Scheda n° 1
CONTROLLI PRENATALI

Normativa di riferimento
Art. 7 del D.Lgs. 25/11/96 n° 645
Art. 14 del D. Lgs. 151/2001
Art. 12 c. 1 C.C.N.L. del 24/7/2003
Art. 19 c. 14 C.C.N.L. del 24/7/2003


Le insegnanti gestanti, con contratto a tempo indeterminato e determinato, hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Iter procedurale:
Per la fruizione di tali permessi le insegnanti presentano al Responsabile del Servizio di appartenenza apposita istanza, concordando con l'ufficio le modalità operative compatibili alle esigenze di servizio, e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di inizio e termine di effettuazione degli esami o della visita specialistica.
Resta inteso che i suddetti permessi coprono il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli esami o delle visite specialistiche richieste, al termine delle quali la dipendente è tenuta a riprendere servizio. Si precisa altresì che nel computo dell'assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, alla dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


 
Scheda n°2
INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO RISPETTO AL CONGEDO DI MATERNITA’

Normativa di riferimento:
Art. 17 D. Lgs. N° 151/2001
Art. 12 c. 2 C.C.N.L. del 24/7/2003
Art. 19 c. 14 C.C.N.L. del 24/7/2003


L'interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall'Ispettorato del Lavoro con specifico provvedimento.
L'astensione dal lavoro dell'insegnante, con contratto a tempo indeterminato e determinato, decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.

Iter procedurale:
L'insegnante è tenuta a comunicare l'assenza dal servizio al Responsabile del Servizio di appartenenza all'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica.
Nei tre giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta rilasciata dall'Ispettorato circa la presentazione della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro, in attesa di ricevere copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro.

Trattamento Economico e previdenziale:
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina dei cui all'art. 17, comma 8 del C.C.N.L. 24/7/2003.
Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
L'insegnante con contratto a tempo determinato collocata in congedo per interdizione anticipata, ha diritto per tutta la durata dell'astensione all'intera retribuzione, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.
Tale periodo è utile ai fini pensionistici con la precisazione che dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro continuano solo gli effetti pensionistici con esclusione di quelli ai fini del TFR.
Se l'interdizione anticipata coincide in tutto o in parte con il periodo estivo, l'insegnante conserva il diritto di prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni nell'anno scolastico successivo.



 
Scheda n° 3
CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’
(ex astensione obbligatoria)

Normativa di riferimento
Capo III D. Lgs. n°151/2001
Art. 12 del C.C.N.L. 24/7/2003
Art. 19 c. 14 del C.C.N.L. 24/7/2003
Circ. INPS n° 43/2000, n° 53/2000, n° 109/2000 e n° 133/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000


La durata complessiva del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di astensione obbligatoria previsti. Vale a dire che i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-partum ed il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
Per avvalersi di tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in servizio presentando un certificato medico che attesti la sua idoneità a riprendere il lavoro.
Eventuali giorni di assenza per malattia che intervengano in tale periodo saranno considerati come congedo per maternità computabili nel periodo complessivo spettante.
E' considerato parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta a decorrere dal 180° giorno dall'inizio della gestazione.
Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi di cui al primo capoverso. Vale a dire che il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità ante-partum e non riduce il periodo post-partum.
L'insegnante è tenuta a presentare entro trenta giorni idonea documentazione attestante la data del parto.
All'insegnante è concessa la possibilità di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente. Per avvalersi di tale facoltà l'insegnante dovrà presentare idonee certificazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l'esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.
Si sottolinea che in mancanza dei suddetti certificati medici non può essere permesso all'insegnante di rimanere in servizio al fine di non incorrere nelle responsabilità previste dalla legge.
Eventuali giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria interrompono la flessibilità stessa e sono considerati come giorni di congedo per maternità e, come tali, non verranno calcolati dopo il parto come giorni di congedo ancora da fruire.
Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell'art.47 della D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

 

Iter procedurale:
L'insegnante, tramite la segreteria del servizio di appartenenza, dovrà presentare istanza al Responsabile del Servizio, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto.
L'insegnante che intende avvalersi dell'opzione di flessibilità dovrà far pervenire Responsabile del Servizio all'inizio del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, al fine di poter effettuare la visita presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi di legge previsti, la nascita del figlio. Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e la data in cui questo si è verificato. L'interruzione di gravidanza, in questo caso, è considerata come parto, pertanto, alla lavoratrice spetta un congedo di 3 mesi. In caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate a tutti gli effetti malattia.

Trattamento economico e previdenziale:
Intera retribuzione per l'intero periodo.
Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
Se l'astensione obbligatoria coincide in tutto o in parte con il periodo estivo, l'insegnante conserva il diritto di prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni nell'anno scolastico successivo.
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro part-time spetta l'intero periodo (5 mesi) anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo.
L'insegnante con contratto a tempo determinato collocata in congedo di maternità, ha diritto per tutta la durata dell'astensione obbligatoria all'intera retribuzione, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.
Tale periodo è utile ai fini pensionistici con la precisazione che dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro continuano solo gli effetti pensionistici con esclusione di quelli ai fini del TFR.
Alla supplente che non assume servizio perché in astensione obbligatoria, spetta comunque il trattamento economico.

 

3.1. CONGEDO DI MATERNITA' E CONGEDO NON RETRIBUITO
IN CASO DI ADOZIONE O DI AFFIDO

La possibilità di fruire dei tre mesi di astensione dal lavoro di cui all'art. 16 comma 1 - lettera c) del D. Lgs. 151/2001 è estesa ai genitori adottivi o affidatari, i quali potranno avvalersene alternativamente, a condizione che il bambino/a non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età.
Diversamente da quanto previsto per il padre naturale, l'astensione obbligatoria compete al padre adottivo anche in caso di rinuncia della madre adottiva lavoratrice autonoma o subordinata, oltre che in caso di affidamento esclusivo al padre ed in caso di morte, grave infermità, o abbandono della stessa madre.
Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale il diritto suddetto compete, giusto quanto previsto dall'art.39 quater lettera a) della legge n° 184/83, a condizione che si tratti di "minore" e quindi fino al compimento del 18° anno di età.

In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. (art. 27 c. 2 e art. 31 c. 2 D. Lgs. 151/2001).
La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.


 
Scheda n° 4
RIPOSI GIORNALIERI
Normativa di riferimento
Capo VI D.Lgs. n°151/2001
Artt. 12 e 19 c. 14 C.C.N.L. 24/7/2003
Art. 33 legge n° 104/92
Art. 20 legge n° 53/2000
Circ. INPS n° 109/2000


I riposi (c.d per allattamento) possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella misura di due ore al giorno se l'orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l'orario stesso è inferiore a 6 ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

a) quando i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre;

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria o facoltativa.
Unica eccezione è il caso del padre lavoratore che può fruire dei riposi giornalieri anche nei tre mesi post parto quando la madre è libera professionista, lavoratrice autonoma ecc….
Nell'ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc…; è invece da escludere un diritto del padre ai riposi in questione quando la madre non svolga alcuna attività lavorativa, salvo l'ipotesi che la stessa risulti affetta da grave infermità.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere fruite anche dal padre contemporaneamente alla madre.
Le ore aggiuntive (2 ore o 1 ora a seconda dell'orario giornaliero di lavoro) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione facoltativa della madre.

