CCNL
comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente - revisione
del sistema di classificazione professionale
PARTE
GENERALE
CAMPO
DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
ART.
1
Oggetto
e campo di applicazione
-
Il presente
contratto disciplina il sistema di classificazione professionale del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello
con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto
Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo del 2 giugno 1998, dal Comune
di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate
dalle regioni nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio
presso le case da gioco.
-
Nel testo
del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, come
modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997,
n.396, 31 marzo 1998, n.80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come
D.Lgs.n.29 del 1993.
ART.
2
Obiettivi
-
Il presente
contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità
degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della
professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali.
-
Le parti,
conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità
professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le
esigenze di efficienza degli enti.
-
Alle finalità
previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi
sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.
PARTE
I
CLASSIFICAZIONE
ART.
3
Il
sistema di classificazione del personale
-
Il sistema
di classificazione è articolato in quattro categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C e D.
Per
il personale della categoria D è prevista la istituzione di una
area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8
e ss.
-
Ai sensi
dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n.
80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto
professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni
equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto
del contratto di lavoro.
-
L'assegnazione
temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore
costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa,
fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4
dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n.
80 del 1998.
-
Le categorie
sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che
descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento
delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
-
I profili
descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della
categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni
profili relativi a ciascuna categoria.
-
Gli enti,
in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali
non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi
rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto
delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle
mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.
-
Nell'allegato
A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la
individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle
stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili
professionali ai fini di cui all'art. 13.
ART.
4
Progressione
verticale nel sistema di classificazione
-
Gli enti
disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come
modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo
conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie
di cui all'allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale
finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore
del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della
dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso
dall'esterno.
Analoga
procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti
vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, riservando
la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili
professionali delle medesime categorie.
Gli
enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi
delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei
profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente
dall'interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente
articolo.
Alle
procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione
del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente
previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle
norme vigenti.
Anche
i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante
accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
Il
personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito
delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è
soggetto al periodo di prova.
ART.
5
Progressione
economica all'interno della categoria
-
All'interno
di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che
si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale,
di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.
-
La progressione
economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili
nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:
-
per i
passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di
valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione
al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
-
per i
passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari
iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono
integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
-
per i
passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari
iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti,
alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale,
anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati
alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno
e alla qualità della prestazione individuale;
-
per i
passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché
per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina
dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al
precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto
del:
-
diverso
impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento
ai rapporti con l'utenza;
-
grado
di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità;
-
iniziativa
personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro.
ART.
6
Sistema
di valutazione
-
In ogni
ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni
e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica
di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei
dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente
comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art.
16, comma 2.
ART.
7
Norma
di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
-
Il personale
in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito,
con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con
la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti
alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento
(tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo
le prescrizioni della allegata tabella C.
-
Il trattamento
economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del comma 1,
indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e assorbe le voci
retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui
all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.
-
Il personale
della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza
1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data
di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione
dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell'indennità
di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996.
-
Il personale
dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali,
inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con
decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza
dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la
attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente
riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma
1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni.
-
A seguito
della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza di cui al
comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione
alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^ qualifica
funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
-
Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente
considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle
norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni
non ancora concluse alla data indicata nel comma 1.
-
All'onere
derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell'art.
12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui all'art. 2, comma 2, del
CCNL 16.7.1996. Le ulteriori disponibilità dello stesso articolo
2, comma 2, del CCNL 16.7.1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni
del CCNL 1998-2001.
ART.
8
Area
delle posizioni organizzative
-
Gli enti
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
-
lo svolgimento
di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
-
lo svolgimento
di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione
correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione
ad albi professionali;
-
lo svolgimento
di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza
e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
-
Tali posizioni,
che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con
l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995,
possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito
in conformità alle regole di cui all'art. 9.
ART.
9
Conferimento
e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
-
Gli incarichi
relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti
per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di
criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono
essere rinnovati con le medesime formalità.
-
Per il
conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni
ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi
da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della
capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della
categoria D.
-
Gli incarichi
possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato,
in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi.
-
I risultati
delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti
gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale
in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione
positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione
di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere
alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono
in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito
dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona
di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la
revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
-
La revoca
dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10
da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato
nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo
di appartenenza.
-
La disciplina
del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in
vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno
ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato
le seguenti innova-zioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione
dello stesso CCNL:
-
attuazione
dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt.
3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
-
ridefinizione
delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;
-
istituzione
e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
ART.
10
Retribuzione
di posizione e retribuzione di risultato
-
Il trattamento
economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni
di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla
retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la
disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
-
L'importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad
un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun
ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto
a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
-
L'importo
della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo
del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta
a seguito di valutazione annuale.
-
Il valore
complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può
essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle
indennità assorbite ai sensi del comma 1.
ART.
11
Disposizioni
in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
-
I Comuni
privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà
di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998
e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi
bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti
cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi
formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente
definito e adottato.
-
I Comuni
di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di
posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma
classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art.
10.
-
Nel caso
in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la
disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati
nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla
disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore
economico della relativa retribuzione di posizione può variare da
un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per
tredici mensilità.
-
Nei Comuni
tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei
servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica,
limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni,
la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt.
8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
ART.
12
Norme
finali e transitorie della parte I
-
L'inserimento
nel nuovo sistema di classificazione in conformità del presente
CCNL deve risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in
servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 6.7.1995.
In
caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi
dell'art. 4 gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito
ai sensi della L. 152/97.
-
Sono portati
a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione
del presente contratto. I vincitori sono automaticamente collocati nel
nuovo sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella tabella
C, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza
della nuova posizione acquisita a seguito dell'espletamento del concorso
o della selezione.
