REGOLAMENTO ZTL

 

DISCIPLINA E NORMATIVA PER LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

 

I - E' CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto a:

 1 - Veicoli a trazione animale, Velocipedi, Ciclomotori, motoveicoli,

E' consentita anche la sosta negli appositi parcheggi loro riservati e ove non espressamente vietato con esclusione dei parcheggi riservati ai residenti, in tali parcheggi limitatamente però ai settori B,C,D, ed E sarà consentita la sosta solo a motocarri e quadricicli.
I ciclomotori e motoveicoli, con esclusione di motocarri e quadricicli, lasciati abusivamente in sosta nei parcheggi riservati ai residenti nella Z.T.L. dei settori B,C,D, ed E , saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.
Qualsiasi tipo di veicolo compresi ciclomotori e motoveicoli (motocarri e quadricicli inclusi) lasciati in sosta abusiva nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A", saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.
 
2 - Veicoli a trazione elettrica

3 - Veicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, di Soccorso, delle UU.SS.LL., delle PP.TT., della Fiorentinambiente, della Centrale del Latte e di tutte le pubbliche amministrazioni.

I veicoli di cui sopra dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa.
E' consentita la sosta in eventuali spazi riservati, e per 20 minuti negli spazi riservati ai residenti con obbligo d'esposizione in maniera ben visibile dell'ora d'arrivo.
Quanto sopra salvo limitazioni che l'Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione antiinquinamento.
 
4 - Veicoli operativi (adibiti a trasp.merci o uso promiscuo) della Telecom Italia, ENEL e F.na Gas
Per i soli interventi di riparazione è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.
La sosta come sopra è consentita anche ai veicoli operativi del Comune di Firenze.
Quanto sopra salvo limitazioni che l'Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione antiinquinamento.
 
- Vetture pubbliche a cavallo e veicoli da noleggio con conducente.
 E' consentita la sosta in eventuali spazi loro riservati
 

 

6 - Veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico senza limitazione, dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
 
E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.
 

 

7 - Veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:
Accesso consentito fino alle ore 9,30

Circolazione consentita fino alle ore 10.
E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.
La permanenza dei veicoli suddetti all'interno della z.t.l. per le operazioni di carico e scarico non dovrà protrarsi oltre gli orari sopra precisati

 

8 - Autoveicoli, con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana di coloro che hanno la necessità di recarsi presso Alberghi e Pensioni esistenti nella zona interdetta.
E' consentita la sosta per il tempo massimo di un ora nelle loro immediate vicinanze ove consentito, o negli spazi riservati ai residenti. previa esposizione di contrassegno rilasciato dall'Albergo con l'indicazione del giorno, orario, targa e nominativo del cliente.
 

II- E' CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, IN DEROGA AL DIVIETO A:

9 - Veicoli con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana che hanno la necessità di recarsi presso autorimesse pubbliche esistenti nella zona interdetta.

 

10 - Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta.

Per l'uscita tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno rilasciato dall'autoriparatore con l'indicazione del giorno, ora, targa e settore d'appartenenza.
E' consentita la sosta nei pressi dell'auto-officina per massimo tre veicoli nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l'inizio della riparazione e, al termine di questa, fino alla riconsegna. Tali veicoli
dovranno essere muniti dello stesso contrassegno rilasciato dall'autoriparatore che consente l'uscita, ma con sopra la scritta "auto in riparazione", oltre il giorno, data e targa.
 

 

 

III - E' CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI, IN DEROGA AL DIVIETO, PREVIA AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO A:

 

11 - Consiglieri Comunali e Assessori del Comune di Firenze, Presidenti delle Circoscrizioni Amm.ve Fiorentine, Deputati e Senatori eletti in Toscana.

Per Consiglieri Comunali e Assessori del Comune di Firenze è consentita anche la sosta negli spazi riservati ai Residenti in Z.T.L., nelle Zone di Particolare rilevanza Urbanistica , nella Zona Controllo Sosta, in altri appositi spazi nella piazza Giudici e Mentana od altri eventuali in prossimità di Palazzo Vecchio secondo quanto specificato sul contrassegno.
Il permesso è rilasciato su richiesta del Gruppo Consiliare d'appartenenza e deve essere riconsegnato alla decadenza del mandato, sullo stesso potrà essere indicata la targa o la funzione esercitata, e potrà essere usato solo al servizio del beneficiario.
Il permesso per il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, è rilasciato su richiesta dell'interessato, recherà l'indicazione delle targa dell'auto e avrà validità per la sosta solo negli spazi riservati agli autorizzati nelle piazze Giudici e Mentana
Il permesso per Parlamentari è rilasciato su richiesta dell'interessato è valido per tutti i settori della Z.T.L con sosta negli spazi residenti e nelle piazze Giudici e Mentana. Può riportare la targa o la funzione eserciata.
 

