Scheda n° 1
CONTROLLI PRENATALI
Normativa di riferimento
Art. 7 del D.Lgs. 25/11/96 n° 645
Art. 14 del D. Lgs. 151/2001
Art. 12 c. 1 C.C.N.L. del 24/7/2003
Art. 19 c. 14 C.C.N.L. del 24/7/2003
Le insegnanti gestanti, con contratto a tempo indeterminato e determinato, hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Iter procedurale:
Per la fruizione di tali permessi le insegnanti presentano al Responsabile del
Servizio di appartenenza apposita istanza, concordando con l'ufficio le modalità
operative compatibili alle esigenze di servizio, e successivamente la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di inizio e termine
di effettuazione degli esami o della visita specialistica.
Resta inteso che i
suddetti permessi coprono il tempo strettamente necessario per l'effettuazione
degli esami o delle visite specialistiche richieste, al termine delle quali
la dipendente è tenuta a riprendere servizio. Si precisa altresì
che nel computo dell'assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni,
alla dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal
luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.
Trattamento economico:
Intera retribuzione.
Normativa di riferimento:
Art. 17 D. Lgs. N° 151/2001
Art. 12 c. 2 C.C.N.L. del 24/7/2003
Art. 19 c. 14 C.C.N.L. del 24/7/2003
L'interdizione anticipata
dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l'inizio dell'astensione
obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall'Ispettorato del
Lavoro con specifico provvedimento.
L'astensione dal lavoro dell'insegnante, con contratto a tempo indeterminato
e determinato, decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne
è condizione essenziale.
Iter procedurale:
L'insegnante è tenuta a comunicare l'assenza dal servizio al Responsabile
del Servizio di appartenenza all'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno
in cui si verifica.
Nei tre giorni successivi
la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta
rilasciata dall'Ispettorato circa la presentazione della richiesta di interdizione
anticipata dal lavoro, in attesa di ricevere copia del provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro.
Trattamento Economico
e previdenziale:
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina dei cui all'art. 17, comma
8 del C.C.N.L. 24/7/2003.
Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
L'insegnante con contratto
a tempo determinato collocata in congedo per interdizione anticipata, ha diritto
per tutta la durata dell'astensione all'intera retribuzione, anche dopo la scadenza
del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.
Tale periodo è utile ai fini pensionistici con la precisazione che dopo
la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro continuano
solo gli effetti pensionistici con esclusione di quelli ai fini del TFR.
Se l'interdizione anticipata coincide in tutto o in parte con il periodo estivo,
l'insegnante conserva il diritto di prendere le ferie durante la sospensione
delle lezioni nell'anno scolastico successivo.
Normativa di riferimento
Capo III D. Lgs. n°151/2001
Art. 12 del C.C.N.L. 24/7/2003
Art. 19 c. 14 del C.C.N.L. 24/7/2003
Circ. INPS n° 43/2000, n° 53/2000, n° 109/2000 e n° 133/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
La durata complessiva del
congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata
in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi
successivi.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi
di astensione obbligatoria previsti. Vale a dire che i giorni non goduti prima
del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-partum ed
il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
Per avvalersi di tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in
servizio presentando un certificato medico che attesti la sua idoneità
a riprendere il lavoro.
Eventuali giorni di assenza per malattia che intervengano in tale periodo saranno
considerati come congedo per maternità computabili nel periodo complessivo
spettante.
E' considerato parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza avvenuta a decorrere dal 180° giorno dall'inizio della
gestazione.
Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni
di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi
di cui al primo capoverso. Vale a dire che il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità
ante-partum e non riduce il periodo post-partum.
L'insegnante è tenuta a presentare entro trenta giorni idonea documentazione
attestante la data del parto.
All'insegnante è concessa la possibilità di continuare a lavorare
fino all'ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di
astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente. Per avvalersi
di tale facoltà l'insegnante dovrà presentare idonee certificazioni
rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
e dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l'esercizio di tale opzione non
è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.
Si sottolinea che in mancanza dei suddetti certificati medici non può
essere permesso all'insegnante di rimanere in servizio al fine di non incorrere
nelle responsabilità previste dalla legge.
Eventuali giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo di flessibilità
dell'astensione obbligatoria interrompono la flessibilità stessa e sono
considerati come giorni di congedo per maternità e, come tali, non verranno
calcolati dopo il parto come giorni di congedo ancora da fruire.
Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio
è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità
o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare
le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una
dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell'art.47 della D.P.R. 28/12/2000
n° 445.
Iter procedurale:
L'insegnante, tramite la segreteria del servizio di appartenenza, dovrà
presentare istanza al Responsabile del Servizio, almeno 5 giorni prima dell'inizio
dell'assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data
presunta del parto.
L'insegnante che intende
avvalersi dell'opzione di flessibilità dovrà far pervenire Responsabile
del Servizio all'inizio del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata
del certificato rilasciato dal ginecologo, al fine di poter effettuare la visita
presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi
di legge previsti, la nascita del figlio. Entro lo stesso termine, in caso di
aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall'inizio
della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante
il mese di gravidanza al momento dell'aborto e la data in cui questo si è
verificato. L'interruzione di gravidanza, in questo caso, è considerata
come parto, pertanto, alla lavoratrice spetta un congedo di 3 mesi. In caso
di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze
sono considerate a tutti gli effetti malattia.
Trattamento economico
e previdenziale:
Intera retribuzione
per l'intero periodo.
Tale periodo è
computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
Se l'astensione obbligatoria
coincide in tutto o in parte con il periodo estivo, l'insegnante conserva il
diritto di prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni nell'anno
scolastico successivo.
Alle lavoratrici con
rapporto di lavoro part-time spetta l'intero periodo (5 mesi) anche per la parte
non cadente nel periodo lavorativo.
L'insegnante con contratto
a tempo determinato collocata in congedo di maternità, ha diritto per
tutta la durata dell'astensione obbligatoria all'intera retribuzione, anche
dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.
Tale periodo è utile ai fini pensionistici con la precisazione che dopo
la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro continuano
solo gli effetti pensionistici con esclusione di quelli ai fini del TFR.
Alla supplente che
non assume servizio perché in astensione obbligatoria, spetta comunque
il trattamento economico.
La possibilità di
fruire dei tre mesi di astensione dal lavoro di cui all'art. 16 comma 1 - lettera
c) del D. Lgs. 151/2001 è estesa ai genitori adottivi o affidatari, i
quali potranno avvalersene alternativamente, a condizione che il bambino/a non
abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età.
Diversamente da quanto previsto per il padre naturale, l'astensione obbligatoria
compete al padre adottivo anche in caso di rinuncia della madre adottiva lavoratrice
autonoma o subordinata, oltre che in caso di affidamento esclusivo al padre
ed in caso di morte, grave infermità, o abbandono della stessa madre.
Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale il diritto suddetto compete, giusto quanto
previsto dall'art.39 quater lettera a) della legge n° 184/83, a condizione
che si tratti di "minore" e quindi fino al compimento del 18°
anno di età.
In caso di adozione o affidamento
preadottivo internazionali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire
di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta
indennità né retribuzione. (art. 27 c. 2 e art. 31 c. 2 D. Lgs.
151/2001).
La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Ente
autorizzato a curare la procedura di adozione.
I riposi (c.d per allattamento)
possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella
misura di due ore al giorno se l'orario di lavoro giornaliero è almeno
di 6 ore e di una se l'orario stesso è inferiore a 6 ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa
alla madre, nei seguenti casi:
a) quando i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre;
Tale diritto non è
riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria
o facoltativa.
Unica eccezione è il caso del padre lavoratore che può fruire dei riposi giornalieri anche nei tre mesi post parto quando la madre è libera professionista, lavoratrice autonoma ecc….
Nell'ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi
anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente"
ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc
; è
invece da escludere un diritto del padre ai riposi in questione quando la madre
non svolga alcuna attività lavorativa, salvo l'ipotesi che la stessa
risulti affetta da grave infermità.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo spettanti durante il primo anno
di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il
limite complessivo, possono essere fruite anche dal padre contemporaneamente
alla madre.
