 |
Contratto
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale
del
comparto delle REGIONI e delle Autonomie Locali
per
il QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
e
il biennio economico 2002-2003
|
In data 22 gennaio
2004, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del
Presidente
Avv. Guido Fantoni FIRMATO
Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni
Sindacali |
CGIL
FP FIRMATO |
CGIL
FIRMATO |
CISL
FPS FIRMATO |
CISL
FIRMATO |
UIL
FPL FIRMATO |
UIL
FIRMATO |
Coordinamento
Sindacale AutonomoFIRMATO |
CISAL
FIRMATO |
"Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, |
|
Confill
Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" |
USAE
FIRMATO |
DICCAP
- DIPARTIMENTO ENTI LOCALI |
|
CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE |
|
"Snalcc-Fenal-Sulpm"
FIRMATO |
|
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio
normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL
COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
PER QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005
E IL BIENNIO ECONOMICO
2002-2003
INDICE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 |
Campo
di applicazione |
Art.
2 |
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto |
TITOLO
II
RELAZIONI SINDACALI
E PARTECIPAZIONE
CAPO I – RELAZIONI
SINDACALI
Art.
3 |
Conferma
sistema relazioni sindacali |
Art.
4 |
Tempi
e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi |
Art.
5 |
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale |
Art.
6 |
Concertazione |
Art.
7 |
Relazioni
sindacali delle Unioni di Comuni |
CAPO II – FORME DI
PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.
8 |
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing |
Art.
9 |
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi |
TITOLO
III
DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Art.
10 |
Valorizzazione
delle alte professionalità |
Art.
11 |
Posizioni
organizzative e tempo parziale |
Art.
12 |
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione |
CAPO II – DISPOSIZIONI
PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Art.
13 |
Gestione
delle risorse umane |
Art.
14 |
Personale
distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione |
Art.
15 |
Posizioni
organizzative apicali |
CAPO III – DISPOSIZIONI
PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art.
16 |
Indennità
del personale dell’area di vigilanza |
Art.
17 |
Prestazioni
assistenziali e previdenziali |
Art.
18 |
Permessi
per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero |
CAPO IV – DISPOSIZIONI
SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
19 |
Partecipazione
del personale comandato e distaccato alle progressioni orizzontali e verticali |
Art.
20 |
Assenze
per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario |
Art.
21 |
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro |
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art.
22 |
Clausola
generale |
Art.
23 |
Modifiche
all’art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995 |
Art.
24 |
Modifiche
all’art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL del 6/7/1995 |
Art.
25 |
Codice
disciplinare |
Art.
26 |
Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale |
Art.
27 |
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale |
Art.
28 |
Disposizioni
transitorie per i procedimenti disciplinari |
TITOLO
V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I – ISTITUTI DI
CARATTERE GENERALE
Art.
29 |
Stipendio
tabellare |
Art.
30 |
Effetti
dei nuovi stipendi |
Art.
31 |
Disciplina
delle risorse decentrate |
Art.
32 |
Incrementi
delle risorse decentrate |
Art.
33 |
Istituzione
e disciplina della indennità di comparto |
Art.
34 |
Finanziamento
delle progressioni economiche orizzontali |
Art.
35 |
Integrazione
delle posizioni economiche orizzontali |
CAPO II – COMPENSI,
INDENNITA’ ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art.
36 |
Modifiche
all’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999 |
Art.
37 |
Compensi
per produttività |
Art.
38 |
Personale
distaccato alle associazioni degli enti |
Art.
39 |
Dipendenti
in distacco sindacale |
Art.
40 |
Straordinario
per calamità naturali |
Art.
41 |
Indennità
di rischio |
Art.
42 |
Benefici
economici per gli invalidi per servizio |
Art.
43 |
Tredicesima
mensilità |
CAPO III – DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art.
44 |
Disposizioni
per il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali |
Art.
45 |
Conferma
di discipline precedenti gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali |
Art.
46 |
Personale
addetto alle case da gioco |
Art.
47 |
Personale
dipendente dal comune di Campione d’Italia |
ALLEGATI:
Tabella
A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
NOTA
A VERBALE DELL’ARAN
Dichiarazione
congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta
n. 2
Dichiarazione congiunta
n. 3
Dichiarazione congiunta
n. 4
Dichiarazione congiunta
n. 5
Dichiarazione congiunta
n. 6
Dichiarazione congiunta
n. 7
Dichiarazione congiunta
n. 8
Dichiarazione congiunta
n. 9
Dichiarazione congiunta
n. 10
Dichiarazione congiunta
n. 11
Dichiarazione congiunta
n. 12
Dichiarazione congiunta
n. 13
Dichiarazione congiunta
n. 14
Dichiarazione congiunta
n. 15
Dichiarazione congiunta
n. 16
Dichiarazione congiunta
n. 17
Dichiarazione congiunta
n. 18
Dichiarazione congiunta
n. 19
Dichiarazione congiunta
n. 20
Dichiarazione congiunta
n. 24
Dichiarazione congiunta
n. 25
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
-
Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente
da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate
dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati "enti".
-
Al personale delle IPAB,
ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si
applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione
o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale
nazionale del rapporto di lavoro del personale.
-
Al restante personale
del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti
di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi
i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica
il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della
nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
-
Il riferimento al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del
2001.
Art. 2
Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
-
Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa
ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
-
Gli effetti del presente
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal
contratto stesso.
-
Gli istituti a contenuto
economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati
dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto
di cui al comma 2.
-
Il presente contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
-
Per evitare periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
-
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica
del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme,
se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta
indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt.
47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
- In sede di rinnovo
biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata
e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO
II
RELAZIONI SINDACALI
E PARTECIPAZIONE
CAPO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Conferma sistema
relazioni sindacali
-
Si conferma il sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’1.4.1999 con le modifiche
riportate ai seguenti articoli.