Iter procedurale:
L'insegnante, tramite la segreteria del servizio, dovrà presentare istanza al proprio Responsabile.
Nel caso di raddoppio delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore; nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti, è necessaria l'attestazione del datore di lavoro dell'altro genitore circa i periodi di riposo effettuati.
Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre lavoratrice per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre. Nel caso la madre sia lavoratrice dipendente, la suddetta dichiarazione dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa

Trattamento economico:
Intera retribuzione.

4.1 riposi per genitori adottivi o affidatari

Il diritto ai riposi di cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria (sentenza corte costituzionale n. 104 del 1/04/2003)
In caso di adozione o affidamento di minori, anche non gemelli, entrati in famiglia anche in date diverse, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

4.2. riposi per i genitori di figli minori con handicap in situazione di gravita’

Ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000, è data ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità, anche se adottivi o affidatari, la possibilità di fruire, in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa (oggi detta "congedo parentale"), di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il diritto a tali riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa ecc…).
Le ore giornaliere di riduzione di orario sono da rapportare alla durata dell'orario di lavoro e pertanto, come nel caso dei riposi per allattamento, la riduzione è di 2 ore se l'orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere e di 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore.
Fino ad un anno di età i riposi coincidono con quelli dell'art. 39 del D. Lgs. 151/2001 (allattamento) e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto. In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare l'astensione facoltativa. Se invece la madre utilizza l'astensione facoltativa, il padre non può fruire di tali permessi.
In sostanza, quindi, il beneficio è fruibile - in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa - a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno di età del bambino.
In questo periodo gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori, ma l'utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l'altro possa godere contemporaneamente della "normale" astensione facoltativa prevista dall'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 eventualmente ancora spettategli.


Scheda n° 5
CONGEDO PARENTALE
(ex astensione facoltativa)

Normativa di riferimento:
Capo V del D.Lgs. 26/3/2001 n° 151
Artt. 12 e 19 c. 14 C.C.N.L. 24/72003
Artt. 26 -27-36-37 D. Lgs. 151/2001
Art. 39 quater legge 184/83 (come modificata dalla legge n° 476/98)
Art. 33 legge n° 104/92
Circ. Dip. F.P. n° 14 del 16/11/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
Circ. INPS n° 53/2000 e n° 133/2000
Oggetto: Circ. INPS n° 97/2001


Il diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n°151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che nei primi otto anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:

a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
b) per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi.

Nel caso ci sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi utilizzabili comunque entro l'8° anno di età del bambino.
I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.
Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 151/2001.
Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito (7 mesi) anche se la madre ne sia esclusa.
I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall'effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non costituiscono "effettivo ritorno al lavoro".
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce.
Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time di tipo non orizzontale il suddetto congedo spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima dell'attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.

Iter procedurale:
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda al Responsabile del Servizio, con l'indicazione della durata, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; farà fede al riguardo la data di registrazione della domanda presso il protocollo dell'ufficio di appartenenza.
La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che venga da questi fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ed alla corrispondente retribuzione percepita.
Qualora l'altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n° 455/2000 e sotto sua responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, che l'altro non ha diritto a fruire del congedo parentale.
Il personale a tempo determinato, fermi restando gli altri adempimenti procedurali, dovrà allegare alla domanda di congedo parentale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante gli eventuali periodi di astensione utilizzati in precedenza da entrambi i genitori.
Nel caso in cui il dipendente, nell'anno precedente, abbia percepito un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, lo stesso è tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 455/2000 nella quale attesti, sotto sua responsabilità penale, in caso di dichiarazione falsa o mendace, il reddito imponibile percepito nell'anno di riferimento, onde poter fruire del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 151/2001.

Trattamento economico e previdenziale:
A) fino al 3° anno di vita del bambino:
un periodo massimo di 6 mesi, (in caso di parto plurimo 6 mesi per ciascun figlio) computato complessivamente tra i due genitori, è così retribuito:

ulteriori periodi:

  1. retribuzione al 30% nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato, determinato secondo i criteri in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;
  2. nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 34 c. 3 D. Lgs. 151/2001);

B) dal 3° all'8° anno di vita del bambino:
i periodi di astensione facoltativa usufruiti dopo il 3° anno fino al compimento dell'8° sono retribuiti come ai sopraindicati punti 1) e 2)
Al di fuori dei primi sei mesi di cui al precedente punto A), tutti i restanti periodi di congedo parentale, indipendentemente dal reddito individuale, sono coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo come valore retributivo il 200 % del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (art. 35 D. Lgs. 151/2001).
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
N.B. - Ai fini del calcolo del congedo parentale cui ciascun genitore ha diritto fino all'8° anno di vita del bambino, nel rispetto dei limiti generali ed individuali fissati dal D. Lgs. 151/2001, concorrono per intero tutti i periodi in precedenza utilizzati fin dalla nascita del bambino stesso.

C) Personale a tempo determinato: stesso trattamento previsto ai punti A) e B).
La contribuzione figurativa, nel caso di periodi senza alcuna retribuzione, rende utile il servizio ai fini previdenziali con esclusione degli effetti sul TFR 

5.1 astensione facoltativa in caso di adozione o di affido

Ai sensi dell'art. 36 - comma 1 del D.Lgs.n° 151/2001 le nuove disposizioni sul congedo parentale trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
I limiti, sia individuali che complessivi, nonché tutte le disposizioni e le modalità previste per l'utilizzo del congedo parentale da parte dei genitori naturali sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari, con le seguenti precisazioni:

  1. qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età non superiore a 6 anni, il diritto a fruire del congedo parentale può essere esercitato fino al compimento dell'8° anno di età con l'intesa che nei primi tre anni dall'ingresso del bambino nella famiglia, e comunque non oltre il 6° anno di età, spetta, per tale astensione, lo stesso trattamento economico e contributivo previsto in favore dei genitori naturali fino al 3° anno di vita del figlio (artt.36 e 37 T.U);
  2. Qualora invece, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra 6 e 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro può essere esercitato solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale caso il trattamento economico e contributivo è quello previsto in favore dei genitori naturali fino al terzo anno di vita del figlio.
  3. I genitori adottivi di minori stranieri hanno diritto al congedo parentale per il minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i dodici anni di età (circolare INPS n°97 del 7/5/01). Per il trattamento economico si applicano i criteri del punto A. 