Le ore aggiuntive (2 ore o 1 ora a seconda dell'orario giornaliero di lavoro)
possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione facoltativa
della madre.
Iter procedurale:
L'insegnante, tramite la segreteria del servizio, dovrà presentare istanza
al proprio Responsabile.
Nel caso di raddoppio
delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che
venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore;
nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti,
è necessaria l'attestazione del datore di lavoro dell'altro genitore
circa i periodi di riposo effettuati.
Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è
necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre
lavoratrice per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal
padre. Nel caso la madre sia lavoratrice dipendente, la suddetta dichiarazione
dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa
Trattamento economico:
Intera retribuzione.
Il diritto ai riposi di
cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari
entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria
(sentenza corte costituzionale n. 104 del 1/04/2003)
In caso di adozione o affidamento di minori, anche non gemelli, entrati in famiglia
anche in date diverse, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio
delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali, entro il primo anno
dall'ingresso del minore in famiglia.
4.2. riposi per i genitori di figli minori con handicap in situazione di gravita’
Ai sensi dell'art. 33 della
legge 104/92, come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000, è
data ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità,
anche se adottivi o affidatari, la possibilità di fruire, in alternativa
al prolungamento dell'astensione facoltativa (oggi detta "congedo parentale"),
di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, a condizione che
questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il diritto a tali
riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l'altro ne sia escluso
(perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività
lavorativa ecc
).
Le ore giornaliere
di riduzione di orario sono da rapportare alla durata dell'orario di lavoro
e pertanto, come nel caso dei riposi per allattamento, la riduzione è
di 2 ore se l'orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere e di 1 ora
se l'orario è inferiore a 6 ore.
Fino ad un anno di
età i riposi coincidono con quelli dell'art. 39 del D. Lgs. 151/2001
(allattamento) e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto.
In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare l'astensione
facoltativa. Se invece la madre utilizza l'astensione facoltativa, il padre
non può fruire di tali permessi.
In sostanza, quindi,
il beneficio è fruibile - in alternativa al prolungamento dell'astensione
facoltativa - a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno
di età del bambino.
In questo periodo
gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori,
ma l'utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l'altro possa
godere contemporaneamente della "normale" astensione facoltativa prevista
dall'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 eventualmente ancora spettategli.
Normativa di riferimento:
Capo V del D.Lgs.
26/3/2001 n° 151
Artt. 12 e 19 c. 14 C.C.N.L. 24/72003
Artt. 26 -27-36-37 D. Lgs. 151/2001
Art. 39 quater legge 184/83 (come modificata dalla legge n° 476/98)
Art. 33 legge n° 104/92
Circ. Dip. F.P. n° 14 del 16/11/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
Circ. INPS n° 53/2000 e n° 133/2000
Oggetto: Circ. INPS n° 97/2001
Il diritto di astenersi
dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall'art.
32 del D.Lgs. n°151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che nei primi otto anni di vita di ciascun
bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo,
continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre,
dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche
frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete
ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:
a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
b) per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi.
Nel caso ci sia un solo
genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi
utilizzabili comunque entro l'8° anno di età del bambino.
I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.
Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente
ed il padre la può utilizzare anche durante il periodo di astensione
obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa
beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall'art. 39 del D.Lgs.
151/2001.
Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito
(7 mesi) anche se la madre ne sia esclusa.
I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di
fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dall'effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo
si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto
di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non
costituiscono "effettivo ritorno al lavoro".
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore
che ne fruisce.
Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time
di tipo non orizzontale il suddetto congedo spetta per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi.
Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e
complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi
eventualmente fruiti prima dell'attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del
congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.
Iter procedurale:
Ai fini della fruizione,
anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre
o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda al Responsabile
del Servizio, con l'indicazione della durata, almeno 15 giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione; farà fede al riguardo la data
di registrazione della domanda presso il protocollo dell'ufficio di appartenenza.
La domanda può
essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché
sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
In presenza di particolari
e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del
suddetto termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Nel caso in cui l'altro
genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che venga da questi
fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47
e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativa agli eventuali periodi di congedo
parentale fruiti ed alla corrispondente retribuzione percepita.
Qualora l'altro genitore
sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto
a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n° 455/2000 e sotto sua responsabilità
penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, che l'altro non ha diritto
a fruire del congedo parentale.
Il personale a tempo
determinato, fermi restando gli altri adempimenti procedurali, dovrà
allegare alla domanda di congedo parentale una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante
gli eventuali periodi di astensione utilizzati in precedenza da entrambi i genitori.
Nel caso in cui il
dipendente, nell'anno precedente, abbia percepito un reddito individuale inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, lo stesso è
tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 455/2000 nella
quale attesti, sotto sua responsabilità penale, in caso di dichiarazione
falsa o mendace, il reddito imponibile percepito nell'anno di riferimento, onde
poter fruire del trattamento economico più favorevole previsto dall'art.
34 del D. Lgs. 151/2001.
Trattamento economico
e previdenziale:
A) fino al 3° anno di
vita del bambino:
un periodo massimo
di 6 mesi, (in caso di parto plurimo 6 mesi per ciascun figlio) computato complessivamente
tra i due genitori, è così retribuito:
ulteriori periodi:
B) dal 3° all'8°
anno di vita del bambino:
i periodi di astensione facoltativa usufruiti dopo il 3° anno fino al compimento
dell'8° sono retribuiti come ai sopraindicati punti 1) e 2)
Al di fuori dei primi sei mesi di cui al precedente punto A), tutti i restanti
periodi di congedo parentale, indipendentemente dal reddito individuale, sono
coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo come valore retributivo
il 200 % del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento (art. 35 D. Lgs. 151/2001).
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di
servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano
la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
N.B. - Ai fini
del calcolo del congedo parentale cui ciascun genitore ha diritto fino all'8°
anno di vita del bambino, nel rispetto dei limiti generali ed individuali fissati
dal D. Lgs. 151/2001, concorrono per intero tutti i periodi in precedenza utilizzati
fin dalla nascita del bambino stesso.
C) Personale a tempo determinato:
stesso trattamento previsto ai punti A) e B).
La contribuzione figurativa,
nel caso di periodi senza alcuna retribuzione, rende utile il servizio ai fini
previdenziali con esclusione degli effetti sul TFR
5.1 astensione facoltativa in caso di adozione o di affido
Ai sensi dell'art. 36 -
comma 1 del D.Lgs.n° 151/2001 le nuove disposizioni sul congedo parentale
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
I limiti, sia individuali
che complessivi, nonché tutte le disposizioni e le modalità previste
per l'utilizzo del congedo parentale da parte dei genitori naturali sono estese
anche ai genitori adottivi o affidatari, con le seguenti precisazioni:
5.2. congedo parentale per genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità
Fermo restando il diritto
a fruire del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, l'art.
33 - 1° comma della legge n° 104/92 consente ai genitori, anche adottivi
o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità di prolungare
l'astensione dal lavoro, con indennità pari al 30% della retribuzione,
fino al compimento del 3° anno di età del figlio o della figlia disabile,
a condizione che questi non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il prolungamento del
congedo parentale alternativo all'utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti
previsti dal 2° comma dello stesso art. 33, è riconosciuto al genitore
lavoratore anche qualora l'altro non ne abbia diritto.
L'autorizzazione a
fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la
dipendente del verbale di visita medico-legale per l'accertamento dell'handicap,
effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste
dall'art. 4 della legge n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap
grave del bambino/a interessato.
La possibilità
per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in
cui termina virtualmente - e può o meno coincidere con l'avvenuto godimento
effettivo - il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall'art.
32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto
all'astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può
fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo
"teorico" di astensione - 7 mesi - decorrente dalla fine dell'astensione
obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000).
