A seguito del parere favorevole espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del comparto Regioni-Autonomie Locali sul testo dell’accordo relativo al CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999 nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente,
prof. Carlo Dell’Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni
e confederazioni sindacali:
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"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel": |
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DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA
MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
INDICE GENERALE
Titolo I Flessibilità del Rapporto di Lavoro
Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 2 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 3 Contratto di formazione e lavoro
Art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 Contratto a termine
Art. 8 Mansioni superiori
Titolo II Cause di
sospensione del rapporto
Art. 9 Servizio militare
Art.10 Assenze per malattia
Art.10 bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio
Art.11 Aspettativa per motivi personali
Art.12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.13 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.14 Cumulo di aspettative
Art.15 Diritto allo studio
Art.16 Congedi per la formazione
Art.17 Congedi dei genitori
Art.18 Congedi per eventi e cause particolari
Titolo III Disposizioni
particolari
Art.19 Pari opportunità
Art.20 Periodo di prova
Art.21 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.22 Turnazioni
Art.23 Reperibilità
Art.24 Trattamento per attività prestata in giorno festivo-riposo compensativo
Art.25 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art.26 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.27 Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
Art.28 Patrocinio Legale
Titolo IV Personale
dell’Area di Vigilanza
Art.29 Disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
Titolo V Personale
delle scuole
Art.30 Personale docente delle scuole materne
Art.31 Personale educativo degli asili nido
Art.32 Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
Art.32 bis Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
Art.33 Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
Art.34 Personale docente dei centri di formazione professionale
Titolo VI Trattamento
Economico
Art.35 Retribuzione di posizione per l’area della vigilanza
Art.36 Indennità maneggio valori
Art.37 Indennità di rischio
Art.38 Lavoro straordinario
Art.38 bis Banca delle ore
Art.39 Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
Art.40 Bilinguismo
Art.41 Trattamento di trasferta
Art.42 Trattamento di trasferimento
Art.43 Copertura assicurativa
Art.44 Trattenute per scioperi brevi
Art.45 Mensa
Art.46 Buoni pasti
Art.47 Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
Titolo VII Norme Finali
Art.48 Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla Contrattazione decentrata integrativa
Art.49 Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art.50 Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Art.51 Disapplicazioni
Art.52 Nozione di retribuzione
Art.53 Struttura della busta paga
Art.54 Messi notificatori
Art.55 Attività sociali, culturali e ricreative
Art.56 Diritto di assemblea
Art.57 Decorrenza degli effetti del Contratto
Allegato A tabelle
I.I.S. per le diverse categorie del personale
Dichiarazioni congiunte
e verbali
Dichiarazioni congiunte
da n.1 a n. 20
Dichiarazione a verbale
CSA
Dichiarazione a verbale
DI.C.C.A.P.
Dichiarazione a verbale
CONF.S.A.L.
TITOLO I
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO
DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali.
Art.1
Disciplina sperimentale
del telelavoro
TITOLO II
Cause di sospensione del
rapporto
Art.9
Servizio militare
1. Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente:
1. All’art. 22 del CCNL del 6.7.1995 è aggiunto il seguente comma 4:
Art.18
Congedi per eventi e
cause particolari
TITOLO III
Disposizioni particolari
Art.19
Pari opportunità
Art.20
Periodo di prova
1. L’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
Art.21
Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche
TITOLO IV
Personale dell’area di vigilanza
Art.29
Disposizioni speciali
per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
SPECIALISTA DI VIGILANZA
DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
(profilo professionale
indicativo)
Possiede buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado d’esperienza pluriennale, con frequente necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d’appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale.
Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, s’occupa dell’istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell’area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale e locale.