5.2. congedo parentale per genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità

Fermo restando il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, l'art. 33 - 1° comma della legge n° 104/92 consente ai genitori, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità di prolungare l'astensione dal lavoro, con indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o della figlia disabile, a condizione che questi non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il prolungamento del congedo parentale alternativo all'utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti previsti dal 2° comma dello stesso art. 33, è riconosciuto al genitore lavoratore anche qualora l'altro non ne abbia diritto.
L'autorizzazione a fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la dipendente del verbale di visita medico-legale per l'accertamento dell'handicap, effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste dall'art. 4 della legge n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap grave del bambino/a interessato.
La possibilità per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in cui termina virtualmente - e può o meno coincidere con l'avvenuto godimento effettivo - il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto all'astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo "teorico" di astensione - 7 mesi - decorrente dalla fine dell'astensione obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000).
Qualora ambedue i genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo parentale; l'utilizzo di tale beneficio da parte di un genitore non esclude invece che l'altro possa godere allo stesso tempo della "normale" astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente ancora spettantegli.
Tali periodi di astensione dal lavoro sono retribuiti al 30%, sono computati nell'anzianità di servizio, comportano la riduzione delle ferie e della 13^ mensilità e sono coperti da contribuzione figurativa.


 
Scheda n° 6
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A OTTO ANNI

Normativa di riferimento
Capo VII del D.Lgs. n°151/2001
Artt. 12 e 19 c. 14 C.C.N.L. 24/7/2003
Art. 6 legge n° 903/77
Art. 39 quater legge n° 184/83, come modificato dalla legge n° 476/98


Ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età senza limiti temporali.
Nell'ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall'art. 12 - 5° comma del C.C.N.L. 24/7/2003, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori. In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all'anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.
I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all'interno dei periodi stessi.
Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio.
Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l'anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.

 

Iter procedurale:
Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare al Responsabile del Servizio di appartenenza una specifica richiesta corredata dal certificato medico rilasciato da un pediatra del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestanti che l'altro genitore, se anch'esso lavoratore dipendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge. 

Trattamento economico e previdenziale:
Durante le malattie che dovessero verificarsi nei primi tre anni di vita del bambino spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita, anche in presenza di parti gemellari.
Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza assegni ma sono computate nell'anzianità di servizio.
Anche se per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, resta valido il diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.
Lo stesso trattamento economico e normativo è previsto per il personale a tempo determinato.
Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età, in caso di malattia del bambino, ciascun genitore ha diritto, per ciascun figlio, a cinque giorni lavorativi all'anno di permesso senza assegni ugualmente utili ai fini dell'anzianità di servizio. Per il personale a tempo determinato tale diritto è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il congedo già utilizzato allo stesso titolo nell'anno di riferimento.
Per le assenze relative a tale periodo, dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l'astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento.
Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l'intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
La contribuzione figurativa rende utile il servizio ai fini pensionistici ma non ai fini del TFS e TFR.

6.1. congedi per malattia del bambino in caso di adozione o di affido

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del bambino di età non superiore a sei anni. Quindi, se il bambino, al momento dell'adozione o dell'affido, ha meno di sei anni, i genitori possono fruire fino al compimento di tale età di un numero indefinito di congedi per malattia figlio. Mente successivamente, e precisamente fino al compimento dell'ottavo anno, ciascuno di essi, alternativamente, può astenersi solo per 5 giorni all'anno.
Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita.
Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza assegni ma sono computate nell'anzianità di servizio.
Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro anche durante le malattie che dovessero verificarsi successivamente, fino al compimento dell'8° anno di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno di età, nel limite previsto di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, sono senza assegni ma sono computate nell'anzianità di servizio.
Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l'esercizio dei suddetti diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.

6.2. congedi per malattia o assistenza ai figli minorenni con handicap in situazione di gravita’

Il prolungamento dell'astensione facoltativa o l'utilizzo dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità non impedisce ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di fruire nello stesso periodo dei permessi in caso di malattia del bambino (cfr. art. 33 - comma 4 legge 104/92), nei limiti e con le modalità previste ai precedenti punti 6. e 6.1 rispettivamente per i genitori naturali e per i genitori adottivi.
Dal 3° all'8° anno gli stessi genitori hanno diritto, oltre al congedo individuale di 5 giorni all'anno senza assegni per la malattia del bambino, ad un permesso retribuito di tre giorni mensili utilizzabili complessivamente fra i genitori, come previsto dall'art. 33 - comma 3 della citata legge n° 104/92.
Lo stesso permesso di 3 giorni mensili può essere utilizzato fino al compimento del 18° anno di età del figlio, prescindendo da qualsiasi altra condizione diversa dal perdurare dell'handicap grave.
Oltre i 18 anni, tale permesso spetta ad uno dei genitori solo a condizione che vi sia convivenza oppure assistenza continuativa ed esclusiva.
Per quanto riguarda l'aspetto retributivo e contributivo dei permessi per le malattie fino al compimento di otto anni di età si richiama quanto previsto al precedente punto 6.


Scheda n° 7
MALATTIA

Normativa di riferimento
Art. 17 CCNL Scuola 24/7/2003
Art. 19 CCNL Scuola 24/7/2003


Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso dipendente di essere sottoposto a visita medica, tramite la Commissione medica di verifica territoriale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Al termine dei suddetti periodi di conservazione del posto, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento presso l'organo sanitario competente, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
L'Amministrazione può disporre, attraverso l'ASL competente per territorio, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare all'indirizzo comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Servizio Scuola dell'infanzia . Uff. Assenze Tel. 2625603-602 per le insegnanti di scuola materna e alla U.O.C. Amministrativa I.T.I. per gli insegnanti dell'Istituto L. da Vinci.
Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione (a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc…) alla segreteria del Servizio di appartenenza, anche nel caso di soggiorno all'estero, precisando l'indirizzo ove può essere reperito, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare eventuali controlli.
L'effetto sospensivo delle ferie decorrerà dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte della Direzione competente, a condizione che ciò avvenga entro le ore 10 antimeridiane; qualora la comunicazione pervenga oltre tale ora, la sospensione delle ferie decorrerà dal giorno successivo (salvo il caso di ricovero ospedaliero).
Non è possibile concedere un periodo di malattia per l'effettuazione di cure termali, a meno che le stesse non si configurino come cura immediatamente indispensabile e non procrastinabile, nell'ambito di una malattia già in atto, da effettuarsi rigorosamente nel periodo di assenza per malattia certificata.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.
Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. o struttura Convenzionata, da cui, risulti che l'assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita.
In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.
Si ricorda, inoltre, che in nessun caso è ammesso il frazionamento delle giornate di malattia.
In caso di assenza per accertamenti diagnostici, cure fisiche, specialistiche, odontoiatriche ed interventi analoghi, essa è considerata assimilabile a malattia solo in presenza di certificazione medica che ne indichi la prognosi. Altrimenti il lavoratore deve utilizzare uno dei tre giorni di permesso retribuito uno dei 6 giorni di ferie concedibili al di fuori dei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Iter procedurale:
Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione al Responsabile del Servizio di appartenenza all'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento, precisando l'indirizzo ove può essere reperito.
Lo stesso obbligo vige in caso di prosecuzione della malattia.
Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al al Servizio Scuola dell'infanzia . Uff. Assenze Tel. 2625603-602 per le insegnanti di scuola materna e alla U.O.C. Amministrativa I.T.I. per gli insegnanti dell'Istituto L. da Vinci.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della propria Direzione il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
La segreteria della Direzioni Istruzione e dell'I.T.I. L. da Vinci, controllano il rispetto dei suddetti termini, segnalando a chi di dovere eventuali inadempienze
Il certificato medico può essere redatto sia su moduli INPS che su carta intestata del medico curante o del medico specialista della patologia in corso.
In caso di ricovero ospedaliero, è sufficiente la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
In caso di malattia iniziata all'estero, ad esempio durante il periodo di ferie, il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all'Unione Europea. Nei casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall'autorità consolare territorialmente competente. In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione l'Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi di accertare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti non abilitati.
La malattia, a meno che non sia diversamente indicato sul certificato medico, decorre dalla data di rilascio del certificato.
Nel caso in cui l'assenza per malattia sia causata da colpa di un terzo (ad es. per incidente stradale), il dipendente è tenuto a darne tempestiva notizia al Servizio Trattamento Economico della Direzione Organizzazione, utilizzando l'apposito modulo, fornendo i dati della compagnia di assicurazione del terzo, onde consentire all'Amministrazione di procedere ad eventuali azioni di rivalsa nei confronti della stessa compagnia.
Il dipendente provvederà altresì ad informare la compagnia assicurativa circa il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione e si asterrà da effettuare transazioni che comprendano le competenze ad esso corrisposte dall'Amministrazione comunale durante il periodo di assenza.
L'accertata inosservanza di quanto sopra sarà motivo di attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente e dell'automatico recupero delle somme allo stesso corrisposte dall'Amministrazione per il periodo di assenza.
N.B. Il personale della Direzione Istruzione dell'I.I. L. da Vinci, addetto al riscontro delle eventuali inosservanze od irregolarità nelle certificazioni mediche presentate dai dipendenti a giustificazione delle assenze dovrà svolgere tutti gli adempimenti in materia con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Trattamento Economico e previdenziale:
In relazione al triennio di riferimento, calcolato partendo a ritroso dall'inizio dell'ultimo episodio morboso, nel periodo di conservazione del posto spetta la seguente retribuzione (comprensiva anche della retribuzione professionale docenti ed del v compenso individuale accessorio):