Qualora ambedue i
genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente
del prolungamento del congedo parentale; l'utilizzo di tale beneficio da parte
di un genitore non esclude invece che l'altro possa godere allo stesso tempo
della "normale" astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente
ancora spettantegli.
Tali periodi di astensione
dal lavoro sono retribuiti al 30%, sono computati nell'anzianità di servizio,
comportano la riduzione delle ferie e della 13^ mensilità e sono coperti
da contribuzione figurativa.
Normativa di riferimento
Capo VII del D.Lgs.
n°151/2001
Artt. 12 e 19 c. 14 C.C.N.L. 24/7/2003
Art. 6 legge n° 903/77
Art. 39 quater legge n° 184/83, come modificato dalla legge n° 476/98
Ad entrambi i genitori,
anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto, alternativamente,
di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni
di età senza limiti temporali.
Nell'ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall'art. 12 - 5° comma
del C.C.N.L. 24/7/2003, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza
interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori.
In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all'anno solare
ma ai singoli anni di vita del figlio.
I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita
comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano
all'interno dei periodi stessi.
Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa
fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo
alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio.
Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato
alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l'anno di riferimento presso
altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva
di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°
445.
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato,
interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte
del genitore.
Iter procedurale:
Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa
comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare al Responsabile del Servizio
di appartenenza una specifica richiesta corredata dal certificato medico rilasciato
da un pediatra del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, comprovante
la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestanti che l'altro
genitore, se anch'esso lavoratore dipendente, non è assente dal lavoro
negli stessi giorni per il medesimo motivo oppure dichiarare la diversa situazione
lavorativa del coniuge.
Trattamento economico
e previdenziale:
Durante le malattie che dovessero verificarsi nei primi tre anni di vita del
bambino spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni
di assenza retribuita, anche in presenza di parti gemellari.
Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza
assegni ma sono computate nell'anzianità di servizio.
Anche se per tali
assenze non è corrisposta la retribuzione, resta valido il diritto alla
contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.
Lo stesso trattamento economico e normativo è previsto per il personale
a tempo determinato.
Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età,
in caso di malattia del bambino, ciascun genitore ha diritto, per ciascun figlio,
a cinque giorni lavorativi all'anno di permesso senza assegni ugualmente utili
ai fini dell'anzianità di servizio. Per il personale a tempo determinato
tale diritto è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva
di notorietà circa il congedo già utilizzato allo stesso titolo
nell'anno di riferimento.
Per le assenze relative a tale periodo, dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore
e la lavoratrice hanno diritto ad una copertura contributiva ridotta, così
come previsto per l'astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore
retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento.
Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità
di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l'intera
retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
La contribuzione figurativa rende utile il servizio ai fini pensionistici ma
non ai fini del TFS e TFR.
6.1. congedi per malattia del bambino in caso di adozione o di affido
Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del bambino
di età non superiore a sei anni. Quindi, se il bambino, al momento dell'adozione
o dell'affido, ha meno di sei anni, i genitori possono fruire fino al compimento
di tale età di un numero indefinito di congedi per malattia figlio. Mente
successivamente, e precisamente fino al compimento dell'ottavo anno, ciascuno
di essi, alternativamente, può astenersi solo per 5 giorni all'anno.
Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso
del minore in famiglia, e comunque non oltre il sesto anno di età dello
stesso, spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni
di assenza retribuita.
Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza assegni ma sono computate
nell'anzianità di servizio.
Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno diritto ad astenersi
dal lavoro anche durante le malattie che dovessero verificarsi successivamente,
fino al compimento dell'8° anno di età, nel limite di 5 giorni lavorativi
all'anno per ciascun genitore.
Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è
fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel
limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno di età,
nel limite previsto di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, sono
senza assegni ma sono computate nell'anzianità di servizio.
Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l'esercizio dei suddetti
diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze
dei genitori naturali.
6.2. congedi per malattia o assistenza ai figli minorenni con handicap in situazione di gravita’
Il prolungamento dell'astensione
facoltativa o l'utilizzo dei riposi giornalieri fino al compimento del 3°
anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità non impedisce
ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di fruire nello stesso periodo
dei permessi in caso di malattia del bambino (cfr. art. 33 - comma 4 legge 104/92),
nei limiti e con le modalità previste ai precedenti punti 6. e 6.1 rispettivamente
per i genitori naturali e per i genitori adottivi.
Dal 3° all'8° anno gli stessi genitori hanno diritto, oltre al congedo
individuale di 5 giorni all'anno senza assegni per la malattia del bambino,
ad un permesso retribuito di tre giorni mensili utilizzabili complessivamente
fra i genitori, come previsto dall'art. 33 - comma 3 della citata legge n°
104/92.
Lo stesso permesso di 3 giorni mensili può essere utilizzato fino al
compimento del 18° anno di età del figlio, prescindendo da qualsiasi
altra condizione diversa dal perdurare dell'handicap grave.
Oltre i 18 anni, tale permesso spetta ad uno dei genitori solo a condizione
che vi sia convivenza oppure assistenza continuativa ed esclusiva.
Per quanto riguarda l'aspetto retributivo e contributivo dei permessi per le
malattie fino al compimento di otto anni di età si richiama quanto previsto
al precedente punto 6.
Normativa di riferimento
Art. 17 CCNL Scuola
24/7/2003
Art. 19 CCNL Scuola 24/7/2003
Il dipendente a tempo indeterminato,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute
nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere
consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi,
previa richiesta dello stesso dipendente di essere sottoposto a visita medica,
tramite la Commissione medica di verifica territoriale, al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Al termine dei suddetti periodi di conservazione del posto, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento presso l'organo sanitario competente, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può a domanda essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale.
L'Amministrazione può disporre, attraverso l'ASL competente per territorio,
il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin
dal primo giorno di assenza. Il controllo non è disposto se il dipendente
è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare all'indirizzo
comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni
o accertamenti specialistici, nonché per altri giustificati motivi che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione al Servizio Scuola dell'infanzia . Uff. Assenze Tel. 2625603-602
per le insegnanti di scuola materna e alla U.O.C. Amministrativa I.T.I. per
gli insegnanti dell'Istituto L. da Vinci.
Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso
dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di
3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione
(a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc
) alla segreteria del Servizio
di appartenenza, anche nel caso di soggiorno all'estero, precisando l'indirizzo
ove può essere reperito, al fine di consentire all'Amministrazione di
effettuare eventuali controlli.
L'effetto sospensivo delle ferie decorrerà dalla data di ricevimento
della suddetta comunicazione da parte della Direzione competente, a condizione
che ciò avvenga entro le ore 10 antimeridiane; qualora la comunicazione
pervenga oltre tale ora, la sospensione delle ferie decorrerà dal giorno
successivo (salvo il caso di ricovero ospedaliero).
Non è possibile concedere un periodo di malattia per l'effettuazione
di cure termali, a meno che le stesse non si configurino come cura immediatamente
indispensabile e non procrastinabile, nell'ambito di una malattia già
in atto, da effettuarsi rigorosamente nel periodo di assenza per malattia certificata.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre assimilabili (come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni
di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i
giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.
Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare
una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. o struttura
Convenzionata, da cui, risulti che l'assenza dal servizio sia dovuta ad una
condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede
il ricorso di terapie salvavita.
In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.
Si ricorda, inoltre, che in nessun caso è ammesso il frazionamento delle
giornate di malattia.
In caso di assenza per accertamenti diagnostici, cure fisiche, specialistiche,
odontoiatriche ed interventi analoghi, essa è considerata assimilabile
a malattia solo in presenza di certificazione medica che ne indichi la prognosi.
Altrimenti il lavoratore deve utilizzare uno dei tre giorni di permesso retribuito
uno dei 6 giorni di ferie concedibili al di fuori dei periodi di sospensione
dell'attività didattica.
Iter procedurale:
Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne
comunicazione al Responsabile del Servizio di appartenenza all'inizio dell'orario
di lavoro del primo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento, precisando
l'indirizzo ove può essere reperito.