 

12 - Partiti Politici. Rappresentati in Parlamento o Cons.Comunale, Provinciale o Regionale - n.1 permesso per ogni partito.

Può essere autorizzata la sosta negli spazi residenti e negli spazi riservati agli autorizzati nelle piazze Giudici e Mentana
 

 

13 - Giornalisti - Stampa - Radio e TV pubbliche e private:

Per ogni testata giornalistica che effettua servizio di cronaca cittadina sono rilasciati alcuni contrassegni particolari, su richiesta del Sindacato Cronisti Fiorentini per giornalisti che svolgono il servizio di cronaca, con validità oltre che per il transito anche per la sosta negli spazi riservati ai residenti e nelle piazze Giudici e Mentana.
Per altri giornalisti possono essere rilasciati su richiesta documentata a giudizio dell'Amm.ne, singole
autorizzazioni .
N.O. temporanei di transito con sosta per max 2 h. possono essere inoltre rilasciati di volta in volta dalle
Sezioni Territoriali della Polizia .Municipale in seguito a richiesta motivata e dietro presentazione di tessera d'iscrizione all'Albo Naz. dei Giornalisti.
Di norma per Radio private è rilasciata una sola autorizzazione e due per T.V.
 

 

14 - Banche:

per veicoli intestati all'Istituto.
n. 2 permessi quelle con sede in Z.T.L.
n. 1 permesso per quelle con sede fuori Z.T.L.
 

 

15 - Consolati:

n. 2 permessi come previsto dalla delibera 1446/94 che recepisce il protocollo d'intesa fra l'Amm.Comunale ed il rappresentante del Corpo Consolare in Firenze.
E' consentita anche la sosta negli spazi per Residenti o in eventuali spazi riservati.
 

 

16 - Polizia - Magistratura - Veicoli di Questura, Carabinieri, Finanza, Procura, Tribunale, Pretura etc.

Per l'utilizzo su veicoli di copertura o personali usati per motivi di servizio. Nel permesso può o no essere indicata la targa
La richiesta deve essere presentata dal Dirigente della Struttura al quale è rilasciato un certo numero di permessi, a giudizio dell'Amministrazione, per distribuirli al personale dipendente che deve utilizzarli solo per motivi di servizio.
 

 

17 - Aziende produttrici o che effettuano il Commercio all'ingrosso di materiale farmaceutico:

n. 1 permesso per ditta per veicoli di loro proprietà adibiti a trasporto merci.

 

 

18 - Veicoli di proprietà di grosse ditte anche con sede fuori Z.T.L. per trasporto valori e rappresentanza:

permesso rilasciato a giudizio dell'Amministrazione in seguito a documentata richiesta.
 

 

19 - Veicoli di proprietà di Misericordia PP.AA., Enti Assistenziali, scuolabus per scuole materne ed elementari e trasporto handicappati.

Il numero dei permessi rilasciati è a giudizio dell'Amministrazione in seguito alla presentazione di documentata richiesta.
 

 

20 - Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori.

Il numero dei permessi è a Giudizio dell'Amministrazione a seguito di presentazione di documentata richiesta.
Per Agenzie d'investigazioni private saranno rilasciati due contrassegni
 

 

21 - Autocarri di proprietà d'Autotrasportatori c/o terzi:

n.1 permesso per ditta solo con peso a pieno carico non superiore a 35 q.li
 

 

22 - Autocarri inferiori a 35 q.li p.p.c. di proprietà di ditte che effettuano il trasporto per commercio all'ingrosso di generi alimentari, bibite, vini ed oli, gelati, surgelati, pasticceria:

n. 2 permessi per ditta.
La validità di questi permessi è limitata alle 11,30 e solo per i settori B-C-D-E.
E' consentita una breve sosta solo per il carico e scarico merci.
Quando si tratti di furgoni frigoriferi potranno eccezionalmente essere autorizzati autocarri che rientrano nelle seguenti dimensioni: p.p.c. 65 q.li - lung. 5,70 - largh. 2,10.
Tale deroga potrà essere applicata anche per autocarri di ditte che effettuano l'autotrasporto in conto terzi.
 

 

23 - Veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo con p.p.c. inferiore a 35 q.li, intestati ad attività artigianali e non, e comunque impiegati per interventi e riparazioni d'urgenza

Il relativo contrassegno è rilasciato a discrezione dell'Amministrazione per attività di pronto intervento nel numero di uno per ditta e solo per quelle che hanno sede nel Comune di Firenze, salvo eccezionali deroghe per esigenze documentate
Il contrassegno esposto su veicolo di proprietà della ditta, adibito a trasporto merci o ad uso promiscuo con attrezzatura a bordo dà diritto ad accedere in tutti i settori della Z.T.L. e a sostare ove consentito in prossimità di dove è effettuata la riparazione per un massimo di quattro ore continue ad eccezione del settore "A", dove invece è consentita solo la fermata per il carico e scarico dell'attrezzatura.
 

