Titolo 3

 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE INTERQUARTIERE
E DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA

 

Art. 16: Funzione della strada

16.1 Sono classificate strade interquartiere e di distribuzione primaria le strade che assicurano i collegamenti tra i diversi quartieri del comune di Firenze e dei Comuni limitrofi e che, allo stesso tempo, svolgono un ruolo di distribuzione dei principali flussi di traffico in ingresso ed uscita per il tramite delle altre componenti della rete urbana di Firenze. In attesa del Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana le presenti norme valgono anche sulle strade interquartiere extraurbane.

16.2 Laddove la geometria della sezione stradale non corrisponda a quella prevista dalle Direttive Ministeriali prevale, per la classificazione, il criterio funzionale; la loro classificazione è strettamente correlata alle prestazioni di cui al successivo art. 17.

 
 
Art. 17: Prestazioni della strada 17.1 Le prestazioni della strada sono definite in base alla portata (massima capacità di smaltimento dei flussi) ed alle condizioni di esercizio in termini di sicurezza ed ambientali.  
 
Art. 18: Portata della strada 18.1 La minima portata accettabile corrisponde al maggiore dei 2 seguenti valori:   · la media del flusso delle ore di punta del mattino e della sera;
· la portata teorica calcolata secondo i parametri della tabella riportata in appendice alle presenti norme.  
 
Art. 19: Regolamentazione della sosta 19.1 E’ vietata la sosta sulla carreggiata stradale principale.

19.2 Possono essere fatte eccezioni laddove la domanda è alta per la presenza di attività residenziali, di servizio, artigianali e non è possibile recuperare spazio fuori dalla carreggiata stradale; ciò fino a quando non sarà reperito un numero adeguato di posti di sosta al di fuori della carreggiata. In questi casi le zone di stazionamento debbono essere profilate e per l’area di manovra di parcheggio devono essere introdotti provvedimenti di protezione quanto più efficaci possibile.

19.3 Le attività di adeguamento della sede stradale che consentono la sosta su questa tipologia di strade sono disciplinate temporalmente nei Piani Attuativi di cui all’art. 2.4. Sino alla realizzazione del piano attuativo la sosta potrà continuare ad essere consentita.


Art. 20: Categorie veicolari ammesse al transito sulla carreggiata

20.1 Sono ammesse al transito tutte le categorie veicolari ad eccezione di:   · carichi eccezionali, salvo quelli autorizzati con itinerario e orario;
· il transito dei veicoli classificati N3 ed O4 dall’art. 47 del NCdS è ammesso, salvo le limitazioni e le prescrizioni in vigore in particolari zone e quelle a cui potranno andare soggetti questi veicoli in occasione dell’adozione di appositi piani per specifiche zone;
· biciclette, a meno che non si provveda ad apposite protezioni;
· veicoli a braccia e a trazione animale.  
20.2 Per quanto riguarda il transito delle biciclette, laddove esistono validi percorsi alternativi o strade di servizio il divieto deve essere istituito nei tempi di attuazione del PGTU; in caso contrario il divieto sarà introdotto in seguito alla realizzazione di piste ciclabili o all’adozione di provvedimenti di protezione per la circolazione.  
Art. 21: Organizzazione delle intersezioni 21.1 Intersezioni con strade di pari livello:   21.1.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla medesima.
21.1.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato dove la soluzione con rotatoria sia impossibile.
21.1.3 Da realizzare mediante precedenze con manovre opportunamente canalizzate. Questa soluzione è ammessa quando le prime due risultano impossibili ed il numero delle manovre limitato, con particolare riferimento a quelle che generano maggiori conflitti: attraversamenti e svolte a sinistra.  
21.2 Intersezioni con strade di livello immediatamente inferiore:   21.2.1 Da realizzare mediante rotatoria con precedenza alla medesima.
21.2.2 Da realizzare mediante incrocio semaforizzato.
21.2.3 Laddove entità dei conflitti, velocità possibili e volumi di traffico lo consentano, si possono realizzare anche mediante canalizzazioni con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale che evidenzino le manovre ammesse e su ciascuna delle quali sia verificata una visibilità più che sufficiente. Sono comunque da evitarsi, in questo caso, le svolte a sinistra dalla strada secondaria alla primaria.  
21.3 Intersezioni con strade di altre categorie inferiori:   21.3.1 Devono essere sempre evitate.
21.3.2 Laddove ciò non sia possibile dovranno essere privilegiate le soluzioni divergenti (dalla strada primaria è consentita l’immissione nella secondaria, mentre il contrario è vietato).
21.3.3 Può essere ammessa deroga a tale principio nelle intersezioni laddove transitano il trasporto pubblico, i mezzi per la raccolta dei R.S.U., i mezzi dei VV.FF., ecc.: le intersezioni devono essere realizzate mediante canalizzazioni (agendo sui diritti di precedenza) o semaforizzazioni (agendo sui tempi semaforici).
21.3.4 Devono essere evitate le svolte a sinistra, anche quelle dalla strada primaria nella secondaria.
21.3.5 I casi di immissione con svolta a destra dalla secondaria nella primaria, devono essere regolati con segnale di STOP e con ampia garanzia di visibilità.


