Firenze, 28/09/2004
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare
per il periodo 1.7.2004 - 30.6.2005.
L’art. 2 del DL 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2004 è risultata, secondo l’ISTAT, pari al 2,5% ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 2003, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005.
Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell’anno 2003. I dipendenti che abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare il modello di domanda allegato alla presente circolare alla DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO - Via Nicolodi n° 2, debitamente compilato in ogni sua parte.
Si evidenzia che, qualora non venisse presentata domanda di mantenimento dell’assegno per il nucleo familiare entro il 31/12/2004, con lo stipendio del mese di gennaio verrà provveduto al recupero delle somme corrisposte, senza titolo, da luglio a dicembre 2004.
A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI
PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO
DI VERIFICA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
Il reddito del nucleo familiare è costituito da:
conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2003 ed ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.Redditi da lavoro dipendente ed assimilati risultanti dal mod. Cud (ex 101); Redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modelli fiscali (retribuzione dei portieri e domestici, prestazioni di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità ecc. corrisposte dall’INPS); Redditi conseguiti all’estero o presso enti internazionali soggetti alle norme tributarie nazionali; Redditi soggetti a tassazione separata; Redditi da fabbricati (rendita intera e rivalutata anche se trattasi di abitazione principale) e terreni; Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a € 1.032,91).
REDDITI DA NON DICHIARARE
EVENTUALI COMUNICAZIONI
Questo quadro, presente nella domanda,
va utilizzato dal/dalla richiedente per qualsiasi comunicazione utile per
l’istruttoria della richiesta dell’assegno per il nucleo di famiglia.
In tale spazio dovrà obbligatoriamente
essere indicato se il coniuge del/della richiedente è dipendente
del Comune di Firenze; in caso affermativo, riportarne le generalità.
N.B. Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente o di pensione è almeno il 70% del reddito totale.
La presente circolare ed il relativo
modulo di comunicazione, sono presenti sulla Rete Civica del Comune di
Firenze con il seguente percorso:
www.comune.fi.it
- IL COMUNE – MODULISTICA – DIREZIONE ORGANIZZAZIONE.
L’ufficio Trattamento Economico rimane
a disposizione per eventuali chiarimenti
(tel. 055-2767 242 – 245 – 246 –
249 –272-275) .
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, ALCUNE TABELLE PIÙ COMUNI RELATIVE AGLI
IMPORTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. (Tabella
11, Tabella 12, Tabella
14, Tabella 15, Tabella
17, Tabella 21A)
IL RESPONSABILE
P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
( S. Marini )
estensore: Del Rio/Marini