Quanto sopra può comportare che allo stesso dipendente, durante un periodo di malattia, possa essere attribuito, alla concorrenza di uno dei suddetti scaglioni, un diverso trattamento economico.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli non retribuiti, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza per malattia non retribuiti sono utili ai fini pensionistici ma non ai fini del liquidazione del TFS e del TFR.
Nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta a colpa di terzi, il dipendente percepisce comunque la retribuzione , fatta salva la facoltà di rivalsa da parte dell'Amministrazione nei confronti del terzo responsabile.
In caso di malattia, il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese, per il restante periodo ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
In caso di malattia al personale a tempo determinato assunto con contratto stipulato dal Dirigente scolastico i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n° 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n° 638, per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il personale a tempo determinato ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
I periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.
Al personale incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica che si trova nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6 del D.P.R. 399 del 1988 e cioè ha maturato quattro anni di insegnamento (ultimo comma art. 53 L. 312/80) si applica la stessa normativa del personale insegnante a tempo indeterminato.
Il rimanente personale incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese, per il restante periodo di mesi 6 ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione e contribuzione.

Scheda n° 8
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

Normativa di riferimento
Art. 20 CCNL Scuola 24/7/2003


In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia dall'art. 17 del CCNL Scuola 24/7/2003 (18 mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.
Qualora l'assenza dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo di appartenenza, l'Ente, compatibilmente con la disponibilità in pianta organica, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell'ambito della stessa categoria, oppure, previo consenso del dipendente stesso, anche in mansioni proprie del profilo professionale riconducibile alla categoria inferiore, come previsto dall'art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento, per l'ulteriore periodo di assenza dal servizio non spetta alcuna retribuzione.

Iter procedurale:
Il dipendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio "in itinere" è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria del Servizio di appartenenza, producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso o del proprio medico.
Le certificazioni mediche dovranno essere sempre in originale e, in caso di prolungamento dell'infortunio, i periodi certificati dovranno susseguirsi cronologicamente senza soluzione di continuità, a meno che la scadenza del certificato coincida con un giorno festivo.
Restano immutati gli adempimenti previsti a carico delle Direzione Istruzione e della Segreteria dell'ITI L. da Vinci, sia per la denuncia di ogni infortunio all'I.N.A.I.L. ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza, sia per quanto concerne l'invio dei certificati relativi all'eventuale prolungamento dell'infortunio medesimo.
Dopo un periodo di assenza per infortunio il dipendente, al suo rientro in servizio, dovrà presentare un certificato medico attestante la chiusura dell'infortunio medesimo.

Trattamento economico e previdenziale:
Nell'ambito dei 36 mesi per i quali è prevista la conservazione del posto, durante le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17 - comma 8, lettera a) del C.C.N.L. Scuola 24/7/2003 comprensiva della retribuzione professionale docenti.
Qualora l'assenza per infortunio si prolunghi oltre il suddetto limite, al dipendente non spetta alcuna retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa e quindi è utile ai fini pensionistici ma non ai fini del TFR e TFS.


 
Scheda n° 9
ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE


Normativa di riferimento:
Art. 67 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957



Il lavoratore chiamato ad adempiere gli obblighi di leva nonché colui che effettua l'arruolamento volontario per anticipare il servizio militare obbligatorio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio militare, senza percepire la retribuzione.
Agli obiettori di coscienza che prestano servizio civile si applica la stessa disciplina.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi (1) di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al lavoratore richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il periodo di aspettativa produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Per il personale a tempo determinato la conservazione del posto cesserà con la scadenza del contratto individuale di lavoro.

Iter procedurale:
Il lavoratore deve presentare istanza, tramite la propria Direzione, alla Direzione Organizzazione, unitamente copia del provvedimento dell'autorità Militare indicante la data di inizio del servizio militare o del periodo di richiamo.
Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare alla stessa Direzione Organizzazione copia del congedo o altra certificazione dell'Autorità Militare dalla quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso è terminato

Trattamento economico:
Durante l'assenza per servizio militare o per servizio sostitutivo civile non spetta alcuna retribuzione.
Al dipendente richiamato alle armi l'Amministrazione comunale corrisponderà l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello di base in godimento presso l'Amministrazione stessa.
Il servizio militare di leva è reso utile ai fini pensionistici a domanda del dipendente e senza oneri per lo stesso (L. 274/91). Ai fini della liquidazione per il servizio prestato a cavallo del 30/1/87 o successivamente, è reso utile, a domanda, del dipendente senza onere per il dipendente. Prima di tale data è reso utile con onere a carico del dipendente.

1) Per i primi due mesi spetta, oltre allo stipendio, anche la normale retribuzione quale militare trattandosi di congedo straordinario previsto dall'art. 50 della L. 113/1954 e dall'art. 38 del D.P.R. n. 3/1957



Scheda n° 10
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del 24-7-2003
Artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957


Al personale docente, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un'aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di un anno continuativo in un quinquennio.
Ove fra un periodo e quello successivo intercorra un tempo lavorativo superiore a sei mesi, l'aspettativa si rinnova, incontrando un ulteriore limite di dodici mesi. In ogni caso non potrà essere superato il limite massimo di trenta mesi in un quinquennio.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Tale aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3 , comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988 ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del CCNL del 24/07/03, limitatamente alla durata dell'incarico.