-
Gli enti assumono le iniziative
ricomprese nella disciplina dell’art. 1, comma 2 e 3, nel rispetto delle
previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 4
Tempi e procedure
per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
-
Il testo dell’art. 5 del
CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
-
I contratti collettivi
decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi
in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina
del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale.
-
L'ente provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma
1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'
art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
-
Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art.
2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante
è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte
dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto.
-
I contratti collettivi
decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
-
Gli enti sono tenuti a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva,
il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio."
Art. 5
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. Il testo dell’art.
6 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
-
"Per gli enti, territorialmente
contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità,
la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi
a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti
interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente
contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali
rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari
della negoziazione decentrata integrativa.
-
I protocolli devono precisare:
-
la composizione della
delegazione trattante di parte pubblica;
-
la composizione della
delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL,
nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
-
la procedura per la autorizzazione
alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale,
ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i
vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale
stabilita dall’art. 5;
-
i necessari adattamenti
per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle
tutele e dei permessi.
-
I rappresentanti degli
enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa,
secondo i rispettivi ordinamenti:
-
le modalità di
formulazione degli atti di indirizzo;
-
le materie, tra quelle
di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono
affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti
di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
-
le modalità organizzative
necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato
dei relativi adempimenti;
-
le modalità di
finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
-
La disciplina del
presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio
contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio."
Art. 6
Concertazione
-
Il testo dell’art. 8 del
CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:
-
"1. Ciascuno dei soggetti
di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7,
può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante
richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque
giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle
materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle
materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli
di relazioni sindacali.
-
La concertazione si effettua
per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e
per le seguenti materie:
-
articolazione dell’orario
di servizio;
-
calendari delle attività
delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
-
criteri per il passaggio
dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni
legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
-
andamento dei processi
occupazionali;
-
criteri generali per la
mobilità interna.
-
La concertazione si svolge
in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di
ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza
e trasparenza.
-
La concertazione si conclude
nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti.
-
La parte datoriale è
rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente
designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi
ordinamenti."
Art. 7
Relazioni sindacali
delle unioni di comuni
-
Le relazioni sindacali
delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999
con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma
2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione,
secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è
composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8
Comitato paritetico
sul fenomeno del mobbing
-
Le parti prendono atto
del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica
in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
- nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie
di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie
e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e
idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità
del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura,
tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
-
In relazione al comma
1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo
del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate
ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni,
che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità
e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
-
Nell’ambito delle forme
di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
-
raccolta dei dati relativi
all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione
alle materie di propria competenza;
-
individuazione delle possibili
cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
-
formulazione di proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
-
formulazione di proposte
per la definizione dei codici di condotta.
-
Le proposte formulate
dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti
tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento
di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
-
In relazione all’attività
di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito
dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL del
1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
-
affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità
del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
-
favorire la coesione e
la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli
uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo da parte del personale.
-
I Comitati sono costituiti
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di
comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti
dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo
la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività
dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti
inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato
disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità
di funzionamento
-
Gli enti favoriscono l’operatività
dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.
In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano
un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere
una relazione annuale sull’attività svolta.
-
I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere
rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è
previsto alcun compenso.
Art. 9
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
-
In attuazione dell’art.
49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
-
Al fine di cui al comma
1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento
a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
-
L’ARAN si attiva autonomamente
o su richiesta del Comitato di settore.
-
L’eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce
la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
-
Con analoghe modalità
si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello
territoriale. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli
artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la clausola controversa
sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
-
E’ disapplicata la disciplina
dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO
III
DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 10
Valorizzazione
delle alte professionalità
-
Gli enti valorizzano le
alte professionalità del personale della categoria D mediante il
conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art.
8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
-
Gli incarichi del comma
1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
-
Ipotesi comma 1, lett.
b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze
elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione
di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel
mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale
e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche,
master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune
delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei
singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
-
Ipotesi comma 1, lett.
c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari
responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione
propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento
del programma di governo dell’ente.
-
Gli enti adottano atti
organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni
sindacali vigente:
-
per la preventiva disciplina
dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e
responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per
il relativo affidamento;
-
per la individuazione
dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione
di posizione e di risultato;
-
per la definizione dei
criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli
obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
-
L’importo della retribuzione
di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un
minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione
di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo
del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione
dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio
di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento
vigente.
-
Le risorse previste dall’art.
32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la
retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate
alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Art.11
Posizioni organizzative
e tempo parziale
-
All’art. 4 del CCNL
del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.bis I comuni privi
di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti
dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea,
le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale
con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto
a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico
trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione".
Art. 12
Commissione paritetica
per il sistema di classificazione
-
Al fine di promuovere,
nell’ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore
e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti
volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento
per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi
organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica
ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con
il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte
per una verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono:
-
ricomporre i processi
lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta
di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti, funzioni e
poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma istituzionali già
avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione di
nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti
per l’accesso all’impiego;
-
dare attuazione ai contenuti
dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle
IPAB; per il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche
e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli
ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla comunicazione
ed alla informazione;
-
perfezionare la clausola
sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di
accesso sulle posizioni B3 e D3;
-
rivisitare i profili professionali
alla luce di nuove competenze e professionalità.
Eventuali decisioni
della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base della
rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER
LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Art. 13
Gestione delle
risorse umane
-
Le unioni gestiscono direttamente
il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità,
con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale)
nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella
definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti
a quest’ultima demandati.
-
Gli atti di gestione del
personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo
pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto
di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le
progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione.
Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni
per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima
disciplina del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di gestione
sono adottati dall’unione.
-
Per le finalità
di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie
risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario
e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999
e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente
contratto.