TITOLO V
Personale delle scuole
Art.30
Personale docente delle
scuole materne
Art.35
Retribuzione di posizione
per l’area della vigilanza
1. Nel testo dell’art.20 del CCNL sottoscritto in data 1.4.1999 è inserito il seguente comma :
Art.38
Lavoro straordinario
TITOLO VII
Norme Finali
Art.48
Requisiti per l’integrazione
delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa
Art.53
Struttura della busta
paga
Art.56
Diritto di assemblea
ALLEGATO
A
Tabelle indennità
integrativa speciale per le diverse categorie
(valori in lire annui
lordi per 12 mensilità, cui va aggiunta la 13^mensilità)
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti convengono che per
il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per l’equo
indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti
attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla
disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Con riferimento al comma
5 dell’art.29, le parti si danno reciprocamente atto che la verifica selettiva
ivi prevista è finalizzata esclusivamente all’accertamento della
sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 dell’art.29, lett. a) e
b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti si impegnano a verificare
entro il 31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio
con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982
e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le parti, inoltre, convengono
che, per i dipendenti delle CCIA in servizio alla data di entrata in vigore
del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano
confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni
e del D.I. 20.4.1995 n.245, relativamente agli istituti dell’indennità
di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti
attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina
del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti si danno atto che
per l’anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell’uso delle risorseper
la progressione economica all’interno della categoria, ferma restando la
impraticabilità di ulteriori progressioni nella categoria interessata,
in caso di superamento dei vincoli di cui all’art.16, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al riallineamento al valore
medio di categoria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Con riferimento all’art.4
del CCNL dell’1.4.1999, le parti ritengono che gli enti, nell’ambito della
propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le modalità
di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla categoria
A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria C, purché
in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6
Le parti s’impegnano, relativamente
alle turnazioni, a verificare la praticabilità del passaggio ad
una forma di retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 7
In relazione a quanto previsto
dall’art.48 del presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta,
anche articolata per regioni, province, comuni e camere di commercio, che
l’ARAN consegna alle organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s’impegnano
ad avviare e proseguire il relativo negoziato con continuità per
arrivare alla stipulazione dell’accordo entro il 15.11.2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8
Le parti, tenuto conto dei
refusi presenti nell’art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero
tradursi in un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi
prevista, concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti
i casi in cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano
eccedenti rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo
6, la percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5,
già citato, che al comma 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 9
Con riferimento all’art.7,
comma 12, del presente contratto le parti concordano nel ritenere che il
riferimento, ivi contenuto, all’art.2, comma 2, della legge n.230/1962
deve considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto è
all’art.2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 10
Le parti concordano nel ritenere
che la dizione "trattamento fondamentale" contenuta nell’art.9, comma 5,
del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di
retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 11
Al fine di consentire una
corretta applicazione della disposizione dell’art.16, comma 6, del presente
contratto, le parti concordano nel ritenere che la frase "non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma 2" rappresenta un refuso e
che pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell’istituto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 12
Al fine di evitare ogni possibile
dubbio circa la effettiva portata applicativa dell’art.24, comma 1, del
presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione
ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente
che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50%
della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 13
In riferimento a quanto previsto
dall’art.17, comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere
che il trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo nell’ipotesi
di astensione obbligatoria prevista dall’art.4 della legge n.1204/1971
ma anche in quella dell’art.5 della stessa legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 14
Le parti concordano nel ritenere
che in tutti i testi contrattuali l’espressione "Monte salari annuo……"
deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto,
i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi
a carico dell’ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 15
Le parti concordano nel ritenere
che la dizione " competenze fisse e periodiche" utilizzata nell’art.6,
comma 9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell’art.52,
comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 16
Le parti concordano nel ritenere
che la dizione "trattamento tabellare iniziale" utilizzata nell’art.50
deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma
2, lett. a).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 17
Le parti concordano nel ritenere
che, ai fini dell’applicazione dell’art.42, comma 2, la nozione di mensilità
ivi richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui
all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 18
Le parti concordano di esaminare
eventuali problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina
del personale delle case da gioco e del Comune di Campione d’Italia in
sede di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte
economica 2000-2001. In tale sede sarà affrontata anche la tematica
relativa al libretto sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 19
In relazione alle previsioni
dell’art.35, del presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni
possibile dubbio interpretativo, confermano che l’indennità prevista
dall’art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare
applicazione, con le modalità ivi previste, nei confronti del personale
dell’area di vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa
ai sensi dell’art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 20
In relazione a quanto disposto
dalla lett.a), comma 1, dell’art.29 del presente CCNL, le parti precisano,
con riferimento alla definizione di "responsabile del servizio complessivo
dell’intera area di vigilanza", che la predetta disciplina contrattuale
si possa applicare anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un’autonoma
area di vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa,
formata da più addetti, sia inserita all’interno di una struttura
più ampia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
C. S. A.
COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO
Il C.S.A., prendendo atto della necessità di concludere la lunga ed estenuante trattativa riguardante le cosiddette "code contrattuali", che finora ha penalizzato duramente i lavoratori del Comparto e che da più di un anno attendono idonee soluzioni ai numerosi Istituti contrattuali in discussione, responsabilmente decide di sottoscrivere l’accordo.
