CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO
A seguito del
parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal Comitato di Settore
sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché della certificazione
della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio. Il giorno 1 aprile 1999, alle ore 9, ha
avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali, al termine del quale le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali.
PARTE PRIMA
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO I
ART.1
Campo di applicazione
-
Il presente CCNL si applica
al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui all'accordo quadro del 2
giugno 1998, dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività
assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli
enti locali in servizio presso le case da gioco.
-
Nel testo del presente
contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato,
integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396,
31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29
del 1993.
ART.
2
Durata, decorrenza
tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente
contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per
la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
-
Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto.
-
Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui
al comma 2.
-
Il presente contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
-
Per evitare periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
-
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione
di detta indennità, l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli
artt.51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
-
In sede di rinnovo biennale
per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato
accordo del 23.7.1993.
Titolo
II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
ART.
3
Obiettivi e strumenti
-
Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli
enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia
e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale
del personale.
-
Il predetto obiettivo
comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,
che si articola nei seguenti modelli relazionali:
-
contrattazione collettiva
a livello nazionale;
-
contrattazione collettiva
decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate
dal presente contratto;
-
contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più
enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica
dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL del
6.7.1995;
-
concertazione ed informazione.
ART.
4
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente
-
In ciascun ente, le parti
stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le
risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17.
-
In sede di contrattazione
collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
-
i criteri per la
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art.
15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina
prevista dallo stesso articolo 17.
-
i criteri generali relativi
ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi
di incremento della produttività e di miglioramento della qualità
del servizio;
-
i criteri generali delle
metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed
i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità
di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
-
le fattispecie, i criteri,
i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi
relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e),
f), g);
-
i programmi annuali e
pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione
e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
-
le linee di indirizzo
e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro,
per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi
i lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività
dei dipendenti disabili ;
-
implicazioni in ordine
alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche
e della domanda di servizi;
-
le pari opportunità,
per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR
19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile
1991, n. 125;
-
i criteri delle forme
di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera
k);
-
le modalità e le
verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art.22;
-
le modalità di
gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto
dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93;
-
criteri generali per le
politiche dell'orario di lavoro.
-
La contrattazione collettiva
decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'art.
16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999:
-
Fermi restando i principi
dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art.3,
comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2,
lett. d), e) , f) ed m).
-
I contratti collettivi
decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto
a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma
5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
ART.
5
Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
-
I contratti collettivi
decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione
decentrata integrativa con cadenza annuale.
-
L'ente provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma
1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10,
comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
-
Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto.
-
I contratti collettivi
decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi.
-
Gli enti sono tenuti a
trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
-
I contratti decentrati
stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino
alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo decentrato
integrativo di cui al presente articolo.
ART.
6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
-
La contrattazione collettiva
decentrata integrativa, nel caso di enti di minori dimensioni demografiche,
nonché le IPAB prive di dirigenza, può svolgersi a livello
territoriale sulla base di protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto e l'ANCI e l'UNCEM, da definirsi in sede
regionale o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi
ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali.
A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti
sindacali.
-
I protocolli devono precisare:
-
la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica;
-
la composizione della
delegazione sindacale;
-
la procedura per l'autorizzazione
alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale,
ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli
di bilancio, con i vincoli di cui all'art.5.
-
Gli Enti che aderiscono
ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti,
le modalità per la formulazione degli atti di indirizzo.
ART.
7
Informazione
-
L'ente informa periodicamente
e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli
atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il
rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva
delle risorse umane.
-
Nel caso in cui si tratti
di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere
preventiva.
-
Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti
le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione
tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione
e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11,
comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
del 2 giugno 1998.
-
Nei casi di cui all'art.
19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante
della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle
materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.
ART.
8
Concertazione
-
Ciascuno dei soggetti
di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7,
può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.
La concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma
2, del CCNL. stipulato il 31.3.1999 e per le seguenti materie:
-
articolazione dell'orario
di servizio;
-
calendari delle attività
delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
-
criteri per il passaggio
dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni
legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
-
andamento dei processi
occupazionali;
-
criteri generali per la
mobilità interna;
-
definizione dei criteri
per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni
che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
-
La concertazione si svolge
in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di
ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti
si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
-
La concertazione si conclude
nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti.
CAPO II
I soggetti sindacali
ART.
9
Soggetti sindacali
nei luoghi di lavoro
-
I soggetti sindacali nei
luoghi di lavoro sono:
-
le rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
-
gli organismi di tipo
associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art.
10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
-
I soggetti titolari dei
diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art.10,
comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli
previsti dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART.10
Composizione delle
delegazioni
-
Ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art.
6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza,
i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
-
Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta:
-
dalle R.S.U;
-
dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente
CCNL.