Lo stesso obbligo
vige in caso di prosecuzione della malattia.
Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità
di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è
tenuto a darne preventiva comunicazione al al Servizio Scuola dell'infanzia
. Uff. Assenze Tel. 2625603-602 per le insegnanti di scuola materna e alla U.O.C.
Amministrativa I.T.I. per gli insegnanti dell'Istituto L. da Vinci.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o
a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria
della propria Direzione il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
La segreteria della Direzioni Istruzione e dell'I.T.I. L. da Vinci, controllano
il rispetto dei suddetti termini, segnalando a chi di dovere eventuali inadempienze
Il certificato medico può essere redatto sia su moduli INPS che su carta
intestata del medico curante o del medico specialista della patologia in corso.
In caso di ricovero ospedaliero, è sufficiente la certificazione rilasciata
dalla struttura sanitaria.
In caso di malattia iniziata all'estero, ad esempio durante il periodo di ferie,
il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è
direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all'Unione Europea. Nei
casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve
essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di
lingue non europee, dall'autorità consolare territorialmente competente.
In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione
l'Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi
di accertare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che
risultasse rilasciata da soggetti non abilitati.
La malattia, a meno che non sia diversamente indicato sul certificato medico,
decorre dalla data di rilascio del certificato.
Nel caso in cui l'assenza per malattia sia causata da colpa di un terzo (ad
es. per incidente stradale), il dipendente è tenuto a darne tempestiva
notizia al Servizio Trattamento Economico della Direzione Organizzazione, utilizzando
l'apposito modulo, fornendo i dati della compagnia di assicurazione del terzo,
onde consentire all'Amministrazione di procedere ad eventuali azioni di rivalsa
nei confronti della stessa compagnia.
Il dipendente provvederà altresì ad informare la compagnia assicurativa
circa il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione e si asterrà
da effettuare transazioni che comprendano le competenze ad esso corrisposte
dall'Amministrazione comunale durante il periodo di assenza.
L'accertata inosservanza di quanto sopra sarà motivo di attivazione di
un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente e dell'automatico
recupero delle somme allo stesso corrisposte dall'Amministrazione per il periodo
di assenza.
N.B. Il personale della Direzione Istruzione dell'I.I. L. da Vinci, addetto
al riscontro delle eventuali inosservanze od irregolarità nelle certificazioni
mediche presentate dai dipendenti a giustificazione delle assenze dovrà
svolgere tutti gli adempimenti in materia con la massima riservatezza, nel rispetto
di quanto previsto dall decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Trattamento Economico
e previdenziale:
In relazione al triennio di riferimento, calcolato partendo a ritroso dall'inizio
dell'ultimo episodio morboso, nel periodo di conservazione del posto spetta
la seguente retribuzione (comprensiva anche della retribuzione professionale
docenti ed del v compenso individuale accessorio):
Normativa di riferimento
Art. 20 CCNL Scuola
24/7/2003
In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo
già previsto per la malattia dall'art. 17 del CCNL Scuola 24/7/2003 (18
mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.
Qualora l'assenza
dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto
idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo di appartenenza,
l'Ente, compatibilmente con la disponibilità in pianta organica, può
utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell'ambito
della stessa categoria, oppure, previo consenso del dipendente stesso, anche
in mansioni proprie del profilo professionale riconducibile alla categoria inferiore,
come previsto dall'art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.
Fermo restando quanto
previsto dalle norme contrattuali di riferimento, per l'ulteriore periodo di
assenza dal servizio non spetta alcuna retribuzione.
Iter procedurale:
Il dipendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio "in itinere"
è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria del Servizio
di appartenenza, producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso
o del proprio medico.
Le certificazioni
mediche dovranno essere sempre in originale e, in caso di prolungamento dell'infortunio,
i periodi certificati dovranno susseguirsi cronologicamente senza soluzione
di continuità, a meno che la scadenza del certificato coincida con un
giorno festivo.
Restano immutati gli
adempimenti previsti a carico delle Direzione Istruzione e della Segreteria
dell'ITI L. da Vinci, sia per la denuncia di ogni infortunio all'I.N.A.I.L.
ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza, sia per quanto concerne l'invio
dei certificati relativi all'eventuale prolungamento dell'infortunio medesimo.
Dopo un periodo di
assenza per infortunio il dipendente, al suo rientro in servizio, dovrà
presentare un certificato medico attestante la chiusura dell'infortunio medesimo.
Trattamento economico
e previdenziale:
Nell'ambito dei 36
mesi per i quali è prevista la conservazione del posto, durante le assenze
dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17 - comma 8, lettera a) del C.C.N.L.
Scuola 24/7/2003 comprensiva della retribuzione professionale docenti.
Qualora l'assenza per infortunio si prolunghi oltre il suddetto limite, al dipendente
non spetta alcuna retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione
figurativa e quindi è utile ai fini pensionistici ma non ai fini del
TFR e TFS.
Normativa di riferimento:
Art. 67 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957
Iter procedurale:
Il lavoratore deve presentare istanza, tramite la propria Direzione, alla Direzione
Organizzazione, unitamente copia del provvedimento dell'autorità Militare
indicante la data di inizio del servizio militare o del periodo di richiamo.
Al rientro in servizio
il dipendente è tenuto a presentare alla stessa Direzione Organizzazione
copia del congedo o altra certificazione dell'Autorità Militare dalla
quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso è terminato
Trattamento economico:
Durante l'assenza
per servizio militare o per servizio sostitutivo civile non spetta alcuna retribuzione.
Al dipendente richiamato alle armi l'Amministrazione comunale corrisponderà
l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione
militare e quello di base in godimento presso l'Amministrazione stessa.
Il servizio militare di leva è reso utile ai fini pensionistici a domanda
del dipendente e senza oneri per lo stesso (L. 274/91). Ai fini della liquidazione
per il servizio prestato a cavallo del 30/1/87 o successivamente, è reso
utile, a domanda, del dipendente senza onere per il dipendente. Prima di tale
data è reso utile con onere a carico del dipendente.
1) Per i primi due mesi spetta, oltre allo stipendio, anche la normale retribuzione quale militare trattandosi di congedo straordinario previsto dall'art. 50 della L. 113/1954 e dall'art. 38 del D.P.R. n. 3/1957
normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del 24-7-2003
Artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957
Al personale docente, che
ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente
con le esigenze organizzative o di servizio, un'aspettativa per esigenze personali
o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per
una durata complessiva di un anno continuativo in un quinquennio.
Ove fra un periodo e quello successivo intercorra un tempo lavorativo superiore
a sei mesi, l'aspettativa si rinnova, incontrando un ulteriore limite di dodici
mesi. In ogni caso non potrà essere superato il limite massimo di trenta
mesi in un quinquennio.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di
servizio.
Tale aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui
all'art. 3 , comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988 ed al personale di cui al comma
3 dell'art. 19 del CCNL del 24/07/03, limitatamente alla durata dell'incarico.
Iter procedurale:
L'istanza, motivata e documentata, deve essere presentata all'Amministrazione,
tramite il Servizio di appartenenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dell'assenza, previo nulla-osta del dirigente di riferimento circa la concedibilità
dell'aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.
L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese. Trascorso tale
termine, senza che sia intervenuta la decisione dell'Amministrazione, la domanda
deve essere considerata come respinta. L'Amministrazione ha facoltà,
per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda,
di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
Trattamento economico
e previdenziale:
Durante i periodi di aspettativa
non spetta alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa non è
computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza
e di previdenza (non è utile ai fini del TFR e TFS).
Dal 1/1/1997, secondo quanto disposto dal D.Lgs 184/97, il dipendente può
riscattare il periodo di aspettativa ai soli fini pensionistici (non TFR, TFS)
tramite riscatto oneroso.
Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del
24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94
Art. 2 legge 13/8/84 n° 476 per il dottorato di ricerca
Art 5 legge 30/11/89 n° 398 per le borse di studio
Art. 52 comma 57 L.448/2001
Circolare INPDAP n° 11 del 12/3/2003
Il dipendente a tempo indeterminato
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84,
oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89,
è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni
per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione in carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dipendente può chiedere di conservare il trattamento economico, previdenziale,
e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica d'appartenenza
nel caso in cui non sia prevista la borsa di studio oppure anche nel caso in
cui si rinunci a questa. In tal caso, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro non può cessare per volontà del
dipendente nei due anni successivi, pena la restituzione degli importi corrisposti.
Iter procedurale:
L'insegnante interessato
dovrà presentare istanza all'Amministrazione unitamente a copia della
certificazione rilasciata dall'Università o dall'istituto di istruzione
universitario attestante l'ammissione al corso o il conferimento della borsa
di studio e la loro durata.
Durante il periodo
di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro
in servizio presenterà idonea certificazione attestante la frequenza
ai corsi o la regolare fruizione della borsa di studio per tutta la durata dell'aspettativa.
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE:
Senza retribuzione
salvo i casi nei quali l'insegnante richiede la conservazione del trattamento
economico (sopra specificati).
Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza
e di previdenza (con esclusione del TFR).
Normativa di riferimento
Artt. 21, 31, 32 e 33 legge 26.2.87 n° 49 e successive modifiche.
I dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ai quali sia stata riconosciuta la qualifica
di "volontario" in servizio civile ai sensi dell'art. 31 della legge
n° 49/87, con la registrazione del relativo contratto presso la Direzione
Generale per la cooperazione allo sviluppo, hanno diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni per la durata del contratto stesso stabilita in almeno
due anni.
Il periodo di tempo
trascorso in aspettativa come "volontario" è computato per
intero ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
Il diritto al collocamento
in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in
servizio di cooperazione come volontario.
A tale forma di aspettativa
non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 del C.C.N.L integrativo
del 19.9.2000.
Il dipendente al quale
venga riconosciuta la qualifica di "cooperante" di cui all'art. 32
della stessa legge n° 49/87, con registrazione del contratto, di durata
inferiore a due anni, presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per
tutta la durata del contratto.
A questo tipo di aspettativa
si applica la stessa disciplina prevista per l'aspettativa per motivi personali,
ivi compreso il divieto di cumulo stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L. integrativo
14.9.2000.
Iter procedurale:
Gli insegnanti interessati
inoltrano specifica richiesta alla Direzione Organizzazione tramite la Direzione
di appartenenza, allegando idonea documentazione, rilasciata dalle organizzazioni
governative o non governative con le quali viene stipulato il contratto di cooperazione,
dalla quale risulti la qualifica che verrà attribuita e la durata prevista.
Le domande di aspettativa inoltrate dai "cooperanti" dovranno essere
corredate anche del nulla-osta, per quanto attiene la compatibilità con
le esigenze di servizio, da parte del Dirigente dell'ufficio di appartenenza.
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE:
Senza retribuzione.
Il periodo di aspettativa come "volontario" è utile ai fini
della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Scheda
n° 13
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE CHE PRESTA SERVIZIO ALL’ESTERO
Normativa di riferimento
Artt. 1,2,3,4 L.26
del 11.02.1980
L.333/1985
Il dipendente il cui coniuge
presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa
senza assegni che può avere una durata corrispondente al periodo di tempo
in cui permane la situazione che l'ha originata.
L'aspettativa può essere revocata in qualunque momento, per motivate
ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del/la dipendente
che l'ha richiesta
ITER PROCEDURALE:
Il dipendente
interessato dovrà presentare con un congruo anticipo istanza unitamente
alla dichiarazione del datore di lavoro del coniuge attestante la permanenza
all'estero dello stesso.
Durante il periodo
di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE:
Durante i periodi
di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa
non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e di previdenza
e del congedo ordinario.
Dal 1/1/1997, secondo quanto disposto dal D.Lgs 184/97, il dipendente può
riscattare il periodo di aspettativa ai soli fini pensionistici (non TFR, TFS)
tramite riscatto oneroso.
Normativa di riferimento
Artt. 77 e 81 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267
I dipendenti chiamati a
svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani,
i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e
delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali,
i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti,
i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché
i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati
in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente
prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo
di prova.
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art.
14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.
Iter procedurale:
L'insegnante interessato
all'aspettativa è tenuto a presentare istanza alla Direzione Organizzazione,
tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia del provvedimento di
nomina o di elezione.
Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà
immediatamente servizio presso il proprio ufficio.
Trattamento economico
e previdenziale:
Durante l'aspettativa
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
L'aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è
disciplinato per alcune categorie di amministratori dall'art. 86 del D.Lgs.
18.8.2000 n° 267.
Scheda
n° 15
ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
Normativa di riferimento
D.Lgs 3/2/1993 n° 29
Oltre alle forme di aspettativa prese in esame dal C.C.N.L. vi sono altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge, quali:
Normativa di riferimento
Art. 79 D. Lgs 18.8.2000 n° 267
A) I lavoratori dipendenti
componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità
montane e delle unioni di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati
i rispettivi consigli.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i suddetti lavoratori
hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Tale permesso non spetta agli "assessori esterni" in quanto l'attività
svolta dagli stessi nell'ambito delle sedute del consiglio comunale rientra
nei compiti necessari all'espletamento del mandato, per l'adempimento dei quali
possono essere previsti i permessi specificamente previsti dal successivo punto
C)
B) I lavoratori dipendenti
facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità
montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali,
dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero
facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle
conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti
dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal
servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la
loro effettiva durata.
Tale diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della
riunione e per rientrare al posto di lavoro.
C) Oltre ai permessi relativi alla partecipazione alle riunioni degli organi e dei consigli di cui fanno parte, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
D) I lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti A), B) e C) hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Iter procedurale:
L'insegnante che intende avvalersi del diritto a fruire dei suddetti permessi
è tenuto in primo luogo a fornire alla Direzione Organizzazione idonea
documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta.
Per la fruizione dei singoli permessi, lo stesso dipendente è tenuto
a preavvisare la propria Direzione ed a presentare, al rientro in servizio,
la certificazione dell'ente, comprovante l'oggetto e la durata dell'assenza.
Le segreterie del Servizio Scuola dell'infanzia o l'Ufficio amministrativo dell'ITI
L. da Vinci, dopo aver verificato di volta in volta la congruità della
documentazione presentata dall'insegnante a supporto dell'assenza, provvederà
mensilmente ad inoltrare alla Direzione Organizzazione - Ufficio Assenze - i
giustificativi attinenti i permessi fruiti dai dipendenti, unitamente ad un
prospetto nel quale sia stata indicata, per ciascun insegnante interessato,
la durata effettiva dell'assenza dall'ufficio riferita ad ogni permesso utilizzato.
Trattamento economico
e previdenziale:
I permessi di cui ai punti A), B) e C) sono interamente retribuiti.
I permessi di cui
al punto D) sono senza assegni e sono soggetti a contribuzione figurativa.
Scheda
n° 17
PERMESSI PER GRAVE INFERMITA’
Normativa di riferimento
art. 4 - c. 1 legge
n° 53/2000
Art. 15 c. 7 C.C.N.L. del 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.
I docenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno (anno scolastico) in caso di documentata grave infermità
del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado
(genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente,
o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.
(1)
Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente, può essere fruito,
anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali.
Per il personale insegnante della scuola dell'infanzia il permesso ad ore è
fruibile solo nell'orario di compresenza
I tre giorni di permesso all'anno per grave infermità, coincidenti solo
con giorni lavorativi, con esclusione di quelli non lavorativi e di quelli festivi,
devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro sette giorni
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità
di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici strettamente connessi
a tale stato.
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla
durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all'anno (ex art. 4 - comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o
del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
sia anagraficamente dimostrabile
Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale spettano
i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione
lavorativa.