 

24 - Veicoli non appartenenti alle categorie sopra indicate, per casistiche eccezionali a giudizio dell'Amministrazione. Ove specificato sul contrassegno può essere consentita anche la sosta.

 

 

25 - MEDICI

- Autorizzazione rilasciata su richiesta dell'ordine dei Medici, con due tipi di contrassegno:
- targhetta verde per Medici con ambulatorio all'interno della Z.T.L. - da diritto al transito ed alla sosta nei pressi dell'ambulatorio.
- targhetta bianca per Medici con ambulatorio al di fuori della Z.T.L. - da diritto solo alla sosta nei pressi dell'ambulatorio e presso i clienti da visitare, in deroga ai divieti previsti con gli artt. 6 e 7 C.d.S.
LA TARGHETTA BIANCA DA DIRITTO ANCHE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA ALL'INTERNO DELLA Z.T.L. AL PARI DELLA TARGHETTA VERDE LIMITATAMENTE PERO' AL TEMPO MASSIMO DI due ORE. LE TARGHETTE BIANCHE E VERDI DANNO DIRITTO ALLA SOSTA ANCHE NEGLI SPAZI RISERVATI AI RESIDENTI DELLE ZONE DI PART. RILEV. URBANISTICA E ZONE CONTROLLO SOSTA
I contrassegni sono rilasciati SOLTANTO per Medici generici iscritti al S.S.N. tenuti per Legge ad effettuare visite domiciliari anche durante l'orario d'ambulatorio.
Ogni medico, anche non convenzionato col S.S.N., può comunque farsi rilasciare alle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale un nulla osta temporaneo di transito e sosta (max 2 h.) per visita domiciliare. Dove esiste il servizio tale N.O. può essere richiesto anche agli ingressi della Z.T.L. agli Agenti della Polizia Municipale.
 

 

 

IV - E' CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO A:

 

26 - RESIDENTI

Per autovetture intestate a persone anagraficamente residenti nella Z.T.L. è rilasciato un solo permesso per nucleo familiare, con la possibilità di riportare l'indicazione di più targhe (max tre). E' consentita anche la sosta negli appositi spazi. Solo per i Residenti nel Sett. "A", sul cui contrassegno non è indicata alcuna lettera, è consentito il transito e la sosta in tutti i settori della Z.T.L.
I permessi del tipo "Residente" per i Settori B, C, D, E, danno diritto al transito ed alla sosta negli appositi spazi in tutti i settori della Z.T.L. solo dalle ore 7,30 alle 8,30.
Se il veicolo è in corso di volturazione può essere accettata ricevuta P.R.A. di delegazione A.C.I., o di Agenzia autorizzata.
Deroghe a quanto stabilito sulla proprietà del veicolo possono essere accolta solo per parenti di primo grado non residenti nella prov. di Firenze ed in seguito a presentazione di dichiarazione notarile sulla destinazione in uso alla persona residente.
Con gli stessi criteri possono essere accettate anche vetture intestate a ditte e destinate in uso a dipendenti (in questo caso anche della provincia di Firenze). Al posto dell'atto notarile può essere accettata la dichiarazione presso A.C.I. o M.C.T.C. per condurre l'auto in Italia e all'estero.
Per la proprietà dell'auto possono essere accettate anche le formule del "leasing" e del "noleggio a lungo termine" .
I permessi di questo tipo sono rilasciati anche ai residenti "Frontisti" sul perimetro esterno della ZTL
(vedi ord. 3696/96 e 6432/96) .
Permessi per domiciliati impossibilitati a prendere la residenza in Firenze, possono essere concessi dall'Amministrazione in seguito all'esame di documentata istanza e per periodi limitati. Non sono di norma autorizzate persone che hanno la residenza anagrafica nella provincia di Firenze. Non sono in ogni caso autorizzati, domiciliati in appartamenti occupati anche da persone anagraficamente residenti già in possesso di permesso.
 

 

27 - AUTORIMESSE PRIVATE:

Veicoli di Enti o privati possono disporre di autorimesse o comunque di aree private nella zona interdetta.
Il n. massimo delle autorizzazioni è relativo alla capienza dei posti auto delle aree private. Per la determinazione di questi deve essere tenuto conto di eventuali ostacoli fisici che impediscono le manovre.
E' consentito il solo transito.
Non sono rilasciate autorizzazioni in sostituzione di permessi concessi ad usufruttuari e non restituiti quando è decaduto l'usufrutto. Impegno in tal senso deve essere assunto dal proprietario dell'area privata alla presentazione della domanda..
I permessi sono rilasciati solo dopo gli opportuni accertamenti e sopralluoghi.
 