Iter procedurale:
L'istanza, motivata e documentata, deve essere presentata all'Amministrazione, tramite il Servizio di appartenenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'assenza, previo nulla-osta del dirigente di riferimento circa la concedibilità dell'aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.
L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta la decisione dell'Amministrazione, la domanda deve essere considerata come respinta. L'Amministrazione ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

Trattamento economico e previdenziale:
Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e di previdenza (non è utile ai fini del TFR e TFS).
Dal 1/1/1997, secondo quanto disposto dal D.Lgs 184/97, il dipendente può riscattare il periodo di aspettativa ai soli fini pensionistici (non TFR, TFS) tramite riscatto oneroso.



Scheda n° 11
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO


Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del 24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94
Art. 2 legge 13/8/84 n° 476 per il dottorato di ricerca
Art 5 legge 30/11/89 n° 398 per le borse di studio
Art. 52 comma 57 L.448/2001
Circolare INPDAP n° 11 del 12/3/2003


Il dipendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dipendente può chiedere di conservare il trattamento economico, previdenziale, e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica d'appartenenza nel caso in cui non sia prevista la borsa di studio oppure anche nel caso in cui si rinunci a questa. In tal caso, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro non può cessare per volontà del dipendente nei due anni successivi, pena la restituzione degli importi corrisposti.

Iter procedurale:
L'insegnante interessato dovrà presentare istanza all'Amministrazione unitamente a copia della certificazione rilasciata dall'Università o dall'istituto di istruzione universitario attestante l'ammissione al corso o il conferimento della borsa di studio e la loro durata.
Durante il periodo di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante la frequenza ai corsi o la regolare fruizione della borsa di studio per tutta la durata dell'aspettativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE:
Senza retribuzione salvo i casi nei quali l'insegnante richiede la conservazione del trattamento economico (sopra specificati).
Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (con esclusione del TFR).



Scheda n° 12
ASPETTATIVE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO


Normativa di riferimento
Artt. 21, 31, 32 e 33 legge 26.2.87 n° 49 e successive modifiche.


I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di "volontario" in servizio civile ai sensi dell'art. 31 della legge n° 49/87, con la registrazione del relativo contratto presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto stesso stabilita in almeno due anni.
Il periodo di tempo trascorso in aspettativa come "volontario" è computato per intero ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario.
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 del C.C.N.L integrativo del 19.9.2000.
Il dipendente al quale venga riconosciuta la qualifica di "cooperante" di cui all'art. 32 della stessa legge n° 49/87, con registrazione del contratto, di durata inferiore a due anni, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
A questo tipo di aspettativa si applica la stessa disciplina prevista per l'aspettativa per motivi personali, ivi compreso il divieto di cumulo stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale:
Gli insegnanti interessati inoltrano specifica richiesta alla Direzione Organizzazione tramite la Direzione di appartenenza, allegando idonea documentazione, rilasciata dalle organizzazioni governative o non governative con le quali viene stipulato il contratto di cooperazione, dalla quale risulti la qualifica che verrà attribuita e la durata prevista.
Le domande di aspettativa inoltrate dai "cooperanti" dovranno essere corredate anche del nulla-osta, per quanto attiene la compatibilità con le esigenze di servizio, da parte del Dirigente dell'ufficio di appartenenza.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE:
Senza retribuzione.
Il periodo di aspettativa come "volontario" è utile ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.


Scheda n° 13
ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE CHE PRESTA SERVIZIO ALL’ESTERO


Normativa di riferimento
Artt. 1,2,3,4 L.26 del 11.02.1980
L.333/1985


Il dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni che può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.
L'aspettativa può essere revocata in qualunque momento, per motivate ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del/la dipendente che l'ha richiesta

ITER PROCEDURALE:
Il dipendente interessato dovrà presentare con un congruo anticipo istanza unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro del coniuge attestante la permanenza all'estero dello stesso.
Durante il periodo di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE:
Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e di previdenza e del congedo ordinario.
Dal 1/1/1997, secondo quanto disposto dal D.Lgs 184/97, il dipendente può riscattare il periodo di aspettativa ai soli fini pensionistici (non TFR, TFS) tramite riscatto oneroso.


 
Scheda n° 14
ASPETTATIVA PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Artt. 77 e 81 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267


I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale:
L'insegnante interessato all'aspettativa è tenuto a presentare istanza alla Direzione Organizzazione, tramite la Direzione di appartenenza, unitamente a copia del provvedimento di nomina o di elezione.
Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà immediatamente servizio presso il proprio ufficio.

Trattamento economico e previdenziale:
Durante l'aspettativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.
L'aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è disciplinato per alcune categorie di amministratori dall'art. 86 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.


Scheda n° 15
ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Normativa di riferimento
D.Lgs 3/2/1993 n° 29


Oltre alle forme di aspettativa prese in esame dal C.C.N.L. vi sono altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge, quali:

Per tali forme di aspettativa, e per eventuali altre non espressamente citate, occorre fare riferimento, sia per gli aspetti giuridici economici e previdenziali, alle specifiche disposizioni di legge dalle quali sono disciplinate.
Per quanto riguarda l'iter procedurale per la richiesta di tali aspettative si richiamano le disposizioni generali comuni a tutte le forme di aspettativa precedentemente prese in esame..


 

Scheda n° 16
PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI

Normativa di riferimento
Art. 79 D. Lgs 18.8.2000 n° 267


A) I lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i suddetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Tale permesso non spetta agli "assessori esterni" in quanto l'attività svolta dagli stessi nell'ambito delle sedute del consiglio comunale rientra nei compiti necessari all'espletamento del mandato, per l'adempimento dei quali possono essere previsti i permessi specificamente previsti dal successivo punto C)

B) I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Tale diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.

C) Oltre ai permessi relativi alla partecipazione alle riunioni degli organi e dei consigli di cui fanno parte, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

D) I lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti A), B) e C) hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Iter procedurale:
L'insegnante che intende avvalersi del diritto a fruire dei suddetti permessi è tenuto in primo luogo a fornire alla Direzione Organizzazione idonea documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta.
Per la fruizione dei singoli permessi, lo stesso dipendente è tenuto a preavvisare la propria Direzione ed a presentare, al rientro in servizio, la certificazione dell'ente, comprovante l'oggetto e la durata dell'assenza.
Le segreterie del Servizio Scuola dell'infanzia o l'Ufficio amministrativo dell'ITI L. da Vinci, dopo aver verificato di volta in volta la congruità della documentazione presentata dall'insegnante a supporto dell'assenza, provvederà mensilmente ad inoltrare alla Direzione Organizzazione - Ufficio Assenze - i giustificativi attinenti i permessi fruiti dai dipendenti, unitamente ad un prospetto nel quale sia stata indicata, per ciascun insegnante interessato, la durata effettiva dell'assenza dall'ufficio riferita ad ogni permesso utilizzato.