Iter procedurale:
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente
il proprio Responsabile di Servizio con una specifica richiesta precisando l'evento
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà
utilizzato.
La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal
dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile
- rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificato dovrà riportare la dicitura grave infermità oppure,
l’ indicazione espressa di una delle patologie previste dal D.M. 278 del
2000.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra citato per grave infermità
si intende:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione
o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche patologie acute o croniche
che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici
e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare
nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche
sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede
il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La certificazione dovrà essere presentata alla segreteria della propria
Direzione nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione di detti permessi.
Dovrà essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e,
nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga
prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. In
caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini
prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito
richiesto
La segreteria tratterà con la massima riservatezza i documenti presentati,
nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Trattamento economico:
Intera retribuzione.
La dimostrabilità risulta dalla presenza del convivente nello stesso stato di famiglia del richiedente.
Normativa di riferimento
Art. 4 - c. 2 legge n° 53/2000 e art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
Art. 15 c. 7 C.C.N.L. del 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000;
Circolare I.N.P.S. N°138 del 10/07/2001
Corte Costituzionale N° 233 del 16/16/2005
Corte Costituzionale N° 158 del 08/05/2007
I docenti con contratto
a tempo indeterminato e gli insegnanti di religione cattolica con più
di quattro anni di anzianità possono richiedere un periodo di congedo
per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile ("persone
obbligate agli alimenti") anche se non conviventi, nonché di portatori
di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i
giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni
di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto
il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Per gravi motivi si intendono:
Poiché la durata
del congedo è riferita all'intera vita lavorativa, il personale neo assunto
presso il Comune di Firenze, che abbia prestato attività lavorativa presso
altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per
mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla Direzione
Organizzazione un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali
periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione
del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.
Per quanto riguarda il personale a termine e gli insegnanti di religione cattolica
che non hanno superato i 4 anni di anzianità, il congedo, fruibile nell'ambito
della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto
ma non è valido per la maturazione del punteggio.
Per tali categorie di insegnanti il Responsabile del Servizio può negare
il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione
al periodo di congedo richiesto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato
in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della
normativa suddetta.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Nell'ambito di tale congedo va ricompreso anche quello per assistenza ad un
soggetto con handicap in situazione di gravità, previsto dall'art. 42,
comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001.
La suddetta norma stabilisce infatti che la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, oppure,”non
siano scomparsi, ma siano impossibilitati a provvedere all’ assistenza
del figlio handicappato, perché totalmente inabili e in possesso dei
requisiti” per l’indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente invalidi, uno dei fratelli o delle sorelle o il coniuge conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4
- comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all'art. 33 - commi 1,2 e 3 della predetta legge n.104/92 per
l'assistenza del figlio o al coniuge, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art.
42- comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 entro 60 giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo richiesto a tale titolo il richiedente ha diritto
a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi,
non può superare la durata complessiva di due anni e, come detto in precedenza,
è computato nel limite massimo individuale di due anni nell'arco della
vita lavorativa posto dall'art. 4 - comma 2 della stessa legge n° 53/2000
per i permessi "per gravi e documentati motivi familiari".
Durante i periodi nei quali viene fruito tale congedo decadono i benefici di cui all'art. 33 della legge n° 104/92, fatte
salve le disposizioni previste dai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Iter procedurale:
L'insegnante interessato
presenta la richiesta di congedo motivata e con la documentazione del caso al
proprio Responsabile di Servizio che trasmetterà tempestivamente alla
Direzione Organizzazione la richiesta medesima esprimendo al riguardo un parere
sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell'ufficio. La Direzione Organizzazione entro dieci giorni dalla
richiesta dovrà esprimersi sulla stessa e comunicarne l'esito al dipendente.
Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte
di rinvio o di dilazione dello stesso dovranno essere motivati. Su richiesta
del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
L'insegnante ha diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del
congedo, dandone preventiva comunicazione al proprio Responsabile di Servizio
ed alla Direzione Organizzazione.
Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute
meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo.
Trattamento economico:
Il congedo non è
retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali; l'insegnante può procedere al riscatto ovvero
al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
Qualora il congedo sia fruito ai sensi dell'art. 42 - comma 5 del D.Lgs. n.
151/2001 per l'assistenza ad un figlio o fratello/sorella disabile grave o al coniuge, l'insegnante
ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione
per tutta la durata dell'assenza che, in tal caso, è invece computata
nell'anzianità di servizio ed è coperta da contribuzione figurativa.
Scheda
n° 19
PERMESSO PER LUTTO
Normativa di riferimento
Art. 4 - comma 1
della legge n° 53/2000;
Art. 15 C.C.N.L. 24/7/2003;
Art. 19 c. 9 C.C.N.L. 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000
Il dipendente della scuola
con contratto a tempo indeterminato e i docenti di religione cattolica con più
di quatto anni di anzianità di servizio, hanno diritto ad un permesso
retribuito in ragione di tre giorni, per evento, in caso di decesso del coniuge
(anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori,
figli naturali, adottati e affiliati, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea
retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), anche se
non conviventi, nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile ).
I permessi per lutto spettano per intero anche al personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale in quanto l'assenza viene riconosciuta in
relazione a ciascun evento luttuoso.
Il personale con contratto a termine, ed i docenti di religione cattolica che
non hanno superato i quatto anni di anzianità di servizio, hanno diritto
a tre giorni di permesso retribuito (per anno scolastico) per lutti per perdita
del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini entro il primo grado.
L'utilizzo di tale permesso è consentito nell'ambito dei 7 giorni immediatamente
successivi all'evento, anche non consecutivi.
Iter Procedurale:
L'insegnante interessato, inoltra la richiesta al proprio Responsabile di Servizio,
entro cinque giorni successivi alla data di utilizzazione del permesso medesimo,
unitamente all'autocertificazione del decesso di genitori, coniuge e figli ed
alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
28.12.2000 n° 445 per il decesso di altri parenti, di affini o del convivente.
Trattamento economico:
Intera retribuzione.
Normativa di riferimento
Art. 15 C.C.N.L. del
24/7/2003
Art. 19 c. 7 e c. 12 del 24/7/2003
Art. 13 c. 9 C.C.N.L. del 24/7/2003
L'insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il docente di religione cattolica con più di quattro anni di servizio, hanno diritto, a richiesta, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti motivi:
Iter procedurale:
Per fruire del
permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il Responsabile
del Servizio con una specifica richiesta precisando il motivo del permesso e
la decorrenza.
Qualsiasi richiesta di permesso dovrà essere opportunamente documentata
dal dipendente nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione presentando
i giustificativi del caso o opportuna autocertificazione alla segreteria della
propria Direzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di
cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione
del permesso retribuito richiesto.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
per gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti
di religione cattolica con più di quattro anni di servizio.
Nessuna retribuzione al personale con contratto a termine ed agli insegnanti
di religione cattolica con meno di quattro anni di anzianità durante
i 6 giorni di congedo per motivate esigenze previste dall'art. 15 - comma 2
del C.C.N.L. 24/7/2003, i quali, peraltro interrompono l'anzianità di
servizio e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.
Nessuna retribuzione per i permessi per la partecipazione a concorsi od esami,
nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio.
Intera retribuzione per il personale con contratto a termine per i 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio entro i limiti della durata del contratto.
Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l'obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, all'insegnante con contratto a tempo indeterminato e determinato, citato come teste in tribunale viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione.
Se non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell'udienza, il dipendente potrà richiedere di fruire, qualora ne abbia ancora disponibilità, di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali previsti dall'art. 15 c. 2 C.C.N.L. del 24/7/2003 o di uno dei sei giorni di ferie.
Si precisa altresì che:
Iter procedurale:
L'insegnante è tenuto ad avvisare preventivamente il proprio Responsabile
di Servizio ed a presentare copia dell'atto di citazione.
Successivamente dovrà
presentare la certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria.
Trattamento economico:
Intera retribuzione.