 

28 - AUTORIMESSE PUBBLICHE.

E' concessa ai titolari di tali tipi di attività un'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di un numero massimo di contrassegni pari alla capienza del garage che risulta dal certificato prevenzione incendi moltiplicato per due. (criterio di turnazione)
Sul contrassegno non sarà indicato il numero di targa ma solo il nome del garage Il titolare dell'autorimessa deve tenere un registro sul quale annotare i destinatari dei permessi con relative targhe, in modo da poter sempre risalire all'usufruttuario in caso di contenzioso. Tale registro deve essere conservato per la consultazione per almeno cinque anni.
Nel caso che all'interno del Garage sia effettuato servizio di officina, si applica quanto disposto al
punto 10 cap.II.
Possono essere adottate altre forme di autorizzazione, in via sperimentale, previ accordi fra l'Amministrazione Comunale ed associazioni di garagisti, con le quali sempre in rispetto dei criteri sopra indicati, sia favorita la distribuzione dei contrassegni di accesso alla clientela occasionale
(vedi protocollo d'intesa fra l'Amministrazione Comunale ed il Sindacato Provinciale Esercenti Autorimesse).
L'adesione al sistema individuato dal Protocollo d'intesa non è compatibile con deroghe sul rapporto uno a due per il criterio di turnazione dei permessi fissi per i clienti abituali.
 

 

 

29 - TRASPORTO MERCI O PREZIOSI.

Per ogni tipo di attività commerciale, artigianale, alberghiera, (escluso uffici), che abbia sede nella Z.T.L. è rilasciato un singolo permesso per ogni autocarro ed un permesso con massimo tre targhe per veicoli intestati alla ditta adibiti ad uso promiscuo (persone e cose)
Nel caso di veicoli intestati ad attività commerciali , magazzini o laboratori di preziosi non è richiesto che tali veicoli siano adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo.
Il permesso da diritto al transito e ad una breve sosta solo per il carico e scarico delle merci.
Solo gli autocarri in possesso di contrassegno potranno sostare negli appositi parcheggi esistenti nei singoli settori della Z.T.L., limitatamente al proprio settore di appartenenza
 

 

30 - PERMESSI PROVVISORI

Tali permessi la cui durata va da 1 giorno a 6 mesi , sono rilasciati presso le Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, per necessità temporanee ed eccezionali e per lavori. ed hanno validità per il transito e per la sosta limitatamente al tempo necessario al carico e scarico a condizione di non creare intralcio per la circolazione.
Permessi per necessità straordinarie possono essere rilasciati solo per un giorno.
Permessi per rappresentanti di commercio con campionario voluminoso potranno essere rilasciati per un massimo di 3 giorni consecutivi o intervallati da festivi ma escludendo la giornata del SABATO.
Le autorizzazioni di cui sopra non devono essere rilasciate per scavalcare le limitazioni all'orario del trasporto merci, pertanto per la consegna di merci (grossisti ect.) dovranno essere adottate norme particolarmente restrittive (non più di 2 - 3 permessi al mese con validità 1 giorno).
Per i permessi fino a 3gg. è sufficiente la richiesta verbale, per periodi più lunghi (max. 6 mesi) per necessità di lavoro dovute a cantieri aperti o interventi di riparazione (N.B. non per rifornimenti o consegna di merci), dovrà essere da parte del richiedente riempito e sottoscritto un apposito stampato con l'apposizione di marca da bollo e corredato della documentazione richiesta dall'Ufficio, che prima del rilascio delle autorizzazioni può disporre anche accertamenti.
I permessi del tipo provvisori potranno avere validità oltre che per la ZTL anche per le Zone Pedonali di Tipo A e B. Quando sia necessaria la chiave per l'apertura delle catene e le stesse non siano gestite direttamente dalla Polizia Municipale (vedi ord. 4466/97), i cittadini già in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, dovranno recarsi presso la Direzione Mobilità Ufficio Autorizzazioni per richiederla.
I permessi per lavori saranno rilasciati solo per autocarri o per veicoli adibiti ad uso promiscuo privilegiando i primi per eventuali criteri limitativi adottati.
Quando possibile e subordinatamente all'osservanza di particolari restrizioni, potrà essere autorizzata anche la sosta nei pressi del luogo di lavoro solo per autocarri e comunque non all'interno del Settore "A".
Per quanto riguarda l'area a fianco di Palazzo Vecchio (Via dei Gondi - P.zza Signoria lato porta carraia) le autorizzazioni saranno concesse solo per l'accesso mentre per la sosta potranno essere rilasciate solo dal Corpo di Guardia di servizio in Palazzo Vecchio, (vedi ord.4465/97).
La grande maggioranza dei permessi provvisori può essere inserita nel settore di appartenenza. Naturalmente quando sono interessati più settori il permesso sarà valido per tutte le zone, in tal caso sul permesso provvisorio sarà specificata tale validità. L'autorizzazione alla sosta non sarà comunque concessa per il Settore "A".
I permessi provvisori potranno essere rilasciati anche per autocarri con p.p.c. superiore a 35 q.li con l'indicazione dell'itinerario. su apposito stampato
I permessi riferiti a manifestazioni e quelli che non rientrano fra le casistiche dei lavori saranno rilasciati dalla Direzione Mobilità presso l'Unità Operativa Autorizzazioni. dove comunque continueranno ad essere rilasciati anche i permessi provvisori con durata fino a tre gg.
 