Nel contempo, comunque, non può non evidenziare la sua contrarietà ad accettare le proposte formulate soprattutto in merito al personale della vigilanza e delle scuole.
Per il primo si manifesta piena insoddisfazione, in quanto la disposizione di cui all’art.29 appare illegittima e lesiva degli interessi degli Istruttori Direttivi. Inoltre analoga disposizione non è stata prevista per altri profili professionali dell’area Tecnico-Amministrativa in possesso degli stessi requisiti richiesti per il personale di vigilanza.
Per il personale della Scuola
si rileva che si è completamente ignorato quanto è già
stabilito dalle vigenti norme legislative in tema di autonomia e di parità
scolastica, anzi in modo incoerente ed arbitrario si sono volute ristabilire
norme arretrate ed obsolete dei vecchi contratti, contro l’attuale importante
tendenza di modernizzazione delle Istituzioni scolastiche al passo con
l’Europa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
DI. C. C. A. P.
Dipartimento Camere di
Commercio - Autonomie Locali – Polizia Municipale
S. N. A. L. C.C. – Fe.
N. A. L. – S. U. L. P. M.
Coordinamento Nazionale
Questa O.S. vista la nuova formulazione dell’art.41 relativamente alle "code contrattuali", nel ribadire la necessità di una più chiara definizione in relazione all’applicabilità delle norme in esso contenute, lamenta il mancato riconoscimento della figura di Comandante/Responsabile del Servizio che in ogni caso, andrebbe ricondotta nella fascia apicale dell’Ente di appartenenza.
Lamenta altresì il mancato riconoscimento di quanti, sia pur inquadrati quali "Istruttori" a seguito dell’art.21, comma 6, D.P.R. 268/87, non vedono riconosciuta la professionalità raggiunta a causa dell’esclusione prevista dal comma 1, lettera C dell’art. 41.
Per dette figure il Sindacato si riserva di attuare idonee procedure volte al riconoscimento dei diritti acquisiti.
Infine non riconosce, quale
equa collocazione quella insita nel comma 8, dell’art.41 che non prende
atto della giusta collocazione giuridica di quanti in esso previsti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Di.C.C.A.P.
S.N.A.L.C.C. – Fe.N.A.L.
– S.U.L.P.M.
Coordinamento Nazionale
Il DICCAP tenuto conto che nel presente contratto compare la firma della confsal, confederazione non rappresentativa nel comparto regioni – enti locali ai sensi dell’art.47 bis del d.lgs.29/1993, evidenzia che è in corso una ulteriore azione per il riconoscimento della USAE quale soggetto confederale di riferimento di questo Dipartimento.
Per tale motivo il DICCAP disconosce le scelte della Confsal nella presente contrattazione essendo portatrice di interessi di una sua nuova federazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza dei profili di illegittimità della delegazione trattante di parte sindacale, oggetto di impugnativa da parte della scrivente organizzazione sindacale.
Roma lì 14 settembre
2000
DICHIARAZIONE A VERBALE
CONF.S.A.L.
Nel sottoscrivere l’accordo relativo alle code contrattuali per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, la CONF.S.A.L. ritiene che l’art.30, relativo al personale docente delle scuole materne, non sia rispettoso delle norme sancite dalla Legge n.62 del 10 marzo 2000 per la realizzazione della parità scolastica, né tiene conto della profonda trasformazione in atto in materia di istruzione nel paese con l’acquisizione dell’autonomia gestionale ed organizzativa della singola scuola.
In particolare la CONF.S.A.L., nell’evidenziare la mancata volontà di realizzare quanto già contenuto nel DPR 347 e nel contratto di lavoro, precedente al quadriennio 1998/2001, si riserva nello specifico ogni azione per l’effettiva omogeneizzazione del personale docente delle scuole materne comunali all’omologo profilo professionale delle scuole statali.