-
Le risorse finanziarie
di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
-
relativamente al personale
assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione,
sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso
gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere
di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse
potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente
nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse
variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le
regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
-
relativamente al personale
temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento
di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio
e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in
rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata
temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente
di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
-
Al fine di favorire la
utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte
dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può
disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del
comma 3:
-
la attribuzione di un
particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base
alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore
a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni
lavorative;
-
la corresponsione della
indennità per particolari responsabilità di cui all’art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare
con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente
di provenienza.
-
Le unioni di comuni possono
individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi
secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999;
al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione
di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni
attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore
si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente
di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione
della prestazione lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione
di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare
da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva
retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare
da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione
di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni
organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale
trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
-
La utilizzazione del lavoratore
sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione,
fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale,
non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la
disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 14
Personale utilizzato
a tempo parziale e servizi in convenzione
-
Al fine di soddisfare
la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con
il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti
cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente
di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro
in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo,
la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili
per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale,
che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è
possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
-
Il rapporto di lavoro
del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle
progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è
gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di
utilizzazione.
-
La contrattazione decentrata
dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione
economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la
disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse
disponibili secondo l’art. 31.
-
I lavoratori utilizzati
a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità
di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi
convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato
nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula
con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente
di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
-
Il valore complessivo,
su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione
per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di
€ 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione
di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad
un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il
relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli
artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
-
Al personale utilizzato
a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a
carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei
limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
-
La disciplina dei commi
3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato
a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse
per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione
di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.
Art. 15
Posizioni organizzative
apicali
-
Negli enti privi di personale
con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER
L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli assetti
istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione,
e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza,
per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini,
hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema
delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato
alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di
polizia locale.
Le parti, nel condividere
l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità
di riconoscere:
-
la centralità delle
città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
-
il nuovo potere legislativo
affidato alle regioni;
-
il rispetto dei diversi
livelli istituzionali;
-
iI ruolo specifico della
polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone
coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del
nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze
sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione
del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa
dei corpi di polizia locale
Le parti concordano,
nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza
di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia
locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al
loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza
funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo
professionale
Le parti concordano
nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di
professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente
acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante
percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione
professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto
gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali
di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto
dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha
stabilito che l’attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a
piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette,
equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo
cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità
di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti
al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
Art.16
Indennità
del personale dell’area di vigilanza
-
L’indennità prevista
dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per
il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni
di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di €
25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in €
1.110,84 annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003.
-
L’indennità prevista
dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995
per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni
di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata
di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata
in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.
Art. 17
Prestazioni assistenziali
e previdenziali
-
Le risorse destinate a
finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett.
a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000
formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità
a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
Art. 18
Permessi per l’espletamento
di funzioni di pubblico ministero
-
Il personale della polizia
locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale
ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art.
50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione
di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ incarico
affidato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SUL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Partecipazione
del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
-
Il personale comandato
o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare
alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni
verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza.
A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire
dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste
secondo la propria disciplina.
-
Le parti concordano nel
ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri
enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del
rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Art. 20
Assenze per l’esercizio
delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
-
Il dipendente autorizzato
dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o
di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative,
ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento
del suo incarico.
-
I periodi di assenza di
cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione
dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali.
Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative,
di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche
in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di
congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 21
Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
-
All’art. 27 ter, comma
1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue:
"a) al raggiungimento
del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,
come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente"
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 22
Clausola generale
-
E’ confermata la disciplina
contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni
di cui ai successivi articoli.
Art. 23
Modifiche all’art.
23 (Doveri del dipendente) del CCNL del 6 luglio 1995
-
Al testo dell’art. 23
del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
-
la rubrica dell’articolo
"doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
-
al termine del comma 1,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il dipendente adegua
altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto
di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato";
-
al comma 3, lettera d),
le parole "della legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "al
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445" (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
-
al comma 3, lettera r),
dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e prima del
punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi".
Art. 24
Modifiche all’art.
24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995
-
Al testo dell’art. 24
del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
-
Il comma 1 è sostituito
dal seguente comma:
"1. Le violazioni,
da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23danno
luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
-
rimprovero verbale;
-
rimprovero scritto (censura);
-
multa di importo fino
ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
-
sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
-
sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
mesi;
-
licenziamento con preavviso;
-
licenziamento senza preavviso."
-
Il comma 2 è sostituito
dal seguente comma:
"2.
L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione
scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere
effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
-
dal momento in cui il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza
del fatto;
-
dal momento in cui l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto
comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero
verbale e di quello scritto."
-
il comma 4 è sostituito
dal seguente comma:
"4.
Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione
da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma
4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione
del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto
si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto
tenuto alla comunicazione."
-
dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4
bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con
la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza
del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro
5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio,
senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito."
-
dopo il comma 9 viene
aggiunto il comma 9 bis:
"9
bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori
il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle
fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto
dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche".
Art. 25
Codice disciplinare
1. Il testo dell’art.
25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal
seguente:
-
"Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto
dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
-
intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
-
rilevanza degli obblighi
violati;
-
responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
-
grado di danno o di pericolo
causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
-
sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
-
al concorso nella mancanza
di più lavoratori in accordo tra di loro.
-
La recidiva nelle mancanze
previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito
dei medesimi commi.
-
Al dipendente responsabile
di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
-
La sanzione disciplinare
dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle
sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
-
inosservanza delle disposizioni
di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario
di lavoro;
-
condotta non conforme
ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
del pubblico;
-
negligenza nell’esecuzione
dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
-
inosservanza degli obblighi
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
-
rifiuto di assoggettarsi
a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
-
insufficiente rendimento,
rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti
assegnati.