Scheda
n° 22
PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO
Normativa di riferimento
Art. 1 della legge
13/7/67 n° 584 come modificato dall'art. 13 della legge 4/5/90 n° 107
D.M. 8/4/1968
Legge 4/5/90 n° 107
Art. 5 legge 6/3/2001 n° 52
I lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata.
Donazione di midollo osseo:
I donatori di midollo
osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti
per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato
all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti
in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge 4 maggio 1990, n° 107.
Il donatore ha altresì
diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie
al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per
quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico,
secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo
di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi
dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro
sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie,
l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato
sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Iter procedurale:
L'insegnante interessato alla donazione del sangue preavvisa l'Ufficio assenze
del Servizio Scuola dell'Infanzia o l'Ufficio amministrativo dell'ITI L. da
Vinci e produce, al rientro in servizio, la certificazione comprovante l'avvenuta
donazione.
Il dipendente che
intende fruire dei permessi per la donazione del midollo osseo è tenuto
a preavvisare l'Ufficio assenze del Servizio Scuola dell'Infanzia o l'Ufficio
amministrativo dell'ITI L. da Vinci ed a produrre le certificazioni che gli
verranno rilasciate dalla struttura sanitaria nella quale avviene il prelievo.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Scheda
n° 23
PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Normativa di riferimento
art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n° 194
I volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell’ elenco di cui all’
articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in
vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’ articolo 1,
anche su richiesta del Sindaco o di altre autorità di protezione civile
competenti, nonché autorizzate dall’ Agenzia, hanno diritto, per
un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni
nell'anno, a:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4
della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, su autorizzazione dell’ Agenzia, i limiti massimi possono essere
elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni all’
anno.
Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato impegnati in attività
di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica,
e autorizzate preventivamente dall’ Agenzia, i suddetti benefici spettano
per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino
ad un massimo di trenta giorni all’ anno,
Le disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività,
svolte all’estero, purchè preventivamente autorizzate dall’
Agenzia.
Iter procedurale:
L'insegnante interessato,
tramite la segreteria del servizio di appartenenza, presenta con congruo anticipo
la richiesta di congedo, allegando la documentazione del caso dalla quale risultino
gli elementi che danno titolo al congedo medesimo.
Al rientro in servizio l'insegnante presenterà un attestato, rilasciato
dall'associazione di volontariato cui aderisce, dal quale risulti il periodo
di impiego. Tale attestato dovrà pervenire al Responsabile di Servizio,
onde consentire agli uffici competenti di richiedere al Dipartimento per la
protezione civile il rimborso della somma corrisposta al dipendente stesso per
gli emolumenti relativi nel periodo di congedo.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Scheda
n° 24
PERMESSI PER PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’
Norme di riferimento
Artt. 3 e 33 della
legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge 8/3/2000 n°
53)
Art. 15 - comma 6 del C.C.N.L. Scuola del 24/7/2003
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. F.P. n° 14
del 15/11/2000
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000
Ai dipendenti riconosciuti
portatori di handicap in situazione di gravità dall'apposita Commissione
Medico-legale costituita ai sensi dell'art. 4 della legge n° 104/92 presso
la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito,
possibilmente in giornate non ricorrenti o, in alternativa, 2 ore di permesso
giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un'ora soltanto quando
l'orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.
L'autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento
dello stato di gravità dell'handicap da parte della competente ASL.
Qualora nel verbale di accertamento dell'handicap non sia previsto alcun accertamento
di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine
del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca.
Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà
autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.
Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà
continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una
"certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso
la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la
persistenza della gravità dell'handicap.
Iter procedurale:
L'insegnante deve
presentare istanza alla Direzione Organizzazione, con l'indicazione del tipo
di permesso (mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato
dall'apposita commissione presso la ASL di competenza.
Qualora nel verbale
sia previsto l'accertamento di revisione dell'handicap, il dipendente, dopo
essersi sottoposto a vista alla scadenza stabilita, avrà cura di trasmettere
alla Direzione Organizzazione l'esito del nuovo accertamento..
Scheda
n° 25
PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’
Normativa di riferimento
Artt. 3 e 33 della
legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge n° 53/2000);
Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53;
Art. 15 - comma 6 del C.C.N.L. Scuola del 24/7/2003;
Circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento F.P. n° 14 del 16/11/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 138 del 10/07/2001
I dipendenti che assistono
un parente o un affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità,
purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso
mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.
Condizione primaria
per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata
riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte
dell'apposita Commissione medico-legale costitutita presso la ASL competente.
I permessi devono
essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Qualora nel verbale
di accertamento dell'handicap sia previsto un accertamento di revisione, il
dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.
Dopo tale data, nelle
more del nuovo accertamento cui dovrà essere sottoposto il familiare,
il dipendente potrà continuare temporaneamente a beneficiare dei permessi
purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da
un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia
denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'handicap nella
persona da assistere; sarà poi cura del dipendente trasmettere alla Direzione
Organizzazione l'esito del nuovo accertamento.
In caso di contratto
di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni
giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato
proporzionalmente.
Assistenza a figli minori di età compresa fra 3 e 18 anni:
Assistenza a figli maggiorenni
non conviventi:
Il diritto ai permessi
è riconosciuto al genitore qualora ricorrano i requisiti della continuità
ed esclusività dell'assistenza.
Assistenza a figli maggiorenni
conviventi:
Il diritto spetta
al genitore richiedente, oltre che nel caso in cui l'altro genitore non lavori,
anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori
in grado di prestare assistenza al disabile.
Assistenza al coniuge, a
parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto ai familiari lavoratori di persone
con handicap in situazione di gravità, anche se non conviventi, a condizione
che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva, requisiti che devono sussistere
contemporaneamente:
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del
soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte
del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono
richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi
di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente
in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
La "esclusività"
va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico
soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività
stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto
handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere,
a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano
dei permessi per questo handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado
di assisterlo.
Se il lavoratore richiedente
i permessi è convivente con la persona handicappata, non devono essere
presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.
Nel caso esistano
altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però
si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa
per uno o più dei motivi sottoindicati, al lavoratore (convivente o meno)
può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti
essere l'unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza:
Iter procedurale:
L'insegnante interessato ai permessi deve presentare istanza alla Direzione
Organizzazione, con l'indicazione del familiare da assistere, unitamente a:
Trattamento economico:
Intera retribuzione. Non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dalle altre tipologie di permessi retribuiti e non riducono le ferie.
Scheda
n° 26
ASPETTATIVE, CONGEDI E PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE
Normativa di riferimento
Art. 26 C. 14 Legge
n. 448/98
Art. 5 Legge n. 53/2000
Art. 62, cc. 5 e 7 del CCNL del 24/07/03
ASPETTATIVA EX ART. 26,
C.14, L. 448/98
Il docente a tempo
indeterminato che abbia superato il periodo di prova può chiedere un
periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno ogni dieci
anni (compreso il primo decennio). La concessione non è soggetta ad apprezzamento
discrezionale da parte dell'amministrazione ed il periodo non è frazionabile
conseguentemente la fruizione di un periodo inferiore all'anno esaurisce il
diritto per il decennio di riferimento.
I relativi periodi
non sono cumulabili con altre tipologie di assenze (quali ferie, malattia o
altri congedi) senza una ripresa effettiva di servizio tra un periodo e l'altro.
Il periodo di aspettativa
non è utile ad alcun fine, tranne che per la conservazione del posto.
I docenti possono
provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
CONGEDO PER LA FORMAZIONE
Gli insegnanti
con almeno 5 anni di servizio presso il Comune di Firenze possono fruire di
un periodo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa
per:
A. Conseguire un titolo di studio di 2° grado o diploma universitario o laurea;
B. La partecipazione ad attività formative diverse da quelle attivate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo
per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità
di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei
criteri stabiliti dal medesimo decreto Decreto Ministeriale - Dipartimento per
la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio
2000, n. 278 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative.