-
Fino al
31.12.2001, la progressione economica di cui all'art. 5 del personale dei
profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni
economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino
all'acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente,
ai valori B4 e D3.
-
In sede
di prima applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio tengono conto
anche dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'Unioncamere
e dalle OO.SS., previa verifica tra i soggetti che lo hanno stipulato.
PARTE
II
Trattamento
economico e sistema di finanziamento
ART.
13
Trattamento
economico
-
Il trattamento
tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è
indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica
iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e
D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale
corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati
nelle posizioni B3 e D3.
-
La progressione
economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5
si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel
comma 1, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti
alle posizioni successive risultanti dalla tabella B.
ART.
14
Finanziamento
del sistema di classificazione
-
Le procedure
selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi delle vigenti disposizioni,
nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane
e di reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili
nei bilanci degli enti.
-
Per il
finanziamento della progressione all'interno delle categorie di cui all'art.
5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10,
gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art. 9, comma 6, alla
costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo 1998-2001,
il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli oneri
derivanti dalla progressione economica all'interno della categoria, dovrà
individuare anche idonei strumenti per il controllo della spesa e per stimolare
la selettività della stessa progressione prevedendo l'individuazione
di valori massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna
categoria e le regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
-
In attesa
della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il finanziamento della
progressione economica all'interno delle categorie di cui all'art. 5 confluisce,
dalla data di stipulazione del presente CCNL, l'insieme delle risorse già
destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data,
del livello economico differenziato.
-
Le condizioni,
le procedure e gli adempimenti necessari per l'incremento del fondo di
cui al comma 3 e per la effettiva costituzione del fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10, formano
oggetto di organica disciplina nell'ambito del CCNL per il quadriennio
1998-2001.
ART.
15
Norme
finali e transitorie di inquadramento economico
-
Al personale
assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene attribuito il trattamento
tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria
cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell'art.
13, comma 1.
-
In caso
di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili
di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento
tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il
trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale,
il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella
successiva progressione economica.
-
Al personale
proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto
resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione
di provenienza.
PARTE
III
Relazioni
sindacali
ART.
16
Relazioni
sindacali
-
In attesa
di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione
collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie
di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995,
sono integrate dalle seguenti:
-
completamento
ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della
categoria di cui all'art. 5, comma 2;
-
modalità
di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento
della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali
di cui all'art. 14.
-
Nell'ambito
della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede
di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che
le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali
devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina
delle seguenti materie:
-
svolgimento
delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
-
valutazione
delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
-
conferimento
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica;
-
metodologia
permanente di valutazione di cui all'art. 6;
-
individuazione
delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione
economica interna alla categoria di cui all'art. 5;
-
individuazione
dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
-
attuazione
delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art.
14, comma 2.
Le procedure
di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un
confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione.
PARTE
IV
Norme
finali
ART.
17
Norma
programmatica
-
Il CCNL
del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere la deferibilità
delle controversie individuali in materia di classificazione a collegi
di conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
-
Il CCNL
del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere regole più flessibili,
anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, in favore
degli enti che presentano condizioni di gestione economica e finanziaria
coerenti con parametri di riferimento predeterminati ed accertati in sede
di consuntivo dell'esercizio finanziario o che, pur non presentando pienamente
tali condizioni, abbiano comunque conseguito un significativo avvicinamento
ai predetti parametri.
ART.
18
Disposizione
finale
-
La disciplina
dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art. 12, trova applicazione
anche nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo dal
1° gennaio 1998 e la data di stipulazione del presente CCNL; per il
personale comunque assunto successivamente al 1°gennaio 1998, l'efficacia
della stessa disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di
lavoro.
ALLEGATO
A
DECLARATORIE
CATEGORIA
A
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate
da:
-
Conoscenze
di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola
dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
-
Contenuti
di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
-
Problematiche
lavorative di tipo semplice;
-
Relazioni
organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra
pochi soggetti;
Esemplificazione
dei profili:
-
lavoratore
che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi
compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede,
inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali
interventi di natura complessa.
-
lavoratore
che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere
tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso
e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono
alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA
B
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate
da :
-
Buone
conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione
specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
-
Contenuto
di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto
a più ampi processi produttivi/amministrativi;
-
Discreta
complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili;
-
Relazioni
organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione
dei profili:
-
lavoratore
che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti
utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura
nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta
in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi
e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
-
lavoratore
che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico
quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o
che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di
vista operativo altro personale addetto all'impianto.
-
lavoratore
che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature
degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e
preparazione dei lavori.
Appartengono,
ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla
cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni
o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Ai
sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la
disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere
ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale
è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA
C
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate
da :
-
Approfondite
conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale,
con necessità di aggiornamento;
-
Contenuto
di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi/amministrativi;
-
Media
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
-
Relazioni
organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni
organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni
con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione
dei profili:
-
lavoratore
che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti
con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
-
lavoratore
che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico
e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti
di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo,
la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono,
ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
esperto
di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale,
educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra
di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo
del registro delle imprese.
CATEGORIA
D
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate
da :
-
Elevate
conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
-
Contenuto
di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati
relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
-
Elevata
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra
unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni
esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,
e negoziale.
Esemplificazione
dei profili:
-
lavoratore
che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati
in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione
degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
-
lavoratore
che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività
di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione
e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
-
lavoratore
che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo,
delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e
consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
-
lavoratore
che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione
di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente,
comportanti un significativo grado di complessità, nonché
attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore
di competenza.
Fanno
parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure
professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo,
avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività
socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista
pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili,
specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore
metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche
delle Province.
Ai
sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la
disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere
ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale
è fissato nella posizione economica D3.