L’importo delle ritenute
per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
-
La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad
un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
-
recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo
della multa;
-
particolare gravità
delle mancanze previste al comma 4;
-
assenza ingiustificata
dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
-
ingiustificato ritardo,
non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
-
svolgimento di attività
che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
-
testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
-
comportamenti minacciosi,gravemente
ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o
degli utenti o di terzi;
-
alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
-
manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
-
atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della
persona;
-
violazione di obblighi
di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli
utenti o ai terzi;
-
sistematici e reiterati
atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.
-
La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
-
recidiva nel biennio delle
mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione
massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri
di particolare gravità;
-
assenza ingiustificata
ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato
nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
-
occultamento, da parte
del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
-
persistente insufficiente
rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
-
esercizio, attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo
o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
-
atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che
siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione dal
servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del
CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell’anzianità di servizio.
-
La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per:
-
recidiva plurima, almeno
tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste
nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
-
recidiva nell’infrazione
di cui al comma 6, lettera c);
-
ingiustificato rifiuto
del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze
di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto
dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia
di mobilità attivata.
-
mancata ripresa del servizio
nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
-
continuità, nel
biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione
di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
-
recidiva nel biennio,
anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti
e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine
di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
-
recidiva nel biennio di
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
-
condanna passata in giudicato
per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
-
violazione dei doveri
di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti
di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro;
-
reiterati comportamenti
ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque
tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi
agli utenti.
-
La sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso si applica per:
-
terza recidiva nel biennio,
negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche
per motivi non attinenti al servizio;
-
accertamento che l’impiego
fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
-
condanna passata in giudicato:
-
per i delitti già
indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316
del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il
personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti
dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice
penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti
già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del
codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
-
per gravi delitti commessi
in servizio;
-
per i delitti previsti
dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
-
condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
-
condanna passata in giudicato
per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
-
violazioni intenzionali
degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,
anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri
di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
-
Le mancanze non espressamente
previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
-
Al codice disciplinare
di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma
di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
Art. 26
Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
-
Dopo l’art. 25 del CCNL
del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto
l’art. 25 bis "Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale":
- " Nel caso di commissione
in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
-
Al di fuori dei casi previsti
nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di
un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto
di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
-
Qualora l’ente sia venuta
a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo
a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è
avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2.
-
Fatto salvo il disposto
dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni
da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
-
Per i soli casi previsti
all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente
ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro
i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
-
L’applicazione della sanzione
prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne
penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere
automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare,
salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001
e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della
pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
-
In caso di sentenza penale
irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula "il fatto non sussiste"
o "l’imputato non lo ha commesso" si applica quanto previsto dall’art.
653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso,
dandone comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per
i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
-
In caso di sentenza definitiva
di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell’art.129 cpp,
pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l’imputato
non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7.
-
In caso di sentenza irrevocabile
di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis del c.p.p.
-
Il dipendente licenziato
ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma
8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto
del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale
posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
-
Dalla data di riammissione
di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto
anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano
al coniuge o il convivente superstite e ai figli. "
Art. 27
Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale
-
Il testo dell’art. 27
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995
è sostituito dal seguente:
-
" Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
-
Il dipendente può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e
8 (licenziamento con e senza preavviso).
-
L’ente, cessato lo stato
di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente,
fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
-
Resta fermo l’obbligo
di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed
e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti
del personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli
artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già
indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale,
lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
-
Nel caso dei delitti previsti
all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la
disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n.
97 del 2001.
-
Nei casi indicati ai commi
precedenti si applica quanto previsto dall’art. 25-bis in tema di rapporti
tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
-
Al dipendente sospeso
dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità
pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2,
lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità
ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato.
-
Nel caso di sentenza definitiva
di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 25 bis, commi
7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare,
a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi
ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
-
In tutti gli altri casi
di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato
in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati
alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere
straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
-
Quando vi sia stata sospensione
cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore
a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
-
Qualora la sentenza definitiva
di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per la durata della
stessa.
Art. 28
Disposizioni transitorie
per i procedimenti disciplinari
-
I procedimenti disciplinari
in corso alla data di stipulazione del presente contratto, sono portati
a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la
notifica della contestazione.
-
Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora più favorevoli
– le sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del CCNL del
6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto.
-
In sede di prima applicazione
del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all’art. 25 deve essere
obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
-
Per le infrazioni disciplinari
commesse nel periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente
CCNL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova
applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE
GENERALE
Art.29
Stipendio tabellare
-
Gli stipendi tabellari
sono incrementati, tenendo conto dell’inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003,
del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della
legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
-
Ai sensi del comma 1,
il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al CCNL
del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto,
con le decorrenze ivi previste.
-
A decorrere dal 1 gennaio
2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella
C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola
voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare;
detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base
alle vigenti disposizioni.
-
I più elevati importi
di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte
del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello
stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed
utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli
stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico
di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
-
A seguito della applicazione
della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del trattamento economico
tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati,
a regime, con decorrenza dall’1.1.2003 secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C.
-
Sono confermati: la tredicesima
mensilità, secondo la disciplina dell’art. 3 del CCNL del 5.10.2001,
la retribuzione individuale di anzianità e gli altri assegni personali
a carattere continuativo e non riassorbibile .
Art .30
Effetti dei nuovi
stipendi
-
Nei confronti del personale
cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio
2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art. 29. hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A,
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti
della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c.
(indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto.
-
Salvo diversa espressa
previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli incrementi
dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione
previsti dall’art. 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B e C, hanno effetto,
dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico
per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio alle medesime posizioni.
-
Il conglobamento sullo
stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui
all’art. 29, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità
di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico
anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n.
335.