PERMESSI PER FORMAZIONE
I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal
servizio ai sensi dell'art. 62 cc. 5 e 7 del CCNL del 24/07/03.
Iter procedurale:
Sia nel caso della richiesta di aspettativa, del congedo per formazione e del
permesso, il dipendente interessato dovrà presentare, con un congruo
anticipo, istanza all'ufficio di appartenenza; il dirigente di riferimento dovrà
esprimere una valutazione sulla concedibilità del congedo in relazione
alle esigenze organizzative o di servizio dell'ufficio cui il richiedente è
assegnato.
Per quanto riguarda i permessi per la formazione, benché costituiscano
un diritto per il lavoratore, dovranno essere concordati con il responsabile
del servizio di appartenenza al fine di permettere allo stesso la sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi o comunque di garantire il regolare
svolgimento del servizio scolastico.
Trattamento economico
e previdenziale:
L'aspettativa ed il congedo non comportano alcuna retribuzione ed il periodo
non è utile ai fini previdenziali. I docenti possono provvedere a loro
spese alla copertura degli oneri previdenziali.
I permessi sono invece retribuiti e valgono a tutti gli effetti.
Scheda
n° 27
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Normativa di riferimento
DPR n. 395/1988
C.m. n 130 del 21/04/2000, prot. 49479
CCNL del 24/07/2003 art. 4 comma 3
CIR del 07/10/2003
1. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato con nomina di supplenza annuale, su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico, sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e nel limite massimo del 3% della dotazione organica annualmente stabilita.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la durata legale dei corsi stessi, fatta eccezione per i corsi universitari, in ordine ai quali sono concedibili permessi per una durata pari al 150% arrotondata per eccesso, del corso legale.
3. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
4. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 3, la precedenza è accordata, nell'ordine:
A parità di condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.
5. Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare, una domanda, redatta in carta semplice, dove oltre alla esplicita richiesta della concessione dei permessi, dovrà dichiarare:
a) nome e cognome, luogo di nascita;
b) qualifica e sede di servizio;
c) regolare iscrizione al corso di studi prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi;
d) tipo di corso e relativa durata;
e) calendarizzazione dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
f) anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
g) se nell'anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio;
6. Il docente autorizzato a fruire dei permessi deve, con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Responsabile del servizio di appartenenza il calendario, anche plurisettimanale di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.
7. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel precedente comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 15 del C.C.N.L. del 2003.
8. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata in permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati, oppure giornalieri, utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati. Per le insegnanti della scuola dell'infanzia il permesso ad ore è fruibile solo nell'orario di compresenza.
9. In caso di contratto di lavoro part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell'impegno lavorativo ridotto.
Iter procedurale:
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata alla Direzione Organizzazione
entro il 15 ottobre di ciascun anno. Ai fini della tempestività
della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa
da parte della direzione suddetta o la data di spedizione della raccomandata.
Per la presentazione della domanda da parte degli interessati trovano piena
applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione (art. 48 DPR n.
445/2000) e di dichiarazioni non veritiere (art. 71 DPR n. 445/2000).
Scheda
n° 28
ASSENZE PER FUNZIONI ELETTORALI
Normativa di riferimento
D.P.R. 30/03/57 n°
361
L. 29/01/92 n°69
Scheda
n° 29
ASPETTATIVA PER ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA
Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del
24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94
L'insegnante a tempo indeterminato
a domanda è collocato in aspettativa senza assegni, per un anno scolastico
al fine di realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A. , l'esperienza
di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Il periodo di aspettativa non è utile ad alcun fine, tranne che per la
conservazione del posto.
ITER PROCEDURALE:
L'insegnante interessato
dovrà presentare istanza all'Amministrazione unitamente a copia della
certificazione rilasciata dall'amministrazione a favore della quale dovrà
svolgere l'attività lavorativa attestante il conferimento dell'incarico
o l'idoneità a essere assunti in caso di superamento del periodo di prova.
Durante il periodo
di aspettativa l'insegnante avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio
presenterà idonea certificazione attestante il servizio prestato presso
l'altra amministrazione pubblica.
Scheda
n° 30
ESONERO DAL SERVIZIO PER INCARICO
Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del
24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94
L'insegnante che abbia conseguito
la conferma in ruolo, può essere autorizzato, compatibilmente con le
esigenze di servizio ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione
a commissioni giudicatrici di concorso o di esame o per l'espletamento di attività
di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali,
enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionale.
In tali casi l'insegnante può essere esonerato dai normali obblighi di
servizio per la durata dell'incarico.
Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio,
di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti
pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni
sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi.
Il periodo di esonero dal servizio è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola (comma 6 Art. 453 del D.Lgs. 297/1994).
Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno
tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
ITER PROCEDURALE:
L'insegnante interessato dovrà presentare istanza all'ufficio d'appartenenza
unitamente a copia della certificazione rilasciata dall'amministrazione attestante
il conferimento dell'incarico.
Durante il periodo di esonero l'insegnante avrà cura di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro
in servizio presenterà idonea certificazione attestante l'incarico svolto
presso l'altra amministrazione pubblica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE
Intera retribuzione e servizio utile ai fini del trattamento pensionistico.
Normativa di riferimento
Art. 16 del CCNL del
24-7-2003
Al personale docente, con
contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, che ne
faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, per particolari
esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo
di due ore
Per il personale dicente dell'ITI L. da Vinci i permessi brevi si riferiscono
ad unità minime che siano orarie di lezione
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere, nel corso dell'anno
scolastico, il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione, il docente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio. Tale recupero avverrà prioritariamente con
riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi,
con precedenza nella propria classe di insegnamento.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante
al docente stesso per il numero di ore non recuperate.
La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
ITER PROCEDURALE:
L'istanza, motivata e documentata, deve essere presentata al responsabile
del servizio di appartenenza con congruo anticipo.
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE
Si tratta di una assenza retribuita in quanto ne è previsto il recupero.
Nei casi di impossibilità del recupero per fatto imputabile al dipendente,
si procederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante
per il numero di ore non recuperate.
Scheda
n° 32
FERIE e FESTIVITA'
Normativa di riferimento
Artt. 13, 14, 15 e
19 CCNL Scuola 24/7/2003
Ferie
Il dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta
la normale retribuzione. escluse le indennità previste per prestazioni
di lavoro aggiuntivo e straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
La durata delle ferie, per i dipendenti con almeno 3 anni di servizio, è
di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 del
CCNL 14/8/2003 conserva il diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora a tale data non siano state
fruite.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione
delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative. La fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale e comunque senza oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per motivi personali o familiari,
documentati anche con autocertificazione, possono essere concessi prescindendo
da tali condizioni (art. 15, comma 2 CCNL/2003).
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze
di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto
o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie
stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno
scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o siano state protratte per più
di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche
se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
Al personale docente assunto a tempo determinato e al personale incaricato
dell'insegnamento della religione con più di quattro anni di insegnamento,
si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni
in materia di ferie previste per il personale assunto a tempo indeterminato,
con le seguenti precisazioni:
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al
termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto,
per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,
non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle
lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
della cessazione del rapporto.
Siccome la sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno, non comporta
necessariamente la sospensione delle attività didattiche, il personale
docente a tempo determinato che non richiede la fruizione delle ferie nei periodi
di sospensione delle lezioni rimane a disposizione della scuola per eventuali
tali attività.
Festività
A tutti i dipendenti
sono attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono,
purché ricadente in giorno lavorativo.
Le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui
si riferiscono ed, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine
delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo,
ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Per il personale assunto a tempo determinato le festività sono proporzionali
al servizio prestato.
ITER PROCEDURALE:
Le ferie, in particolare le sei giornate al di fuori del periodo di attività
didattica, vanno richieste al responsabile del servizio di appartenenza.
Pagina a cura di Alida Magherini
Data di verifica/aggiornamento: 05-07-2006