Firenze, 26/09/2005
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare
per il periodo 1.7.2005 - 30.6.2006.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE REDDITI DA NON DICHIARARE EVENTUALI COMUNICAZIONI
IL RESPONSABILE
L’art. 2 del DL 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2005 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,0% ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 2004, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006.
Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli
di domanda relativi al reddito conseguito nell’anno 2004. I dipendenti che abbiano
diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di
domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - UFFICIO
TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato in ogni sua parte.
Si evidenzia che, qualora non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo familiare entro il 31/12/2005, con lo stipendio del mese di gennaio verrà provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio a dicembre 2005.
A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO DI VERIFICA
Non fanno parte del nucleo familiare:
i figli adottivi,
gli affiliati,
i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,
gli affidati dai competenti organi a norma di legge);
La cessazione dal diritto all’assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici (es. detrazioni fiscali).
conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2004 ed ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio 2005 fino al 30 giugno 2006.
In tale spazio dovrà obbligatoriamente essere indicato se il coniuge del/della richiedente è dipendente del Comune di Firenze; in caso affermativo, riportarne le generalità.
N.B. Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è almeno il 70% del reddito totale.
La presente circolare ed il relativo modulo di comunicazione, sono presenti sulla Rete Civica del Comune di Firenze con il seguente percorso:
www.comune.fi.it - IL COMUNE – MODULISTICA – DIREZIONE ORGANIZZAZIONE.
L’ufficio Trattamento Economico rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
(tel. 055-2767 242 – 245 – 246 – 249 – 272 – 275).
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALCUNE TABELLE PIÙ COMUNI RELATIVE AGLI IMPORTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.(Tabella
11, Tabella 12, Tabella
14, Tabella 15, Tabella
17, Tabella 21A)
P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
( S. Marini )