Art. 31
Disciplina delle
"risorse decentrate"
-
Le risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate)
vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003
ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente
articolo.
-
Le risorse aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni
previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per
gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14,
comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma
5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del
CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera
di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art.
15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche.
-
Le risorse di cui al comma
2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità
e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi
prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma
5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche
ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove
attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL
del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente
CCNL.
-
Le risorse decentrate
di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione
del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione
vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
-
Resta confermata la disciplina
dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione
e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle
risorse decentrate
-
Le risorse decentrate
previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un
importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all’anno 2001.
-
Gli enti incrementano
ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza
dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto
della specifica disciplina del presente articolo.
-
Enti locali: l’incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti
la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
-
Camere di Commercio:
l’incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore
degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate
correnti.
-
Regioni: l’incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore
degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa
corrente depurata della spesa sanitaria.
-
Gli altri enti del comparto,
diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse
decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base
annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista
la relativa capacità di spesa.
-
La percentuale di incremento
indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni
specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata
al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
-
Gli incrementi indicati
nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli
enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia
intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
-
E’ confermata per il personale
che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella
categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della
progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione
economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999,
l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma
3, del CCNL del 16.7.1996.
-
Dalla data di sottoscrizione
del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la
disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
Art. 33
Istituzione e disciplina
della indennità di comparto
-
Al fine di conseguire
un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante
personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità
di comparto.
-
L’indennità di
comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
-
L’indennità di
comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione
previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini
della determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine
servizio. L’istituzione della indennità di comparto non modifica
le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10
della legge n. 335 del 1995.
-
L’indennità viene
corrisposta come di seguito indicato:
-
con decorrenza dell’1.1.2002,
nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente
CCNL;
-
con decorrenza dal 1.1.2003,
le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti
dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate
le corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32 comma
1;
-
con decorrenza 31.12.2003,
ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità di comparto
è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta
tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle
lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse
stabili dalle disponibilità dell’art. 31, comma 2.
-
Le quote di indennità
di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate,
sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art.
31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa,
del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza
di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
Art. 34
Finanziamento delle
progressioni orizzontali
-
Si conferma che gli oneri
relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che
ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali,
di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle
risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2.
-
Gli oneri di cui al comma
1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della
tredicesima mensilità.
-
Dalla data di decorrenza
dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma
2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
-
Gli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore
per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità
delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle
riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità
di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento
di ulteriori progressioni orizzontali.
-
E’ disapplicata la disciplina
dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 35
Integrazione delle
posizioni economiche
-
Con decorrenza dal 31.12.2003
ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle
quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con
la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui
valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente
CCNL.
-
I criteri di riferimento
da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell’art.
5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per
le posizioni B7, C5 e D6 .
-
Anche per il finanziamento
degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione,
si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 31
comma 2.
CAPO II
COMPENSI, INDENNITA’
E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36
Modifiche all’art.
17 del CCNL dell’1.4.1999
-
Il compenso per l’esercizio
di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato,
in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi:
da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
-
All’art. 17, comma 2,
è aggiunta la seguente lettera:
-
Compensare le specifiche
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite
con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di
stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile
dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti
di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici
nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico
ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale
giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche
responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione
civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300
annui lordi.
Art. 37
Compensi per produttività
-
L’art. 18 del CCNL dell’1.4.1999
è sostituito dal seguente:
-
"La attribuzione dei compensi
di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata
ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
-
I compensi destinati a
incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono
essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché
in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG
o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
-
La valutazione delle prestazioni
e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto
dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione
adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello
di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo
interno.
-
Non è consentita
la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla
base di automatismi comunque denominati.
-
Per le Camere di Commercio
le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la disciplina
dell’art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell’1.4.1999, devono
essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata
al risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse
derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell’art. 15, comma
5, del CCNL dell’1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione
decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati
del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di
ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l’incidenza degli
oneri del personale connessi a tali iniziative."
Art. 38
Personale distaccato
alle associazioni degli enti
-
Al personale distaccato,
ai sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli
organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento
economico previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000
ivi compresa la tredicesima mensilità e la indennità di comparto
disciplinata dall’art. 33; i relativi oneri sono confermati a carico dell’ente
di appartenenza.
Art. 39
Dipendenti in distacco
sindacale
-
Il comma 1 dell’art. 47
del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento economico
del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto,
con la seguente disciplina: "ivi comprese le quote della tredicesima mensilità,
nonché
la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33."
-
Il comma 2 dell’art. 47
del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: "In sede di contrattazione
decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato
ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla
progressione economica orizzontale."
Art. 40
Straordinario per
calamità naturali
-
Le risorse finanziarie
formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte
elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni
straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime
finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità
di uno posizione organizzativa.
-
La disciplina del comma
1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Art. 41
Indennità
di rischio
-
La misura della indennità
di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata
in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
Art. 42
Benefici economici
per gli invalidi per servizio
-
L’art. 50 del CCNL del
14.9.2000 è integrato come segue:
"2. La disciplina
del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale
che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento
formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso
la domanda può essere presentata dall’interessato o, eventualmente,
dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico
da prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio."
Art. 43
Tredicesima mensilità
-
Il comma 5 dell’art. 3,
del CCNL del 5.10.2001 è così sostituito:
"Nel caso di servizio
prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato
e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo
per ogni giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con
riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante
al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero."
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 44
Disposizioni per
il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali
-
Il personale dell’Agenzia
nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali,
inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per effetto
dell’art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con decorrenza
dall’ 1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione
del comparto delle regioni e delle autonomie locali, previsti dall’allegato
A del CCNL del 31.3.1999.
-
Le risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art.