V - N.O. DI TRANSITO CON VALIDITA' TEMPORANEA
Saranno rilasciati dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale per le seguenti categorie di utenti:

a. Medici, Veterinari, Ostetriche, Infermieri per assistenza domiciliare (compresi tecnici ortopedici e fisioterapisti con attrezzatura voluminosa)

b. Accompagnamento minori a scuole materne o elementari

c. Persone impedite nella deambulazione

d. Persone che devono recarsi presso ambulatori medici o veterinari purché sia dimostrato lo stato di necessità e di impedimento alla deambulazione e.Persone che devono recarsi all'ospedale di S.M.Nuova

f. Dipendenti Comunali che devono essere presenti al Consiglio Comunale

g. Giornalisti

h. Privati per trasporti voluminosi

i. Rappresentanti di commercio con campionario voluminoso (escluso il giorno del Sabato)

j. Casi veramente eccezionali a giudizio del Vigile Urbano

La durata del permesso sarà da un minimo di 30 min. a un massimo di 4 ore. "In ogni caso E ' ESCLUSO il rilascio di questi N.O. per ditte che intendano effettuare interventi di riparazione (vedi precedente punto 30 "permessi Provvisori") e operazioni di rifornimento merci al di fuori dell'orario consentito. A tale scopo non potranno essere autorizzati AUTOCARRI di rappresentanti di commercio che siano dipendenti diretti delle ditte che rappresentano e cioè che non abbiano una propria iscrizione camerale
Un elenco più dettagliato della casistica per il rilascio di tali N.O. sarà trasmesso tramite ordine interno di servizio.
 

 

 

VI - E' CONSENTITO IL SOLO TRANSITO, in deroga ai suddetti divieti, anche nelle seguenti strade non appartenenti al proprio specifico settore:

 

31 - Per gli "Autorizzati Settore A":

Via Agnolo; Via Cavour; Via La Pira; Via Lamarmora; Via Guelfa; v.S.Gallo, v.Salvestrina, via Bufalini, v.S.Egidio p.za Salvemini ; Via Alfani; Via Pilastri; Via G. Carducci; Via G.B. Niccolini; Via Leopardi; lung.Vespucci; Ponte alla Carraia; l.no Soderini; l.no Guicciardini; Ponte S.Trinita; b.go Ognissanti; v.Fossi; v.Benci; c.so Tintori; v.Verdi; v.Fiesolana; v.Bardi; v.Guicciardini; p.zza Pitti; p.za S.Felice; v.Maggio; v.Ghibellina, v.Romana, v.Arazzieri, lung.Torrigiani, v.S.Caterina d'Alessandria, p.zza Indipendenza, via Nazionale, p.zza Unità, v.Melarancio.
 

 

32 - Per gli " Autorizzati sett."B":

v.Cavour, v.Arazzieri, v.S.Gallo, v.Guelfa
 

 

33 - Per gli " Autorizzati Settore C:

v.Alfieri; v.Giusti nel tratto Pinti-D'Azeglio; b.go Pinti nel tratto compreso fra Giusti e Laura; v.Laura, v. Pergola, v.Alfani, v.S.Egidio, p.zza S.M.Nuova, v.Bufalini, v.Pilastri, v.Carducci, v.Niccolini, v.Leopardi.
 

 

34 - Per gli " Autorizzati Settore D":

p.za N.Sauro, lung. Soderini
 

 

35 - Per gli" Autorizzati Settore E"

lungarno Vespucci, (nel tratto fra il ponte Vespucci e il ponte alla Carraia), Ponte alla Carraia p.te S.Trinita, lung.Corsini, p,za Goldoni, b.go Ognissanti.
In questi itinerari consentito il transito a tutti i veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo con p.p,c. inferiore a 35 q.li anche se privi di autorizzazione contrassegno per la Z.T.L. limitatamente all'orario dalle 15 alle 16,30.
 

