Scheda n° 27
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Normativa di riferimento
DPR n. 395/1988
C.m. n 130 del 21/04/2000, prot. 49479
CCNL del 29/11/2007 art. 4 comma 4
CIR del 11/07/2008
1. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato con nomina di supplenza annuale, su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico, sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno (dal 5 novembre per i 12 mesi successivi) e nel limite massimo del 3% della dotazione organica annualmente di fatto.
Hanno titolo altresì a beneficiare dei permessi in parola anche i supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno (125 ore).
Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenza temporanea breve, né i docenti con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominati su uno spezzone-cattedra/posto inferiore alla metà dell’orario cattedra/posto.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi di riconversione professionale o abilitanti organizzati dal MIUR, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (compresi SSIS, Cobaslid e sostegno), di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali o paritarie e per la durata legale dei corsi stessi.
Per i corsi universitari i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso di laurea.
3. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
4. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 3, la precedenza è accordata,
A parità di ogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.
5. Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare una domanda, redatta sul modulo ad hoc presente in rete civica “diritto allo studio personale docente” all’indirizzo: http://www.comune.firenze.it/modulistica/organizzazione/modulistica.htm.
nella quale dovrà essere dichiarato quanto segue:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) qualifica e sede di servizio;
c) regolare iscrizione al corso di studi prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi;
d) tipo di corso e relativa durata;
e) calendarizzazione dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
f) anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
g) se nell'anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio;
6. Il docente autorizzato a fruire dei permessi deve, con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Responsabile del servizio di appartenenza il calendario, anche plurisettimanale di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.
7. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel precedente comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 15 del C.C.N.L. del 2007.
8. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata in permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati, oppure giornalieri, utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati. Per le insegnanti della scuola dell'infanzia il permesso ad ore è fruibile solo nell'orario di compresenza.
9. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell'impegno lavorativo ridotto.
Iter procedurale:
La domanda, a pena di esclusione, deve essere autorizzata dal Dirigente del proprio servizio di appartenenza entro il 15 ottobre di ciascun anno. Ai fini della tempestività della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa o la data di spedizione della raccomandata.
Le dichiarazioni (concernenti l’iscrizione ai corsi, la partecipazione ai corsi stessi, il sostenimento degli esami, il conseguimento del titolo di studio) sono rese dai dipendenti mediante dichiarazione sostitutiva sotto la propria piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nelle quali devono essere indicati con la massima chiarezza i motivi della fruizione dei permessi con relative date ed orari nonché l’Istituto o l’Università e le sedi delle segreterie didattiche, di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire il controllo della veridicità della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, che potrà riguardare tutti i dipendenti interessati, da parte dell’Ufficio della struttura di appartenenza.
La Direzione Risorse Umane effettuerà controlli a campione sulle autodichiarazioni.