31 del presente CCNL, presso l’Agenzia, sono costituite da quelle già
destinate nell’anno 2003 alla contrattazione decentrata integrativa secondo
la disciplina del CCNL precedentemente applicato e sono integrate con le
modalità stabilite dall’art. 32 del presente CCNL, secondo
le decorrenze ivi previste.
ART. 45
Conferma di discipline
precedenti
-
Per quanto non previsto
nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato
delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro
già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa,
confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario
di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art.
18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte
le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni
e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22,
23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.
-
E’ confermata, anche per
il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno
degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività
con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.
Art. 46
Personale addetto
alle case da gioco
-
Al personale dipendente
dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici
derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto salvo il trattamento
economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente,
in considerazione della particolare professionalità di tale personale
non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art. 47
Personale dipendente
dal comune di Campione d’Italia
-
I benefici economici previsti
dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie
locali di applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d’Italia.
NOTA A VERBALE
DELL’ARAN
Con riferimento all’ultimo
periodo dell’art. 30, comma 3, si precisa che al personale in servizio
all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS, verrà
applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla
misura della indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre
2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute
previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì,
che per il suddetto personale il conglobamento dell’indennità integrativa
speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini della indennità
premio di fine servizio.
Dichiarazione
congiunta n. 1
Le parti concordano
nell’affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo
professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria
superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL
del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni,
selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti
anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati
da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno.
La espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata
nella rubrica del citato art. 4: "progressione verticale nel sistema di
classificazione". Le parti concordano anche nel ritenere che la regolazione
e la attuazione delle "progressioni verticali" debbano essere ricomprese
nella attività di gestione di diritto comune secondo la disciplina
dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del
2001.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le parti concordano
nell’affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei
contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia
nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono
mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti
dal sistema delle relazioni sindacali.
Dichiarazione
congiunta n. 3
Le parti assumo l’impegno
di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL,
il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall’ARAN.
Dichiarazione
congiunta n. 4
Le parti concordano
sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché
adottino tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto
dall’art.10, comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi
livelli di relazioni sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva
nazionale si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo da assicurare
il corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni
possibile ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle prerogative
sindacali.
Dichiarazione
congiunta n. 5
Le parti concordano
sulla necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali
autonome, diano piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998
in particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione
del monte ore dei permessi sindacali di ente.
Dichiarazione
congiunta n. 6
Le parti concordano
nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine,
sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri
relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti
tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate
dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento
a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi
equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di
spesa.
Dichiarazione
congiunta n. 7
Le parti confermano
l’impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per definire consensualmente
la disciplina relativa alla istituzione del fondo per la previdenza complementare
per il personale dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e
del servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione
congiunta n. 8
Le parti condividono
l’esigenza di garantire parità di equilibrio economico nei confronti
dei dipendenti impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e con analoghe
professionalità.
A tal fine assumono
l’impegno di valutare la praticabilità di soluzioni perequative
del trattamento economico in atto, anche in sede dei prossimi rinnovi contrattuali,
perché si pervenga al conseguimento del risultato condiviso, con
la necessaria gradualità.
Dichiarazione
congiunta n. 9
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 5, le parti concordano nel ritenere che la eventuale
iniziativa riconosciuta alle "associazioni nazionali rappresentative degli
enti" per la attivazione della contrattazione decentrata territoriale,
deve intendersi riconosciuta anche alle articolazioni territoriali delle
medesime associazioni nazionali, ove esistenti e operative.
Dichiarazione
congiunta n. 10
Le parti concordano
nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale distaccato
a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione
uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto
"a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare
dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende
in considerazione, quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione
dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità
del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni
lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro.
La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente
sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs. n. 165 del 2001.
Dichiarazione
congiunta n. 11
Con riferimento al
contenuto dell’art. 14, comma 7, le parti prendono atto che la espressione
secondo la quale "i relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell’ente di appartenenza", per gli effetti relativi alla retribuzione
di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, non ha inteso
in alcun modo innovare la attuale disciplina sul finanziamento delle stesse
posizioni organizzative che resta confermata secondo le vigenti previsioni
dall’art. 11 del CCNL del 31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e dall’art.
17, comma 2, lett. c) (per gli enti con dirigenza).
Dichiarazione
congiunta n. 12
Con riferimento al
contenuto dell’art. 15, le parti concordano nell’affermare che la disciplina
ivi prevista ha come destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni
e delle autonomie locali che non abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Dichiarazione
congiunta n. 13
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del "personale
comandato" (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse
dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti
che utilizzano il lavoratore.
Gli oneri possono
essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare
del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli
enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova
applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.
Dichiarazione
congiunta n. 14
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che
l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale
collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione,
per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente
CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o
di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali
del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli
enti.
Questo incremento
specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra
l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione
C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale
retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili
ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a €
47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità)
naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione
dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica;
come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto
corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali"
di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni
anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate
con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che
il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate
o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003
dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati
valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri,
naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un
corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione
congiunta n. 15
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che
il termine "attualmente" debba essere riferito alla data di sottoscrizione
definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il differenziale
di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in servizio alla
predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore della I.I.S.
corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione
congiunta n. 16
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che
l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale della categoria
B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del differenziale
della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo periodo
di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di sviluppo
economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di progressione
verticale in categoria C.
Dichiarazione
congiunta n. 17
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse decentrate,
le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano sottoscritto
contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima della sottoscrizione
del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni per dare applicazione
alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente
e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza,
piena applicazione agli accordi stipulati.