-
Gli enti possono avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
CAPO III
Procedure di raffreddamento
dei conflitti
ART. 11
Clausole di raffreddamento
-
Il sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata
le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
PARTE SECONDA
TITOLO
III
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART.
12
Incrementi tabellari
-
Gli stipendi tabellari
derivanti dalla applicazione dell'art. 1 del CCNL del 16.7.1996 sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
-
A seguito della attribuzione
degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti
correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione
di cui al CCNL del 31.3.1999, sono rideterminati secondo le indicazioni
delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
-
Sono confermate l'indennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità
negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione
del presente contratto.
ART.
13
Effetti dei nuovi
stipendi
-
Nei confronti del personale
cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli
incrementi di cui all'art. 12 hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione
del trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennità premio
di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
-
Salvo diversa espressa
previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli incrementi dello stipendio tabellare
previsti dall'art.12 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti
sugli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
-
Al personale della ex
ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato,
negli attuali importi, nell'ambito della retribuzione individuale di anzianità,
il compenso riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
ART.
14
Lavoro straordinario
-
Per la corresponsione
dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti
possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore
a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma
2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione
dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente
eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle
regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995
e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare
le disponibilità dell'art.15.
-
Le risorse di cui al comma
1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da
specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività,
ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità
di fronteggiare eventi eccezionali.
-
Le parti si incontrano
a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per
individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile
riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei
servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate
nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del
personale.
-
A decorrere dal 31.12.1999,
le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni
di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite
massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato
in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione
al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
-
E' consentita la corresponsione
da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per
legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del
comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse
ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario
ordinario di lavoro.
ART.
15
Risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
-
Presso ciascun ente, a
decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della
nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma
5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere
le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza
e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
-
gli importi dei fondi
di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995,
e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e
costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche
delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della
l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera
a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle
ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti
interessati;
-
le eventuali risorse aggiuntive
destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.
32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel
rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
-
gli eventuali risparmi
di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo
la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL.
del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di
utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente,
salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
-
le somme derivanti dalla
attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
-
le economie conseguenti
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996
e successive integrazioni e modificazioni;
-
i risparmi derivanti dalla
applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
-
l'insieme delle risorse
già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico
differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
-
dalle risorse destinate
alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art.
37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
-
da una quota degli eventuali
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del
personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente
allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al
finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett.
c); la disciplina
della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi
gli accordi di miglior favore;
-
un importo dello 0,52
% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione,
del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a
valere per l'anno successivo;
-
le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.
17
-
le somme connesse al trattamento
economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
-
gli eventuali risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui
all'art.14.
-
per le Camere di commercio,
in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello
stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
-
In sede di contrattazione
decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione,
a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma
1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del
monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
-
La disciplina prevista
dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti
degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale,
per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato.
-
Gli importi previsti dal
comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo
a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità
di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione
e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate
dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività
e di qualità.
-
In caso di attivazione
di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.
6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
ART.
16
Norme programmatiche
-
A decorrere dall' 1 giugno
1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata
integrativa possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive
disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà
gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti
dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le parti del presente
CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro
il mese successivo alla data della sua stipulazione.
-
Salvo diversa disciplina
eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere
dall'1.1.2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun
percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio
del percorso dello stesso.
ART.
17
Utilizzo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
-
Le risorse di cui all'art.15
sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei
livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni
e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione
di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali
e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo
dei risultati.
-
In relazione alle finalità
di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
-
erogare compensi diretti
ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi,
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno
di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo
e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di
cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;
-
costituire il fondo per
corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999;
l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse
di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in
tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione
economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
-
costituire il fondo per
corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina
dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori
dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della
determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli
enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art.
8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico
il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo
stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11
del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche
per quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
-
il pagamento delle indennità
di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno,
festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt.
11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR
268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990
e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
-
compensare l'esercizio
di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte
del personale delle categorie A , B e C;
-
compensare l'eventuale
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione
la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;
compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area
delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8
a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000
lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata
la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art.
2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione
integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere
delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti
dalla presente lettera.
-
incentivare le specifiche
attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).
-
incentivare, limitatamente
alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di
specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di
attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett.
n), destinate in via esclusiva a tali finalità.
-
Le risorse di cui al comma
2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della
indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL
del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava
alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito
di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL
del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione
eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
-
Le risorse del fondo di
cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici
spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema
di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7,
comma 2 del CCNL del 31.3.1999.
-
Le somme non utilizzate
o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente
esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
-
Gli istituti previsti
dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione
della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL,
restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse
dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del
modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL
del 31.3.1999
-
Al fine di incentivare
i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97
e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento
e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono
prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato
dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità
di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di
bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate
alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
ART.
