DIREZIONE ORGANIZZAZIONE
U.O. Trattamento economico
CIRCOLARE N° 19/01
Prot. n. 13061
C.p. 06.01.01
Firenze, 07/09/01
A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2001 - 30.6.2002.
L’art. 2 del DL 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2001 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,6% ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle da considerare, in base al reddito conseguito nel 2000, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002.
Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell’anno 2000. I dipendenti che abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato in ogni sua parte.
Si evidenzia che, qualora non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo familiare entro il 31/12/2001, con lo stipendio del mese di gennaio verrà provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio a dicembre 2001.
A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO DI VERIFICA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
Non fanno parte del nucleo familiare:
La cessazione dal diritto all’assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici (es. detrazioni fiscali).
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare è costituito da:
conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2000 ed ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio 2001 fino al 30 giugno 2002.
REDDITI DA NON DICHIARARE
EVENTUALI COMUNICAZIONI
Questo quadro, presente nella domanda, va utilizzato dal/dalla richiedente per qualsiasi comunicazione utile per l’istruttoria della richiesta dell’assegno per il nucleo di famiglia.
In tale spazio dovrà obbligatoriamente essere indicato se il coniuge del/della richiedente è dipendente del Comune di Firenze.
N.B. Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è almeno il 70% del reddito totale.
IL DIRETTORE
(lLamberto Tozzi)
estensore: Ossadi/Marini
Pagina a cura di Laura Moruzzo
Data di verifica/aggiornamento: 12-09-2001