Dichiarazione
congiunta n. 18
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che
le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse
decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli anni successivi
al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime risorse, nel
rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni
sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti
di dirigente) e l) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell’1.4.1999;
art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Dichiarazione
congiunta n. 19
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel chiarire che
le risorse calcolate con riferimento all’anno 2003 devono intendersi, naturalmente,
al netto degli importi già destinati, fino a tutto il 2003 compreso,
al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente disciplina
contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato aumento
degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non entrano nel computo
delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento delle seguenti
voci retributive:
-
progressione economica
nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico
fondo di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL dell’1.4.99;
-
retribuzione di posizione
e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano
a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c)
del CCNL dell’1.4.99;
-
incremento indennità
del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo
periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
-
quota di incremento della
indennità di comparto per l’anno 2003, di cui all’art. 33, comma
4, lett. b) del presente CCNL;
-
quota degli oneri per
la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art.
7, comma 7).
Dichiarazione
congiunta n. 20
Con riferimento alla
disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 32,
commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle
diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili
come valore annuale e quindi con riferimento all’intero anno 2003, ove
sussistano le condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono,
nel medesimo anno 2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate
disponibili nel medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto
saranno trasferite, come una tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante
la impossibilità materiale di utilizzazione nel corso del 2003 e
si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica derivazione pertinenti
al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria, alla copertura degli
oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota della indennità
di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina
dell’art. 31.
Dichiarazione
congiunta n. 21
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 32, le parti concordano nel ritenere che il periodo
temporale da considerare per l’accertamento del possesso dei requisiti
di bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato nell’anno
2001, in coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Dichiarazione
congiunta n. 22
Con riferimento disciplina
dell’art. 34, comma 5, le parti concordano nel ritenere che, per gli enti
che abbiano sottoscritti accordi decentrati secondo l’art. 5 del CCNL del
5.10.2001, trova applicazione la clausola derogatoria prevista dal comma
8, dello stesso art. 5 a decorrere dall’anno di riferimento dell’accordo.
Dichiarazione
congiunta n. 23
Le parti concordano
nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla aspettativa non
retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del CCNL del
14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52, comma
57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più
ampio diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre
per dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun
modo in contrasto con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti,
pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti ove sia accertata
la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.
Dichiarazione
congiunta n. 24
Le parti concordano
nel ritenere che per il primo inquadramento del personale trasferito agli
enti nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003, debbano essere applicati
i medesimi criteri previsti dal Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli
adeguamenti resi necessari dalle novità introdotte dal presente
CCNL.
Devono intendersi,
in particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le posizioni
giuridiche acquisite nell’ente di provenienza e quelle corrispondenti nell’ente
ricevente secondo le previsioni dell’art.27, commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui punti di seguito
indicati l’orientamento condiviso delle parti può essere così
riassunto:
Incrementi contrattuali
-
il personale inquadrato
dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell’incremento stipendiale e della
eventuale indennità di amministrazione già acquisiti nell’amministrazione
di provenienza; dal gennaio 2003 matura l’incremento stipendiale previsto
dal presente CCNL;
-
il personale inquadrato
dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per stipendio
e per eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti
nell’amministrazione di provenienza con effetto dell’1.1.2002 e dall’1.1.2003;
-
è esclusa, in ogni
caso, la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione del
trattamento economico di primo inquadramento
-
si sommano tutte le voci
già previste dall’art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001 negli
importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti nell’ente
di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento;
-
si sommano tutte le voci
retributive previste nell’ente ricevente nei valori annui vigenti alla
stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta;
questa somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità
di comparto;
-
se dalla sottrazione del
valore b) al valore a) dovesse risultare un valore differenziale positivo,
si riconosce al lavoratore un assegno personale non riassorbibile; se il
valore differenziale risultasse negativo, si conferma integralmente il
trattamento economico correlato all’inquadramento.
Le parti concordano nel
ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede
di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche
amministrazioni anche di diverso comparto.
Dichiarazione
congiunta n. 25
Le parti concordano
che nell’ambito dei lavori della Commissione paritetica per il sistema
di classificazione di cui all’art. 12, saranno prese in considerazione
anche le conseguenze derivanti da pronunce giurisprudenziali che abbiano
inciso sull’inquadramento del personale.
DICHIARAZIONE A
VERBALE C.S.A.
Il CSA rileva che lo
sforzo posto in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero
del potere d’acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi
in atto, risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase
di rinnovo per il biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi
retributivi rispetto all’inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte
normativa si critica la pochezza delle questioni affrontate e stante la
complessità delle questioni aperte sui tavoli contrattuali degli
Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza
ai tempi di lavoro della Commissione istituita per la rivisitazione dell’ordinamento
professionale;
Rafforzare il Capo
III Area di Vigilanza con particolare riferimento alla mancata specifica
sull’ordinamento professionale;
Valorizzare le professionalità
dell’Area Educativo Scolastica richiamando la vigente normativa nazionale
in materia di Docenza;
Rafforzare i criteri
oggettivi nell’assegnazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle Regioni
specifici elementi di indirizzo per l’individuazione di ulteriori e diversi
criteri per le alte professionalità;
Assicurare il compenso
legato alla produttività di cui all’art. 37 comunque a tutto il
personale e nell’ambito del lavoro ordinario al fine di elevare i livelli
di produttività;
Elevare la quota destinata
alla formazione all’1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre ribadisce
che gli Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione
alle professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali
D3 e B3 riconosciute nell’ambito ordinamentale dell’Ente in relazione al
CCNL 31/3/1999.
In particolare per
la categoria D3 si debbono ricercare soluzioni economiche riconducibili
alla piena applicazione dell’art. 17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999
o dell’art. 8 del CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò
si deve procedere celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante
processi di riqualificazione del personale interessato che consentano una
sostanziale equiparazione dell’attuale ordinamento degli Enti Locali a
quello degli altri comparti.
firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE C.S.A.