18
Collegamento
tra produttività ed incentivi
-
La attribuzione dei compensi
di cui all'art.17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata
ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero
secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria
verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo
la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.19
Finanziamento degli
oneri di prima attuazione
-
Agli oneri derivanti dalla
riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12,
comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale
delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del
16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico
accessorio per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.
-
Agli oneri derivanti dal
pagamento delle prime tre mensilità degli incrementi tabellari previsti
dall'art.12, comma 1, del presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999,
si fa fronte con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti
hanno già destinato alle spese per il trattamento economico del
personale per l'anno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni,
e senza necessità di ulteriori integrazioni.
ART.
20
Disposizioni particolari
per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative
-
La disciplina dell'art.
18 della legge 109/1994 e dell'art. 69, comma 2, del DPR 268/1987, trova
applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle
funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del
CCNL del 31.3.1999.
-
Nelle IPAB che risultino
privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10
si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il
valore economico della retribuzione di posizione può variare da
un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti
delle risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c).
ART.
21
Disapplicazione
di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento
economico
-
Nelle ipotesi di disapplicazione,
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni
ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità
e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti
nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza
viene mantenuta ad personam.
-
I risparmi di spesa conseguenti
alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione
di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano
le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche
di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.
-
La disciplina dei commi
1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato
nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale
ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità,
comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990
ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
TITOLO
IV
ART.
22
Riduzione di orario
-
Al personale adibito a
regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione
plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL
del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei
servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione
di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati
con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi.
-
I servizi di controllo
interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito delle competenze loro attribuite
dall'art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti
siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando
eventuali situazioni di scostamento.
-
La articolazione delle
tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995
è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di
contrattazione di cui all'art. 4.
-
Le parti si impegnano
a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali
modifiche legislative riguardanti la materia.
ART.
23
Sviluppo delle
attività formative
-
Le parti concordano nel
ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli
apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale,
che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del
ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione
professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari
del cambiamento. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno,
perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova
cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia
e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più
elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera
di tutto il personale.
-
Per il perseguimento delle
finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di
favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare
alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio,
anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il
vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai
processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità
a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo
1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle
finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno
all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione
e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al
riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
-
In sede di contrattazione
collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma
2 può essere destinata alle finalità previste dall'art. 35
bis, comma 5, del D.Lgs. 29/93.
-
Gli enti di minori dimensioni
demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art.
6 possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.
TITOLO
V
NORME
FINALI E TRANSITORIE
ART.
24
Norma di rinvio
-
Le parti si impegnano
a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del
presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione delle procedure
di conciliazione in sede sindacale nonché quelle di arbitrato relative
alle controversie individuali di lavoro.
-
Le parti si impegnano
altresì a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di
stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione
dei seguenti istituti:
-
forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni e dall'art. 4 della legge 191/98, in coerenza con i principi
desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro
privato.
-
il trattamento di fine
rapporto e la previdenza complementare con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
-
l'integrale rispetto di
quanto disposto dal D.lgs 124/1993, dalla L. 335/95, dalla l. 449/97 e
loro successive modificazioni ed integrazioni in favore del personale assunto
dall'1.1.1996 nonché di quello che abbia optato per l'applicazione
della stessa disciplina;
-
la trasformazione dell'indennità
premio di fine servizio in TFR; le trattenute attualmente operate ai lavoratori
ai fini dell'indennità premio di fine servizio; la quota del TFR
da destinare alla previdenza integrativa; la possibilità di erogare
anticipazioni sul TFR;
-
modalità di finanziamento
della previdenza complementare;
-
turni, rischio, maneggio
valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità
ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio,
ivi compreso quello del personale educativo degli asili nido;
-
nell'assoluto rispetto
della quantità dei servizi erogati e senza aggravi di costo, l'orario:
-
del personale docente
delle scuole materne; del personale docente, di sostegno e per attività
integrative delle scuole di ogni ordine e grado;
-
del personale educativo
degli asili nido;
-
dei docenti della formazione
professionale dipendenti dagli enti del comparto;
-
le problematiche del personale
dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio
e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale
anteriormente alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche successivamente,
a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche
funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell'art. 7, comma
5, del CCNL del 31.3.1999;
-
il completamento della
disciplina delle mansioni superiori prevista dall'art. 56 del D. Lgs. n.
29/93, per la parte demandata alla contrattazione;
-
il trattamento economico
del personale in distacco sindacale
-
Le parti si impegnano
a ridefinire entro il 30.4.1999 la regolamentazione di tutti gli altri
istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro
per i quali si applica, in via transitoria, l'art.26.
ART.
25
Monitoraggio e
verifiche
-
Per l'approfondimento
di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali,
possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali
ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte
in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995,
svolgono i compiti previsti dal presente comma.