EVENTUALI VARIAZIONI AGLI ITINERARI DI CUI SOPRA PER MOTIVI CONTINGENTI (ES. CHIUSURE DI STRADE PER LAVORI) POTRANNO ESSERE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA CON APPOSITE ORDINANZE.

 

 

VII - E' consentito il transito in deroga ai divieti esistenti sul LUNG.ACCIAIUOLI e l'uscita attraverso v.lo dell'Oro e b.go SS.Apostoli (Zona Pedonale vedi ord.4465/97) a:

 

36 - ai titolari dei permessi di cui al capo IV paragr.26 della presente ordinanza anagraficamente residenti nelle strade sopra indicate nonché nelle vie: lung.Archibusiari e M.L. dei Medici , p.tta Del Bene, v.lo dell'Oro, p.zza. del Pesce, v.Girolami, v.Georgofili, b.go SS.Apostoli, v.lo Marzio, p.zza S.Stefano, via Por S.Maria ( nel tratto fra b.go SS.Apostoli e lung.Acciaiuoli) - è consentita anche la sosta in eventuali appositi spazi.

 

37 - ai titolari dei permessi di cui al capo IV paragr.27 e 29 che dispongono di area privata per ricoverare il veicolo nel lungarno Acciaiuoli o che hanno la sede della propria attività nelle strade. elencate al par.36 o nello stesso lung. Acciaiuoli. Per gli autorizzati di cui al par.29 (trasp.merci) è consentita una breve sosta per il carico e scarico delle merci.

 

38 - ai veicoli adibiti a trasporto merci impiegati per lavori nelle strade sopra elencate.

E' consentita la fermata per il solo carico e scarico.
 

39 - veicoli di proprietà di Consolati, Banche, negozi laboratori e magazzini di preziosi, che hanno la sede della propria attività nei lungarni elencati al capo VII e nelle strade indicate al paragr.36

E' consentita la sosta in eventuali spazi riservati per Consolati, negli altri casi solo la fermata per il carico e scarico.
 

 

40 - veicoli impiegati per necessità temporanee ed eccezionali, comunque sempre a giudizio dell'Amministrazione.

 

 

 

VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE "E" :

 

41 - I veicoli in possesso del permesso del tipo "trasporto merci" del settore "E" (Cap.IV par.29) sono autorizzati alla sosta negli appositi spazi ubicati in p.za del Carmine, via dei Tessitori , via del Presto di S.Martino e l.no Torrigiani. In tali spazi autorizzata la sosta anche ai veicoli in possesso del contrassegno "Artigiani in riparazione d'urgenza" (cap.III punto 23).

 

42 - limitatamente a 1 solo permesso per ditta, e solo per le seguenti attività commerciali ed artigianali:

Per selezionare le richieste per il rilascio di questo tipo di permessi l'Amministrazione potrà avvalersi della consulenza delle Associazioni di categoria.

 

43 - E' consentito il transito all'interno del Settore "E" della Z.T.L. dei veicoli da trasporto cose con p.p.c. non superiore a 35 q.li anche nell'orario dalle 15 alle 16,30.

 

44 - Nella corsia riservata istituita nel tratto di B.GO S.FREDIANO compreso fra p.za Del Carmine e v.Serragli è consentito il transito ai veicoli in possesso di autorizzazione di transito Settore "E" del tipo:

Trasporto Merci: solo per attività con sede in quel tratto di strada.
Autorimessa: solo per autorimesse situate in quel tratto di strada.
Residenti: solo per chi abbia la residenza anagrafica in quel tratto di strada. Questo tipo di permesso darà diritto anche alla sosta nei parcheggi per residenti ivi ubicati.
Provvisori per lavori : solo per lavori che debbano essere effettuati in quel tratto di strada.

 

 

 

VIII - ITINERARI DI TRANSITO CONSENTITO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SETTORI "C" - "D"- "E":

 

A) B.GO S.FREDIANO (nel tratto p.zza Nerli. -p.za del Carmine) - P.ZZA DEL CARMINE - P.ZZA PIATTELLINA - V. ORTO. o in alternativa v. CAMALDOLI - P.ZZA TASSO

B) P.ZZA TASSO - V. DEL CAMPUCCIO (nel tratto p.za Tasso - v. Serragli) - V.SERRAGLI (tratto v. Campuccio - p.zza Calza) -P.ZZA CALZA.

C) P.ZZA E VIA DEL TIRATOIO - VIA DEL PIAGGIONE - P.ZZA DEL CESTELLO - LUNG.SODERINI (tratto p.zza Cestello - p.te Vespucci)

D) V.ORTI ORICELLARI (nel tratto fra v. Alamanni e v. Scala) - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v.Orti Oricellari e v.le Rosselli.

E) VIA SANTA CATERINA DA SIENA - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v. S.Caterina da Siena e v.le Rosselli).