Trattamento economico e previdenziale:
I permessi di cui ai punti A), B) e C) sono interamente retribuiti.
I permessi di cui al punto D) sono senza assegni e sono soggetti a contribuzione figurativa.


Scheda n° 17
PERMESSI PER GRAVE INFERMITA’

Normativa di riferimento
art. 4 - c. 1 legge n° 53/2000
Art. 15 c. 7 C.C.N.L. del 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.


I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno (anno scolastico) in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile. (1)
Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente, può essere fruito, anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali.
Per il personale insegnante della scuola dell'infanzia il permesso ad ore è fruibile solo nell'orario di compresenza
I tre giorni di permesso all'anno per grave infermità, coincidenti solo con giorni lavorativi, con esclusione di quelli non lavorativi e di quelli festivi, devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici strettamente connessi a tale stato.
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno (ex art. 4 - comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile
Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.

Iter procedurale:
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio Responsabile di Servizio con una specifica richiesta precisando l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile - rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificato dovrà riportare la dicitura grave infermità oppure, l’ indicazione espressa di una delle patologie previste dal D.M. 278 del 2000.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra citato per grave infermità si intende:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La certificazione dovrà essere presentata alla segreteria della propria Direzione nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione di detti permessi. Dovrà essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto
La segreteria tratterà con la massima riservatezza i documenti presentati, nel rispetto della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Trattamento economico:
Intera retribuzione.

La dimostrabilità risulta dalla presenza del convivente nello stesso stato di famiglia del richiedente.


 

Scheda n° 18
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI


Normativa di riferimento
Art. 4 - c. 2 legge n° 53/2000 e art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
Art. 15 c. 7 C.C.N.L. del 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000;
Circolare I.N.P.S. N°138 del 10/07/2001
Corte Costituzionale N° 233 del 16/16/2005
Corte Costituzionale N° 158 del 08/05/2007


I docenti con contratto a tempo indeterminato e gli insegnanti di religione cattolica con più di quattro anni di anzianità possono richiedere un periodo di congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile ("persone obbligate agli alimenti") anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

Per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite agli stessi soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

Poiché la durata del congedo è riferita all'intera vita lavorativa, il personale neo assunto presso il Comune di Firenze, che abbia prestato attività lavorativa presso altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla Direzione Organizzazione un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.
Per quanto riguarda il personale a termine e gli insegnanti di religione cattolica che non hanno superato i 4 anni di anzianità, il congedo, fruibile nell'ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio.
Per tali categorie di insegnanti il Responsabile del Servizio può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della normativa suddetta.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Nell'ambito di tale congedo va ricompreso anche quello per assistenza ad un soggetto con handicap in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001.
La suddetta norma stabilisce infatti che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, oppure,”non siano scomparsi, ma siano impossibilitati a provvedere all’ assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili e in possesso dei requisiti” per l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente invalidi, uno dei fratelli o delle sorelle o il coniuge conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 - comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33 - commi 1,2 e 3 della predetta legge n.104/92 per l'assistenza del figlio o al coniuge, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art. 42- comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 entro 60 giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo richiesto a tale titolo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni e, come detto in precedenza, è computato nel limite massimo individuale di due anni nell'arco della vita lavorativa posto dall'art. 4 - comma 2 della stessa legge n° 53/2000 per i permessi "per gravi e documentati motivi familiari".
Durante i periodi nei quali viene fruito tale congedo decadono i benefici di cui all'art. 33 della legge n° 104/92, fatte salve le disposizioni previste dai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Iter procedurale:
L'insegnante interessato presenta la richiesta di congedo motivata e con la documentazione del caso al proprio Responsabile di Servizio che trasmetterà tempestivamente alla Direzione Organizzazione la richiesta medesima esprimendo al riguardo un parere sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative e di servizio dell'ufficio. La Direzione Organizzazione entro dieci giorni dalla richiesta dovrà esprimersi sulla stessa e comunicarne l'esito al dipendente.
Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte di rinvio o di dilazione dello stesso dovranno essere motivati. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
L'insegnante ha diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al proprio Responsabile di Servizio ed alla Direzione Organizzazione.
Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo.

Trattamento economico:
Il congedo non è retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; l'insegnante può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Qualora il congedo sia fruito ai sensi dell'art. 42 - comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per l'assistenza ad un figlio o fratello/sorella disabile grave o al coniuge, l'insegnante ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione per tutta la durata dell'assenza che, in tal caso, è invece computata nell'anzianità di servizio ed è coperta da contribuzione figurativa.


Scheda n° 19
PERMESSO PER LUTTO

Normativa di riferimento
Art. 4 - comma 1 della legge n° 53/2000;
Art. 15 C.C.N.L. 24/7/2003;
Art. 19 c. 9 C.C.N.L. 24/7/2003;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000


Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato e i docenti di religione cattolica con più di quatto anni di anzianità di servizio, hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni, per evento, in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli naturali, adottati e affiliati, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), anche se non conviventi, nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile ).
I permessi per lutto spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in quanto l'assenza viene riconosciuta in relazione a ciascun evento luttuoso.
Il personale con contratto a termine, ed i docenti di religione cattolica che non hanno superato i quatto anni di anzianità di servizio, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito (per anno scolastico) per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini entro il primo grado.
L'utilizzo di tale permesso è consentito nell'ambito dei 7 giorni immediatamente successivi all'evento, anche non consecutivi.

Iter Procedurale:
L'insegnante interessato, inoltra la richiesta al proprio Responsabile di Servizio, entro cinque giorni successivi alla data di utilizzazione del permesso medesimo, unitamente all'autocertificazione del decesso di genitori, coniuge e figli ed alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per il decesso di altri parenti, di affini o del convivente.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.



Scheda n° 20
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

Normativa di riferimento
Art. 15 C.C.N.L. del 24/7/2003
Art. 19 c. 7 e c. 12 del 24/7/2003
Art. 13 c. 9 C.C.N.L. del 24/7/2003


L'insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il docente di religione cattolica con più di quattro anni di servizio, hanno diritto, a richiesta, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti motivi:

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13 comma 9, del C.C.N.L. del 14/08/2003, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. (."Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti,").
Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso per matrimonio spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa.
Gli otto giorni all'anno per la partecipazione a concorsi o esami e i tre giorni per particolari motivi personali o familiari spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e gli insegnanti di religione cattolica con meno di quattro anni di servizio sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono inoltre attribuiti, permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. (art. 15 c. 2 art. 19 comma 7 C.C.N.L. del 14/08/2003). Tale periodo interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie.
Il personale con contratto a termine ha diritto, entro i limiti della durata del contratto a 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio retribuiti.
Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro disposte dalla legge per i lavoratori dipendenti quali la L 53/2000 e l'art. 10 della L. 300/70 riguardante la possibilità ,per i lavoratori studenti compresi quelli universitari, di aver diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame.

Iter procedurale:
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il Responsabile del Servizio con una specifica richiesta precisando il motivo del permesso e la decorrenza.
Qualsiasi richiesta di permesso dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione presentando i giustificativi del caso o opportuna autocertificazione alla segreteria della propria Direzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.