Art. 22: Occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti

    22.1 Sono autorizzabili occupazioni di contenuta entità solo nello spazio fisicamente separato dalla carreggiata di scorrimento veicolare e delimitato da alberature, o da altra barriera fisica, e che costituisca zona dedicata esclusivamente alla distribuzione della sosta dei veicoli. Non sono consentite nuove installazioni nè sulla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli nè in resedi posti in fregio alla medesima carreggiata e accessibili solo direttamente da questa.
    I cassonetti per la raccolta dei R.S.U. sono esclusi, in quanto trattati nel successivo articolo.
22.2 Per le occupazioni che possono provocare forti afflussi di traffico (mercatini, fiere, ecc.) è consentita l’installazione e l’accesso veicolare solo su strade di servizio che affiancano la carreggiata principale. Per esse valgono le stesse discipline di cui al successivo art. 24 ("Attività in fregio").

22.3 Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 3 gg. (installazione di piccoli cantieri per lavori privati, accesso o installazione anche parziale di cantieri maggiori) e per lavori su sottoservizi, oltre all’applicazione di quanto già prescritto dal Comune di Firenze e dalle normative vigenti, dovrà essere fatta tempestiva valutazione delle deviazioni di traffico eventualmente necessarie per mantenere condizioni di sicurezza e livello di prestazioni degli itinerari cui il tratto concorre. Ove le deviazioni comportino aggravi sull’esercizio del trasporto pubblico o della raccolta dei R.S.U., esse saranno poste a carico degli interessati sulla base di preventivo dell’azienda esercente. L'autorizzazione alle occupazioni sarà rilasciata soltanto dietro corresponsione di quanto dovuto.

 
 
Art. 23: Rimozione R.S.U. 23.1 Cassonetti e spazi di manovra devono essere fuori dalla carreggiata, soprattutto se sono cassonetti fissi e l’azione di prelievo e scarico avviene con braccio meccanico.

23.2 Laddove non esiste possibilità di collocare altrove la postazione è consentita l’ubicazione dei cassonetti a margine della carreggiata, fuori degli spazi adibiti alla circolazione veicolare, in piazzole opportunamente profilate, da realizzarsi a spese e cura dell’azienda esercente il servizio o del privato interessato al servizio.

23.3 Durante l’azione di rimozione deve rimanere sempre almeno una corsia libera dall’ingombro del mezzo per consentire il deflusso dei veicoli. Se ciò non è possibile si provvederà alla raccolta notturna o in ore di morbida concordate con l’Ufficio PUT. In quest’ultimo caso è obbligatorio provvedere a quanto riportato nel successivo comma 5.

23.4 L’attività di rimozione è vietata nelle ore di punta del traffico.

23.5 L’azienda esercente il servizio è tenuta a dare al proprio personale istruzioni (nella forma di ordini di servizio), concordate con l’Ufficio PUT, riguardo al comportamento di guida del mezzo di raccolta, che tendano a:

  · favorire il libero deflusso delle auto durante la fase di accostamento per l’aggancio del cassonetto;
· favorire il mezzo pubblico nei possibili conflitti tra i rispettivi itinerari, agevolandolo, sempre, nelle situazioni di "diritto di precedenza".  
23.6 Per ciascuna postazione di raccolta nelle quali non sussista la condizione di cui al comma 3, deve essere prevista una manovra di accostamento che consenta al mezzo pubblico sopraggiungente il superamento prima dell’inizio della manovra di raccolta.  
 
Art. 24: Attività in fregio
    24.1 Per le attività in fregio alle sedi stradali, sia che si tratti di ampliamenti/modifiche delle esistenti che comportino preventiva autorizzazione o concessione da parte dell’A.C., sia che si tratti di nuovi insediamenti, dovranno essere previsti parcheggi in misura e dislocazioni tali da soddisfare la domanda di sosta, ovvero dovrà esserne dimostrata la disponibilità entro una distanza pedonale effettiva di 200 metri.
    Per le modifiche o ampliamenti che non richiedono preventiva autorizzazione, la valutazione delle misure da adottare a posteriori, nel caso in cui si registrino fenomeni indotti di disordine della sosta e congestione del traffico, sarà condotta secondo i criteri e le procedure di un’intesa di carattere generale fra l’A.C. e le rappresentanze di categoria. Tale intesa sarà raggiunta tenendo conto almeno dei seguenti punti fondamentali:
  • l’ordine della sosta e la scorrevolezza della circolazione costituiscono, oltre al resto, un fattore essenziale alla vita economica della città;
  • l’intesa dovrà prevedere interventi di autodisciplina e/o proposte autonome delle categorie interessate, eventualmente in accordo con Firenze Parcheggi, per la regolazione ed il controllo della sosta;
  • in assenza di tali proposte, l’A.C. procederà con gli strumenti per la prevenzione e repressione che pure dovranno essere esplicitati in tale accordo generale.

