Art. 25
Codice disciplinare
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Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto
dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
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intenzionalità del comportamento,
grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
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rilevanza degli obblighi violati;
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responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
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grado di danno o di pericolo
causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
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sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore,
ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge,
al comportamento verso gli utenti;
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al concorso nella mancanza di
più lavoratori in accordo tra di loro.
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La recidiva nelle mancanze previste
ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito
dei medesimi commi.
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Al dipendente responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
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La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
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inosservanza delle disposizioni
di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario
di lavoro;
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condotta non conforme ai principi
di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
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negligenza nell'esecuzione dei
compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
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inosservanza degli obblighi
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
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rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
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insufficiente rendimento, rispetto
ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle ritenute
per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
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La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
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recidiva nelle mancanze previste
dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
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particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
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assenza ingiustificata dal servizio
fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza
o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati
all'ente, agli utenti o ai terzi;
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ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
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svolgimento di attività
che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
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testimonianza falsa o reticente
in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
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comportamenti minacciosi,gravemente
ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o
degli utenti o di terzi;
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alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
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manifestazioni ingiuriose nei
confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
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atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
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violazione di obblighi di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
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sistematici e reiterati atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.
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La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
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recidiva nel biennio delle mancanze
previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima
oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
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assenza ingiustificata ed arbitraria
dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella
lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
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occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme
o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
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persistente insufficiente rendimento
o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
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esercizio, attraverso sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura
di escluderlo dal contesto lavorativo;
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atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi
della dignità della persona;
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione
fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta
allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del
14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
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La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
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recidiva plurima, almeno tre
volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei
medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
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recidiva nell'infrazione di
cui al comma 6, lettera c);
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ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di
relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità
attivata.
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mancata ripresa del servizio
nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
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continuità, nel biennio,
dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
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recidiva nel biennio, anche
nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno
in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
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recidiva nel biennio di atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
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condanna passata in giudicato
per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
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violazione dei doveri di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità
tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro;
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reiterati comportamenti ostativi
all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali
da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi
agli utenti.
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La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
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terza recidiva nel biennio,
negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche
per motivi non attinenti al servizio;
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accertamento che l'impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
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condanna passata in giudicato:
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per i delitti già indicati
nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice
penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli
enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett.
c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già
indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale,
lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
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per gravi delitti commessi in
servizio;
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per i delitti previsti dall'art.
3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
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condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
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condanna passata in giudicato
per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
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violazioni intenzionali degli
obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche
nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri
di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
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Le mancanze non espressamente
previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
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Al codice disciplinare di cui
al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita con altre.