Trattamento economico:
Intera retribuzione per gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti di religione cattolica con più di quattro anni di servizio.
Nessuna retribuzione al personale con contratto a termine ed agli insegnanti di religione cattolica con meno di quattro anni di anzianità durante i 6 giorni di congedo per motivate esigenze previste dall'art. 15 - comma 2 del C.C.N.L. 24/7/2003, i quali, peraltro interrompono l'anzianità di servizio e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.
Nessuna retribuzione per i permessi per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Intera retribuzione per il personale con contratto a termine per i 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio entro i limiti della durata del contratto.


 
Scheda n° 21
PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE

Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l'obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, all'insegnante con contratto a tempo indeterminato e determinato, citato come teste in tribunale viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione.

Se non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell'udienza, il dipendente potrà richiedere di fruire, qualora ne abbia ancora disponibilità, di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali previsti dall'art. 15 c. 2 C.C.N.L. del 24/7/2003 o di uno dei sei giorni di ferie.

Si precisa altresì che:

Iter procedurale:
L'insegnante è tenuto ad avvisare preventivamente il proprio Responsabile di Servizio ed a presentare copia dell'atto di citazione.
Successivamente dovrà presentare la certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Trattamento economico:
Intera retribuzione.


Scheda n° 22
PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO

Normativa di riferimento
Art. 1 della legge 13/7/67 n° 584 come modificato dall'art. 13 della legge 4/5/90 n° 107
D.M. 8/4/1968
Legge 4/5/90 n° 107
Art. 5 legge 6/3/2001 n° 52


I lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata.

Donazione di midollo osseo:
I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 maggio 1990, n° 107.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Iter procedurale:
L'insegnante interessato alla donazione del sangue preavvisa l'Ufficio assenze del Servizio Scuola dell'Infanzia o l'Ufficio amministrativo dell'ITI L. da Vinci e produce, al rientro in servizio, la certificazione comprovante l'avvenuta donazione.
Il dipendente che intende fruire dei permessi per la donazione del midollo osseo è tenuto a preavvisare l'Ufficio assenze del Servizio Scuola dell'Infanzia o l'Ufficio amministrativo dell'ITI L. da Vinci ed a produrre le certificazioni che gli verranno rilasciate dalla struttura sanitaria nella quale avviene il prelievo.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


Scheda n° 23
PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Normativa di riferimento
art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n° 194


I volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’ elenco di cui all’ articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’ articolo 1, anche su richiesta del Sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti, nonché autorizzate dall’ Agenzia, hanno diritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, a:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, su autorizzazione dell’ Agenzia, i limiti massimi possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni all’ anno.
Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, e autorizzate preventivamente dall’ Agenzia, i suddetti benefici spettano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni all’ anno,
Le disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purchè preventivamente autorizzate dall’ Agenzia.

Iter procedurale:
L'insegnante interessato, tramite la segreteria del servizio di appartenenza, presenta con congruo anticipo la richiesta di congedo, allegando la documentazione del caso dalla quale risultino gli elementi che danno titolo al congedo medesimo.
Al rientro in servizio l'insegnante presenterà un attestato, rilasciato dall'associazione di volontariato cui aderisce, dal quale risulti il periodo di impiego. Tale attestato dovrà pervenire al Responsabile di Servizio, onde consentire agli uffici competenti di richiedere al Dipartimento per la protezione civile il rimborso della somma corrisposta al dipendente stesso per gli emolumenti relativi nel periodo di congedo.

Trattamento economico:
Intera retribuzione


Scheda n° 24
PERMESSI PER PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’


Norme di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge 8/3/2000 n° 53)
Art. 15 - comma 6 del C.C.N.L. Scuola del 24/7/2003
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. F.P. n° 14 del 15/11/2000
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000


Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall'apposita Commissione Medico-legale costituita ai sensi dell'art. 4 della legge n° 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito, possibilmente in giornate non ricorrenti o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un'ora soltanto quando l'orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.
L'autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell'handicap da parte della competente ASL.
Qualora nel verbale di accertamento dell'handicap non sia previsto alcun accertamento di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca.
Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.
Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'handicap.

Iter procedurale:
L'insegnante deve presentare istanza alla Direzione Organizzazione, con l'indicazione del tipo di permesso (mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato dall'apposita commissione presso la ASL di competenza.
Qualora nel verbale sia previsto l'accertamento di revisione dell'handicap, il dipendente, dopo essersi sottoposto a vista alla scadenza stabilita, avrà cura di trasmettere alla Direzione Organizzazione l'esito del nuovo accertamento..


Scheda n° 25
PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’

Normativa di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge n° 53/2000);
Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53;
Art. 15 - comma 6 del C.C.N.L. Scuola del 24/7/2003;
Circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento F.P. n° 14 del 16/11/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 138 del 10/07/2001


I dipendenti che assistono un parente o un affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.
Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione medico-legale costitutita presso la ASL competente.
I permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Qualora nel verbale di accertamento dell'handicap sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.
Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento cui dovrà essere sottoposto il familiare, il dipendente potrà continuare temporaneamente a beneficiare dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'handicap nella persona da assistere; sarà poi cura del dipendente trasmettere alla Direzione Organizzazione l'esito del nuovo accertamento.
In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Assistenza a figli minori di età compresa fra 3 e 18 anni:

Assistenza a figli maggiorenni non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto al genitore qualora ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

Assistenza a figli maggiorenni conviventi:
Il diritto spetta al genitore richiedente, oltre che nel caso in cui l'altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.

Assistenza al coniuge, a parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto ai familiari lavoratori di persone con handicap in situazione di gravità, anche se non conviventi, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente:
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata, non devono essere presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.
Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sottoindicati, al lavoratore (convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l'unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza:

Iter procedurale:
L'insegnante interessato ai permessi deve presentare istanza alla Direzione Organizzazione, con l'indicazione del familiare da assistere, unitamente a:

Si precisa che l'insegnante di non potrà prescindere, salvo i casi di comprovato impedimento, da un'attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative a tali permessi.

Trattamento economico:
Intera retribuzione. Non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dalle altre tipologie di permessi retribuiti e non riducono le ferie.


Scheda n° 26
ASPETTATIVE, CONGEDI E PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE

Normativa di riferimento
Art. 26 C. 14 Legge n. 448/98
Art. 5 Legge n. 53/2000
Art. 62, cc. 5 e 7 del CCNL del 24/07/03


ASPETTATIVA EX ART. 26, C.14, L. 448/98
Il docente a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno ogni dieci anni (compreso il primo decennio). La concessione non è soggetta ad apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione ed il periodo non è frazionabile conseguentemente la fruizione di un periodo inferiore all'anno esaurisce il diritto per il decennio di riferimento.
I relativi periodi non sono cumulabili con altre tipologie di assenze (quali ferie, malattia o altri congedi) senza una ripresa effettiva di servizio tra un periodo e l'altro.
Il periodo di aspettativa non è utile ad alcun fine, tranne che per la conservazione del posto.
I docenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.

