,
in quanto trattati nel successivo articolo.
22.2 Per le occupazioni che possono provocare forti
afflussi di traffico (mercatini, fiere, ecc.) è consentita l’installazione
e l’accesso veicolare solo su strade di servizio che affiancano la carreggiata
principale. Per esse valgono le stesse discipline di cui al successivo
art. 24 ("Attività in fregio").
22.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore
ai 3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso
o installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori su sottoservizi,
oltre all’applicazione di quanto già prescritto dal Comune di Firenze
e dalle normative vigenti, dovrà essere fatta tempestiva valutazione
delle deviazioni di traffico eventualmente necessarie per mantenere condizioni
di sicurezza e livello di prestazioni degli itinerari cui il tratto concorre.
Ove le deviazioni comportino aggravi sull’esercizio del trasporto pubblico
o della raccolta dei R.S.U., esse saranno poste a carico degli interessati
sulla base di preventivo dell’azienda esercente. L'autorizzazione alle
occupazioni sarà rilasciata soltanto dietro corresponsione di quanto
dovuto.
Art. 23: Rimozione R.S.U.
23.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori
dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo
e scarico avviene con braccio meccanico.
23.2 Laddove non esiste possibilità di collocare
altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a
margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione
veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese
e cura dell’azienda esercente il servizio o del privato interessato al
servizio.
23.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre
almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso
dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà
alla raccolta notturna o in ore di morbida concordate con l’Ufficio PUT.
In quest’ultimo caso è obbligatorio provvedere a quanto riportato
nel successivo comma 5.
23.4 L’attività di rimozione è vietata nelle
ore di punta del traffico.
23.5 L’azienda esercente il servizio è tenuta a
dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di servizio),
concordate con l’Ufficio PUT, riguardo al comportamento di guida del mezzo
di raccolta, che tendano a:
· favorire il libero deflusso delle auto durante la
fase di accostamento per l’aggancio del cassonetto;
· favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti
tra i rispettivi itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto
di precedenza".
23.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non
sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra
di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento
prima dell’inizio della manovra di raccolta.
Art. 24: Attività in fregio
24.1 Per le attività in fregio alle sedi stradali,
sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che comportino
preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C., sia che si
tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi in misura
e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero dovrà
esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza pedonale
effettiva di 200 metri.
Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva
autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel
caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione
del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di
un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria.
Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti
fondamentali:
l’ordine della sosta e la scorrevolezza della circolazione
costituiscono, oltre al resto, un fattore essenziale alla vita economica
della città;
l’intesa dovrà prevedere interventi di autodisciplina
e/o proposte autonome delle categorie interessate, eventualmente in accordo
con Firenze Parcheggi, per la regolazione ed il controllo della sosta;
in assenza di tali proposte, l’A.C. procederà con
gli strumenti per la prevenzione e repressione che pure dovranno essere
esplicitati in tale accordo generale.
Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni
alla ZTL.
24.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede stradale
e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area di accumulo
per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.
24.3 Dovrà, altresì, essere redatto uno studio
esauriente sui volumi di traffico attratti, i giorni e le ore di massima
punta che dimostri:
-
il corretto dimensionamento dei parcheggi;
-
l’ampiezza sufficiente degli spazi di accumulo;
-
localmente, sulla viabilità interessata, nell’ora
nella quale i flussi in essere più quelli indotti dalla nuova attività
presentino il valore più elevato, i flussi indotti non devono superare
il 15% della capacità residua della strada (differenza tra le capacità
delle arterie determinate dalla loro classificazione e il flusso in essere);
-
la quota di capacità residua assorbibile dai flussi
aggiuntivi indotti può essere maggiorata in funzione della capienza
del parcheggio dell’insediamento, nella misura di un 1% in più per
ogni posto-auto oltre il minimo richiesto dal dimensionamento funzionale
dello stesso e fino ad un incremento massimo del 10%. In alternativa, tale
quota può essere variata anche dall’Ufficio PUT, con adeguate motivazioni
e sempre entro un incremento massimo del 10%, a seguito di approfondimenti
condotti nell’ambito di un P.P. o P.A. o delle analisi specificamente richieste
da altri Uffici per i loro piani.
Lo studio previsto al presente comma non deve essere
redatto nel caso di zone nuove da realizzare tramite Piani Attuativi, che
devono essere sottoposte a più estese verifiche preliminari di funzionalità
generale.
24.3.1 I dati di base degli studi devono essere rilevati
sul posto e le valutazioni dei flussi devono essere in autovetture equivalenti
con un indice di occupazione delle auto non superiore a 1,30.
24.3.2 Il valore del traffico aggiuntivo dovrà
essere considerato (1) non inferiore al 30% del traffico attratto e (2)
non superiore al 50% del traffico in transito sull’arteria. Qualora il
valore (1) risulti superiore al valore (2) dovrà essere considerato,
quale traffico aggiuntivo, il valore (1)..
24.3.3 La capacità di attrazione nell’ora di
punta dell’attività:
· in termini di veicoli (autoveicoli equivalenti),
deve essere non meno del 60% della capacità del parcheggio in ingresso
ed in uscita;
· in termini di persone, deve essere un numero
di persone non inferiore a quello da calcolarsi per la prevenzione degli
incendi con le stesse percentuali di cui sopra in ingresso ed in uscita.
Art. 25: Passi carrai
25.1 L’apertura di nuovi passi carrai è ammessa
solo per l’immissione a parcheggi pubblici o di uso pubblico e ad aree
di parcheggio private che assicurino un numero di posti più elevato
di quanti ne sottraggano alla sosta sulla strada, nella misura di 5 a 1
A questi si dovrà accedere da strade di servizio
separate dalla carreggiata di scorrimento; nell’impossibilità di
tale soluzione, dovranno essere realizzate apposite corsie separate per
l’uscita e l’immissione. Solo nell’impossibilità di entrambe le
suddette soluzioni è ammesso l’accesso diretto, rispettando comunque,
oltre a quelli stabiliti dall’art. 46 del Regolamento del CdS, i seguenti
requisiti: sufficiente spazio di manovra, presenza di viabilità
interna di accumulo per l’assorbimento di eventuali code, sbarra di chiusura
per segnalazione di parcheggio pieno.
25.2 Per i passi carrai esistenti si dovrà provvedere
all'adeguamento con l'adozione degli stessi accorgimenti già esposti
agli artt. 19 e 23.
25.3 In caso non sussista la possibilità di realizzare
corsie separate per l'uscita e l'immissione, a condizione che sussistano
le condizioni di ampia visibilità (come prevista dal NCdS), l'adeguamento
sarà possibile con l'arretramento del cancello di ingresso di almeno
5 metri dal filo esterno del marciapiede o, in assenza di questo, dalla
banchina.
25.4 Quando l'apertura o l'adeguamento di passi carrai
riguardano le attività di cui al precedente art. 24, l’apertura
o modifica dei passi carrai è subordinata alle condizioni ivi previste.
Art. 26: Geometrie di circolazione
26.1 Lo schema di circolazione delle strade in oggetto
si modifica solo con revisione generale del Piano Urbano del Traffico,
o con apposito Piano Particolareggiato, previsto dal Piano vigente, ovvero
sempre tramite Piano Particolareggiato in occasione di modifiche della
rete infrastrutturale o di quella di forza del trasporto pubblico.