F) VIA S.CATERINA D'ALESSANDRIA, P.ZZA INDIPENDENZA (carreggiata fra via S.Caterina d'Alessandria e v. Nazionale), VIA NAZIONALE (tratto fra p.za Indipendenza e via Guelfa), VIA GUELFA (nel tratto fra v.Nazionale e v.Panicale), VIA PANICALE (oppure v.Taddea, v.Rosina), P.ZZA MERCATO CENTRALE, VIA CHIARA, VIA NAZIONALE (nel tratto fra v.Chiara e v.Faenza), VIA FAENZA (nel tratto fra v.Zannoni e il v.le Strozzi).

G) V.MELEGNANO - B.GO OGNISSANTI (nel tratto compreso fra v. Melegnano e v. Il Prato) -V.ILPRATO.

H) LUNGARNO A.VESPUCCI nel tratto compreso fra p.za V.Veneto e il Ponte Vespucci. corsia lato fiume con direzione verso il ponte Vespucci

 

PER GLI ITINERARI A,B,e C è consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi pubblici a pagamento ubicati in p.za Cestello ,p.za Tasso e p.za della Calza nonché di coloro che hanno la necessità di recarsi presso le attività artigianali e commerciali presenti nel Settore "E". E' consentita la sosta per 30' negli spazi identificati con apposita segnaletica lungo tali itinerari.

 

NELL''ITINERARIO "F" è consentito il transito ai veicoli diretti al parcheggio sottostante il Mercato Centrale e al parcheggio ubicato nella piazza del Mercato Centrale.

 

NEGLI ITINERARI D ed E , è consentito il transito in uscita dalla Z.T.L. per i veicoli provenienti da v.Alamanni e p.za Stazione

 

NELL'ITINERARIO " G " è consentito il transito per i veicoli provenienti dal ponte Vespucci e diretti verso il p.le di Porta al Prato ed ai parcheggi ubicati lungo v. Il Prato.

 

NELL''ITINERARIO " H", oltre al transito di collegamento fra p.za V.Veneto e il ponte Vespucci, è consentito l'accesso e l'uscita per il parcheggio a pagamento ubicato fra v,Curtatone e v. Palestro e per la sosta libera sul lungarno stesso lato fiume.

 

IN TUTTI GLI ITINERARI E' CONSENTITO ALTRESI' IL TRANSITO PER ACCEDERE AD AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SI TROVINO SUGLI STESSI

 

NEGLI ITINERARI "C", "D" ED "E" oltre a quanto sopra è consentito il transito ai veicoli diretti agli spazi riservati alle FF.AA., Polizia, Procura e Tribunale dei Minorenni situati in p.za del Cestello, p.za del Tiratoio e v. della Scala

Per le autorimesse pubbliche e private situate lungo gli itinerari A,B,C,D,E,F,G e H sopra elencati, non sono rilasciate le autorizzazioni di transito del tipo di cui ai paragrafi 27 e 28 della presente ordinanza (Autorimessa).

 

 

 

IX - DISPOSIZIONI COMUNI:

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DI FOTOCOPIE DEI CONTRASSEGNI

 

45 - l'uso delle autorizzazioni in maniera difforme (transito in settore diverso da quello autorizzato, o su veicolo diverso, uso di fotocopia oppure sosta con veicolo che consente solo il transito, uso di permesso scaduto di validità, sosta con veicolo autorizzato solo al transito etc) oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S, darà luogo anche a sanzioni amministrative accessorie, quali il ritiro del contrassegno da parte dell'Agente accertatore, ed alla sospensione dello stesso per un periodo fino a sei mesi ed in casi di particolare gravità e recidività al raddoppio della sospensione ed infine alla revoca.

La sospensione potrà essere ridotta od annullata a discrezione dell'Amministrazione in seguito a documentata istanza in carta legale presentata dall'interessato.
L'uso di fotocopie, oltre alle sanzioni amministrative ed alla sospensione del permesso, comporterà anche l'invio della pratica alla Magistratura.
In particolare per le infrazioni sotto elencate saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:
- Per l'uso di fotocopie di permesso riportante più numeri di targa: sospensione di 6 mesi del permesso
- Per aver ottenuto un duplicato del permesso con denuncia di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del permesso denunciato smarrito o rubato: 6 mesi di sospensione
- Per uso su veicolo diverso: sospensione per 3 mesi. - se il veicolo su cui è usato il permesso ha le caratteristiche (tipo di veicolo , proprietà etc.) per essere iscritto sul permesso, e l'uso improprio è dovuto a cessione del vecchio veicolo, il permesso potrà essere immediatamente restituito dopo che è pervenuto all'Ufficio.
- Per transito e sosta in Settore diverso da quello autorizzato: sospensione di 1 mese.
- Per sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 1 mese.
Non potranno essere rilasciati permessi provvisori in sostituzione di permessi ritirati.
I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all'Ufficio.

