U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
CIRCOLARE N° 9
Prot. n. 10520
C.p. 06.01.01
Firenze, 26/09/2005
 

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2005 - 30.6.2006.

     L’art. 2 del DL 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

     La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2005 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,0% ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 2004, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006.

     Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell’anno 2004. I dipendenti che abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato in ogni sua parte.

     Si evidenzia che, qualora non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo familiare entro il 31/12/2005, con lo stipendio del mese di gennaio verrà provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio a dicembre 2005.

A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO DI VERIFICA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): Non fanno parte del nucleo familiare: La cessazione dal diritto all’assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici (es. detrazioni fiscali).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito da:
  • Redditi da lavoro dipendente ed assimilati risultanti dal mod. Cud;
  • Redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modelli fiscali (retribuzione dei portieri e domestici, prestazioni di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità ecc. corrisposte dall’INPS);
  • Redditi conseguiti all’estero o presso enti internazionali soggetti alle norme tributarie nazionali;
  • Redditi soggetti a tassazione separata;
  • Redditi da fabbricati (rendita intera e rivalutata anche se trattasi di abitazione principale) e terreni;
  • Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a € 1.032,91).

    conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2004 ed ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio 2005 fino al 30 giugno 2006.

    REDDITI DA NON DICHIARARE

  • Trattamenti di fine rapporto comunque denominati, anticipazioni su trattamenti di fine rapporto;
  • Trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • Rendite vitalizie erogate dall’INAIL, pensioni di guerra, pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
  • Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi , ai pensionati di inabilità;
  • Indennità di comunicazione per i sordi prelinguali e indennità speciali per i ciechi parziali;
  • Arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (cassa integrazione arretrata);
  • Indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale.

    EVENTUALI COMUNICAZIONI

    Questo quadro, presente nella domanda, va utilizzato dal/dalla richiedente per qualsiasi comunicazione utile per l’istruttoria della richiesta dell’assegno per il nucleo di famiglia.

    In tale spazio dovrà obbligatoriamente essere indicato se il coniuge del/della richiedente è dipendente del Comune di Firenze; in caso affermativo, riportarne le generalità.

    N.B. Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è almeno il 70% del reddito totale.

    La presente circolare ed il relativo modulo di comunicazione, sono presenti sulla Rete Civica del Comune di Firenze con il seguente percorso:
    www.comune.fi.it - IL COMUNE – MODULISTICA – DIREZIONE ORGANIZZAZIONE.

    L’ufficio Trattamento Economico rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 055-2767 242 – 245 – 246 – 249 – 272 – 275).

    SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALCUNE TABELLE PIÙ COMUNI RELATIVE AGLI IMPORTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.(Tabella 11, Tabella 12, Tabella 14, Tabella 15, Tabella 17, Tabella 21A)

    IL RESPONSABILE
    P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
    ( S. Marini )

    SM/ldr