CONGEDO PER LA FORMAZIONE
Gli insegnanti con almeno 5 anni di servizio presso il Comune di Firenze possono fruire di un periodo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa per:

A. Conseguire un titolo di studio di 2° grado o diploma universitario o laurea;
B. La partecipazione ad attività formative diverse da quelle attivate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.

PERMESSI PER FORMAZIONE
I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio ai sensi dell'art. 62 cc. 5 e 7 del CCNL del 24/07/03.

Iter procedurale:
Sia nel caso della richiesta di aspettativa, del congedo per formazione e del permesso, il dipendente interessato dovrà presentare, con un congruo anticipo, istanza all'ufficio di appartenenza; il dirigente di riferimento dovrà esprimere una valutazione sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative o di servizio dell'ufficio cui il richiedente è assegnato.
Per quanto riguarda i permessi per la formazione, benché costituiscano un diritto per il lavoratore, dovranno essere concordati con il responsabile del servizio di appartenenza al fine di permettere allo stesso la sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi o comunque di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Trattamento economico e previdenziale:
L'aspettativa ed il congedo non comportano alcuna retribuzione ed il periodo non è utile ai fini previdenziali. I docenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
I permessi sono invece retribuiti e valgono a tutti gli effetti.


Scheda n° 27
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Normativa di riferimento
DPR n. 395/1988
C.m. n 130 del 21/04/2000, prot. 49479
CCNL del 24/07/2003 art. 4 comma 3
CIR del 07/10/2003


1. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato con nomina di supplenza annuale, su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico, sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e nel limite massimo del 3% della dotazione organica annualmente stabilita.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la durata legale dei corsi stessi, fatta eccezione per i corsi universitari, in ordine ai quali sono concedibili permessi per una durata pari al 150% arrotondata per eccesso, del corso legale.

3. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

  1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di un titolo di studio di livello universitario;
  2. Frequenza dei corsi di specializzazione insegnamento superiore (SISS);
  3. Frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione annuali o biennali post-universitari;
  4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali, nell'ambito del sistema di formazione professionale, riconosciuti dall'ordinamento, purché specificatamente coerenti con il profilo professionale d'appartenenza.

4. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 3, la precedenza è accordata, nell'ordine:

A parità di condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.

5. Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare, una domanda, redatta in carta semplice, dove oltre alla esplicita richiesta della concessione dei permessi, dovrà dichiarare:

a) nome e cognome, luogo di nascita;
b) qualifica e sede di servizio;
c) regolare iscrizione al corso di studi prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi;
d) tipo di corso e relativa durata;
e) calendarizzazione dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
f) anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
g) se nell'anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio;

6. Il docente autorizzato a fruire dei permessi deve, con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Responsabile del servizio di appartenenza il calendario, anche plurisettimanale di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.

7. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel precedente comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 15 del C.C.N.L. del 2003.

8. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata in permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati, oppure giornalieri, utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati. Per le insegnanti della scuola dell'infanzia il permesso ad ore è fruibile solo nell'orario di compresenza.

9. In caso di contratto di lavoro part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell'impegno lavorativo ridotto.

Iter procedurale:
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata alla Direzione Organizzazione entro il 15 ottobre di ciascun anno. Ai fini della tempestività della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa da parte della direzione suddetta o la data di spedizione della raccomandata.
Per la presentazione della domanda da parte degli interessati trovano piena applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione (art. 48 DPR n. 445/2000) e di dichiarazioni non veritiere (art. 71 DPR n. 445/2000).


 Scheda n° 28
ASSENZE PER FUNZIONI ELETTORALI

 

Normativa di riferimento
D.P.R. 30/03/57 n° 361
L. 29/01/92 n°69


  1. Al personale impegnato presso i seggi in veste di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista spettano:

Scheda n° 29
ASPETTATIVA PER ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA
 

Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del 24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94


L'insegnante a tempo indeterminato a domanda è collocato in aspettativa senza assegni, per un anno scolastico al fine di realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A. , l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Il periodo di aspettativa non è utile ad alcun fine, tranne che per la conservazione del posto.

ITER PROCEDURALE:
L'insegnante interessato dovrà presentare istanza all'Amministrazione unitamente a copia della certificazione rilasciata dall'amministrazione a favore della quale dovrà svolgere l'attività lavorativa attestante il conferimento dell'incarico o l'idoneità a essere assunti in caso di superamento del periodo di prova.
Durante il periodo di aspettativa l'insegnante avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante il servizio prestato presso l'altra amministrazione pubblica.


Scheda n° 30
ESONERO DAL SERVIZIO PER INCARICO

Normativa di riferimento
Art. 18 del CCNL del 24-7-2003
Art. 453 del D.Lgs. n.297/94


L'insegnante che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame o per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionale.
In tali casi l'insegnante può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.
Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
Il periodo di esonero dal servizio è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola (comma 6 Art. 453 del D.Lgs. 297/1994).
Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

ITER PROCEDURALE:
L'insegnante interessato dovrà presentare istanza all'ufficio d'appartenenza unitamente a copia della certificazione rilasciata dall'amministrazione attestante il conferimento dell'incarico.
Durante il periodo di esonero l'insegnante avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante l'incarico svolto presso l'altra amministrazione pubblica.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Intera retribuzione e servizio utile ai fini del trattamento pensionistico.


Scheda n° 31
PERMESSI BREVI

Normativa di riferimento
Art. 16 del CCNL del 24-7-2003


Al personale docente, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore
Per il personale dicente dell'ITI L. da Vinci i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere, nel corso dell'anno scolastico, il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Tale recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella propria classe di insegnamento.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al docente stesso per il numero di ore non recuperate.
La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

ITER PROCEDURALE:
L'istanza, motivata e documentata, deve essere presentata al responsabile del servizio di appartenenza con congruo anticipo.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Si tratta di una assenza retribuita in quanto ne è previsto il recupero. Nei casi di impossibilità del recupero per fatto imputabile al dipendente, si procederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.


Scheda n° 32
FERIE e FESTIVITA'

Normativa di riferimento
Artt. 13, 14, 15 e 19 CCNL Scuola 24/7/2003


Ferie
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione. escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo e straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie, per i dipendenti con almeno 3 anni di servizio, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 del CCNL 14/8/2003 conserva il diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora a tale data non siano state fruite.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale e comunque senza oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione, possono essere concessi prescindendo da tali condizioni (art. 15, comma 2 CCNL/2003).
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o siano state protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
Al personale docente assunto a tempo determinato e al personale incaricato dell'insegnamento della religione con più di quattro anni di insegnamento, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie previste per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Siccome la sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno, non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, il personale docente a tempo determinato che non richiede la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni rimane a disposizione della scuola per eventuali tali attività.

Festività
A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.
Le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono ed, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Per il personale assunto a tempo determinato le festività sono proporzionali al servizio prestato.

ITER PROCEDURALE:
Le ferie, in particolare le sei giornate al di fuori del periodo di attività didattica, vanno richieste al responsabile del servizio di appartenenza.


Pagina a cura di Alida Magherini
Data di verifica/aggiornamento: 05-07-2006

 

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