-
La composizione degli
organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
-
Le Regioni, l'ANCI, l'UPI,
l'UNIONCAMERE, l'UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere
la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma
1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o
ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto
finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale
nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie
individuali.
ART.
26
Disposizioni transitorie
e particolari
-
In via transitoria e fino
alla completa attuazione di quanto previsto nell'art.24, la regolamentazione
di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 29/93 degli istituti e delle
materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto,
stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta
nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti
del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983.
-
Fino all'attuazione di
quanto previsto dall'art.24, resta confermata la disciplina delle indennità
previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37
nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 .
-
Il personale degli enti
del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni,
della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza
Unificata, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la
titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento
economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di
pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione
decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza
anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di
missione.
-
Nella stipulazione dei
contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorative
delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART.
27
Norma di collegamento
alla legislazione regionale.
-
I richiami alle disposizioni
dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi
nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.
ART.
28
Disapplicazioni
-
Dalla data di stipulazione
del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione
del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti
del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili
in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in
particolare, le seguenti disposizioni:
-
artt. 22, comma 1, 33,
escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate
al DPR 333/90;
-
artt. 10, 21, escluso
comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
-
allegato A al DPR 347/83
ed al DPR 665/84;
-
art. 10, 27 del DPR 347/83;
-
art. dal 3 all'8 e dal
10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
-
artt. 27 bis, dal 31 al
34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del
16.7.1996;
-
artt. 35 e 36 del CCNL
del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996,
con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
-
artt. 2, 3, 4 e 5 del
CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell'art.4 continua ad applicarsi
al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
-
art.16, comma 3, della
legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21,
del presente CCNL.
-
Dalla data di cui al comma
1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in
esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili
con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
TABELLA
A
|
AUMENTI MENSILI
|
CATEGORIE |
POSIZIONI
ECONOMICHE |
Dal 01.11.1998
|
Dal 01.07.1999
|
ex
- VIII livello |
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
ex
- VII livello |
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
ex
- VI livello |
Categoria C
|
42.000
|
35.000
|
ex
- V livello |
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
ex
- IV livello |
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
ex
- I - II - III livello |
Categoria A
|
36.000
|
30.000
|
TABELLA
B
CATEGORIE E POSIZIONI
ECONOMICHE dal 01.11.1998
CATEGORIA
D
|
D1
18.719.000
|
D2
1.900.000
|
D3
23.915.000
3.296.000
|
D4
1.733.000
|
D5
2.000.000
|
|
CATEGORIA C
|
C1
16.275.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
CATEGORIA B
|
B1
13.345.000
|
B2
536.000
|
B3
14.889.000
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
CATEGORIA A
|
12.129.000
|
400.000
|
503.000
|
500.000
|
|
|
TABELLA
C
CATEGORIE E POSIZIONI
ECONOMICHE DAL 01.07.1999
|
|
D2
1.900.000
|
Categoria
D
|
D1
19.259.000
|
D5
2.000.000
|
|
Categoria
C
|
C1
16.695.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
Categoria
B
|
B1
13.741.000
|
B2
536.000
|
B3
15.285.000
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
Categoria A
|
A1
12.489.000
|
A2
400.000
|
A3
503.000
|
A4
500.000
|
|
|
Dichiarazione
congiunta n°1
Le parti, in sede di confronto
per la definizione dell'intesa di cui all'art. 16 del presente CCNL, s'impegnano
ad analizzare la situazione degli enti in condizione di deficit strutturale,
anche in relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
Dichiarazione
congiunta n°2
Le parti concordano che
nell'ambito delle iniziative per l'individuazione e collocazione dei profili
professionali, in sede di attuazione della disciplina sul nuovo sistema
di classificazione del personale, devono essere espressamente definiti
e valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli
Enti nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione
congiunta n° 3
Le parti sottolineano
la necessità che gli enti provvedano ad un sollecito adempimento
del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e
41 del D.Lgs. 77/95 relativamente all' istituzione dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì,
che il perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come
fonte di responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti
dei benefici economici connessi a tale ritardo.
Dichiarazione
congiunta n° 4
Le parti concordano sull'opportunità
che gli enti assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per
dare effettiva applicazione alla disciplina sull'EURO (moneta unica europea)
con riferimento all'erogazione del trattamento economico del personale.
Dichiarazione
congiunta n° 5
Le parti, in sede di confronto
per la stipulazione del CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano
ad individuare una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa
a partire dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
Dichiarazione
congiunta n° 6
per
la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini
nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto
nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze
sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere
all'impegno delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, che
ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998 la Carta
di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti firmatarie
si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e a
richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti
siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed
in particolare della Convenzione 1138 sull'età minima, inserendo
apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano
il principio dell'assoluto rispetto delle singole normative nazionali contro
il fenomeno dello sfruttamento dei minori.