  • Da tali adempimenti sono esentati gli esercizi interni alla ZTL.  
    24.2 Dovrà essere assicurata, fuori dalla sede stradale e prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, un’apposita area di accumulo per evitare la formazione di code lungo l’asse stradale.   24.3 Dovrà, altresì, essere redatto uno studio esauriente sui volumi di traffico attratti, i giorni e le ore di massima punta che dimostri:
    1. il corretto dimensionamento dei parcheggi;
    2. l’ampiezza sufficiente degli spazi di accumulo;
    3. localmente, sulla viabilità interessata, nell’ora nella quale i flussi in essere più quelli indotti dalla nuova attività presentino il valore più elevato, i flussi indotti non devono superare il 15% della capacità residua della strada (differenza tra le capacità delle arterie determinate dalla loro classificazione e il flusso in essere);
    4. la quota di capacità residua assorbibile dai flussi aggiuntivi indotti può essere maggiorata in funzione della capienza del parcheggio dell’insediamento, nella misura di un 1% in più per ogni posto-auto oltre il minimo richiesto dal dimensionamento funzionale dello stesso e fino ad un incremento massimo del 10%. In alternativa, tale quota può essere variata anche dall’Ufficio PUT, con adeguate motivazioni e sempre entro un incremento massimo del 10%, a seguito di approfondimenti condotti nell’ambito di un P.P. o P.A. o delle analisi specificamente richieste da altri Uffici per i loro piani.

    5. Lo studio previsto al presente comma non deve essere redatto nel caso di zone nuove da realizzare tramite Piani Attuativi, che devono essere sottoposte a più estese verifiche preliminari di funzionalità generale.
    24.3.1 I dati di base degli studi devono essere rilevati sul posto e le valutazioni dei flussi devono essere in autovetture equivalenti con un indice di occupazione delle auto non superiore a 1,30.

    24.3.2 Il valore del traffico aggiuntivo dovrà essere considerato (1) non inferiore al 30% del traffico attratto e (2) non superiore al 50% del traffico in transito sull’arteria. Qualora il valore (1) risulti superiore al valore (2) dovrà essere considerato, quale traffico aggiuntivo, il valore (1)..

    24.3.3 La capacità di attrazione nell’ora di punta dell’attività:

    · in termini di veicoli (autoveicoli equivalenti), deve essere non meno del 60% della capacità del parcheggio in ingresso ed in uscita;
    · in termini di persone, deve essere un numero di persone non inferiore a quello da calcolarsi per la prevenzione degli incendi con le stesse percentuali di cui sopra in ingresso ed in uscita.  
     
    Art. 25: Passi carrai
      25.1 L’apertura di nuovi passi carrai è ammessa solo per l’immissione a parcheggi pubblici o di uso pubblico e ad aree di parcheggio private che assicurino un numero di posti più elevato di quanti ne sottraggano alla sosta sulla strada, nella misura di 5 a 1
      A questi si dovrà accedere da strade di servizio separate dalla carreggiata di scorrimento; nell’impossibilità di tale soluzione, dovranno essere realizzate apposite corsie separate per l’uscita e l’immissione. Solo nell’impossibilità di entrambe le suddette soluzioni è ammesso l’accesso diretto, rispettando comunque, oltre a quelli stabiliti dall’art. 46 del Regolamento del CdS, i seguenti requisiti: sufficiente spazio di manovra, presenza di viabilità interna di accumulo per l’assorbimento di eventuali code, sbarra di chiusura per segnalazione di parcheggio pieno.
    25.2 Per i passi carrai esistenti si dovrà provvedere all'adeguamento con l'adozione degli stessi accorgimenti già esposti agli artt. 19 e 23.

    25.3 In caso non sussista la possibilità di realizzare corsie separate per l'uscita e l'immissione, a condizione che sussistano le condizioni di ampia visibilità (come prevista dal NCdS), l'adeguamento sarà possibile con l'arretramento del cancello di ingresso di almeno 5 metri dal filo esterno del marciapiede o, in assenza di questo, dalla banchina.

    25.4 Quando l'apertura o l'adeguamento di passi carrai riguardano le attività di cui al precedente art. 24, l’apertura o modifica dei passi carrai è subordinata alle condizioni ivi previste.


    Art. 26: Geometrie di circolazione

    26.1 Lo schema di circolazione delle strade in oggetto si modifica solo con revisione generale del Piano Urbano del Traffico, o con apposito Piano Particolareggiato, previsto dal Piano vigente, ovvero sempre tramite Piano Particolareggiato in occasione di modifiche della rete infrastrutturale o di quella di forza del trasporto pubblico.  
     


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