 

 

 

46 - VALIDITA' AUTORIZZAZIONI

le autorizzazioni contrassegno previste ai seguenti punti:

Capo III paragr. 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24
Capo IV paragr.26,27,29 per i Settori "C" ed "E":
hanno validità biennale con scadenza negli anni dispari.
Le autorizzazioni contrassegno previste ai seguenti punti:
capo IV parag. 26,27,29 per i settori "A","B" e "D" :
hanno validità biennale con scadenza negli anni pari
Le autorizzazioni contrassegno previste al capo IV paragr.28 e al cap. III paragr.25 hanno cadenza annuale.
Tutti i permessi con scadenza alla fine dell'anno, (compresi quelli previsti al cap.IV punto 30 che recano la scadenza 31/12) sono automaticamente prorogati fino al 31 Gennaio dell'anno successivo.
Tutte le autorizzazioni contrassegno, escluse quelle per lavori, possono essere prorogate a partire dal 1° di Ottobre dell'anno di scadenza.
La proroga biennale della validità del contrassegno autorizzazione avverrà di norma con l'apposizione sullo stesso di una tagliando adesivo vidimato dalla Direzione Mobilità.
Tale operazione per i RESIDENTI, il cui registro anagrafico è tenuto dalla stessa Amministrazione comunale, è automaticamente effettuata d'ufficio, previo accertamento, con invio a domicilio a mezzo posta del tagliando adesivo. Perché questo sia possibile resta l'obbligo da parte dei titolari del permesso di comunicare la variazioni di indirizzo o dell'intestatario scheda (capo famiglia) del proprio nucleo familiare all'Ufficio permessi.
L'invio del tagliando a domicilio avverrà dal 1° Ottobre dell'anno di scadenza fino al 31/12 dello stesso anno. Se entro tale data i residenti non avranno ricevuto il tagliando di rinnovo per disguidi postali o altro, gli stessi dovranno recarsi di persona all'Ufficio Permessi per ritirarlo Tale operazione perché il permesso non perda di validità deve essere compiuta entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
Il rinnovo degli altri tipi di autorizzazione avverrà in seguito a domanda in carta legale corredata dei documenti richiesti al 1° rilascio ( o autocertificazioni).
In caso di cambiamento delle targhe dei veicoli riportate sul contrassegno, deve essere rilasciata una nuova autorizzazione.

 

47 - Su ogni autorizzazione contrassegno possono essere riportati più numeri di targa fino ad un massimo di 3.

 

48 - L'Amministrazione Comunale si riserva in casi eccezionali ed in seguito all'esame di documentata istanza di operare deroghe a quanto stabilito sul numero di autorizzazioni e sul tipo di veicoli stabiliti nei paragrafi precedenti.

 

49 - Il rilascio delle autorizzazioni contrassegno per trasporto merci, sia che si tratti di permessi con validità biennale che di permessi provvisori per lavori, è effettuato solo per veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo, e soggetto a particolari criteri restrittivi per il numero di permessi.

 

50 - Il comando della Polizia Municipale oltre alla Direzione Mobilità è delegato al rilascio delle autorizzazioni - contrassegno di cui ai punti 30, 38 e 40, secondo le indicazioni stabilite con circolare interna.

 

51 - L'orario di validità dei divieti di sosta, sosta consentita ai veicoli dei residenti, istituiti con precedenti ordinanze del Sindaco all'interno di tutti i Settori della Z.T.L. sarà il seguente: dalle ore 7,30 alle 20, restando in vigore anche dopo la cessazione del divieto di transito che rimane alle 18,30.

 

52 - Per ulteriore precisazione su quanto stabilito al cap.I punto 1 si precisa che è vietata la sosta nei parcheggi riservati ai Residenti nel Settore "A" ai veicoli:

- privi di contrassegno per la Z.T.L. ( quindi anche ciclomotori, motocicli, motocarri e quadricicli che hanno libero accesso alla Z.T.L.)

- muniti di contrassegno per la Z.T.L. con sosta consentita per altro Settore ( B,C,D,E) sia che siano stati rilasciati per Residenti o per lavori, compresi anche quelli per "Artigiano in riparazione d'urgenza" cap. III punto 23 e cap.IV punto 30.

Tali veicoli sono quindi soggetti a rimozione:

E' invece consentita la sosta anche nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A" ai veicoli: :

Si ricorda che anche i contrassegni per Residenti del Settore "A" sono privi di lettera di identificazione essendo validi per tutti i settori.

53 - La mancata esposizione in maniera ben visibile delle autorizzazioni sul parabrezza del veicolo in transito o in sosta in Zona Traffico Limitato. comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione

 


Settembre 1998


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