Il Coordinamento Sindacale
Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a verbale presentata unitamente
all’ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003 esprime, con la stipula del
CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l’esigenza
di affrontare la trattazione, nell’ambito della Commissione bilaterale
prevista all’art. 12, di un articolato specifico riservato ai professionisti
degli enti pubblici, anche in virtù dell’esplicita previsione contenuta
nell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che "per le figure professionali
che, in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di
direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici
e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti
collettivi di comparto".
Ciò anche in
ossequio alla disciplina prevista dall’art. 2095 del Codice Civile come
modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE Di.C.C.A.P.
Il Di.C.C.A.P. , considerato
che:
pur in presenza del
riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per conto della
Polizia Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non può
non denunciare l’insufficienza del tavolo contrattuale unico per affrontare
e risolvere le questioni legate alle suddette professioni.
Si ritiene, pertanto,
di firmare il presente contratto ribadendo comunque la necessità
di individuare specifiche aree di contrattazione relative ai settori sopra
richiamati.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE Di.C.C.A.P.
Di.C.C.A.P: questa
organizzazione sindacale, ritenendo che il presente contratto, come i precedenti
del comparto delle autonomie locali, si applichino, per effetto della legge
165/01 ai dipendenti delle associazioni fra camere di commercio e delle
aziende speciali delle stesse, anche in considerazione che le prime sono
finanziate con fondi pubblici a bilancio negli enti camerali stessi e le
seconde hanno bilanci indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti,
si riserva di agire in ogni sede nei confronti di qui datori di lavoro
che non diano corretta applicazione alle norma contrattuali.
Questa organizzazione
sindacale rilevato che nel presente contratto nulla è previsto,
per i dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica modalità
di calcolo dell’indennità di anzianità, per la parte accessoria
quiescibile e pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative,
si ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti
dei dipendenti camerali.
L’istituzione dell’indennità
di comparto, evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei
giovani neoassunti all’interno del personale camerale dovuta alla disomogenea
distribuzione della specifica indennità prevista per le camere di
commercio. Questa organizzazione invita la controparte a superare il contenzioso
in atto individuando idoneo strumento per riconoscere e valorizzare la
conclamata specificità professionale del personale camerale.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE USAE
USAE: questa Confederazione,
pur lamentando l’inadeguata quantizzazione dell’aumento salariale, che
in realtà non copre l’effettivo deprezzamento del valore della vita
rispetto alla differenza di acquisto tra lira ed euro, apprezza lo sforzo
fatto dall’Agenzia al fine di perequare i diversi CCNL restringendo così
la forbice relativa al divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta,
ancora una volta, la mancata concessione della specifica contrattazione
relativa all’Area di vigilanza e si riserva di intervenire, a prò
della specifica categoria, nel corso delle riunioni dell’apposita Commissione
prevista dall’art. 12 di questi accordi.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE USAE
USAE: sulla base dell’ordinamento
professionale esistente, pur nella logica condivisibile di valorizzare
le esperienze acquisite nell’ente, al fine di evitare un ingiustificato
appiattimento professionale, si dichiara quanto segue:
relativamente a D3 acquisito
come categoria di ingresso (concorsi espletati dall’ente) s’impone come
irrinunciabile il riconoscimento di un valore giuridico;
di conseguenza, in qualsiasi
tipo di selezione finalizzata ad incarichi o altro, occorre tener in adeguata
considerazione tale requisito identificabile comunque come punteggio aggiuntivo
rispetto ad altri dipendenti diversamente collocati nella categoria D.
DICHIARAZIONE A
VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Con riferimento alla
disciplina dell’art. 32, comma 7, le Organizzazioni sindacali confederali
CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente concordano nel ritenere che
negli enti ove la entità delle risorse disponibili in base alla
percentuale dello 0,20% del monte salari del 2001 (nel rispetto delle condizioni
prescritte) non ne consenta la utilizzazione per la incentivazione degli
incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al valore
minimo previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione
di quelle destinate all’incremento del trattamento accessorio del personale,
debbano essere inserite tra quelle decentrate stabili (art. 31, comma 2)
per essere utilizzate sia per il completamento del finanziamento della
indennità di comparto sia per ulteriori finalità di incentivazione
secondo la disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
DICHIARAZIONE A
VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Le Organizzazioni sindacali
confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce della formulazione letterale
del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono che la intera disciplina
dell’art. 10 sulla valorizzazione delle alte professionalità ha
carattere di generalità e trova, quindi, applicazione nei confronti
di tutti gli enti del comparto.
CGIL
FP
CISL FPS
UIL FPL
DICHIARAZIONE A
VERBALE USAE
L’USAE nel firmare
il CCNL ribadisce la propria insoddisfazione per quanto riguarda l’insufficiente
e troppo generica normativa contrattuale in materia di disciplina delle
attività implicati l’iscrizione agli albi professionali.
A tal proposito il
sindacato fa presente che, su questo argomento, non sono più accettabili
né rinvii, né altre normative contrattuali generiche e pertanto
auspica che, in sede di Commissione paritetica ARAN-OO.SS. si giunga alla
piena, corretta e definitiva applicazione di quanto disposto dal Parlamento
con le seguenti leggi:
-
Legge n. 59 del 15 marzo
1997 che all’art. 11 – comma 4 – lettera d così, tra l’altro recita:
"...d) prevedere che
i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina
relativa ai dirigenti ............, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate
attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca".
-
Decr. Legs. n. 165 del
30 marzo 2001 che, all’art.40 ultimo periodo del comma 2 recita: "Per le
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano l’iscrizione ad albi
oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell’ambito dei contratti collettivi di comparto".
-
Legge n. 145 del 19 giugno
2002 che con l’art. 7 aggiunge al suddetto comma 2 dell’art. 40 del D.L.
165: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla
X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca,
compresi quelli dell’ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo
di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza,
in separata sezione, un’area di contrattazione autonoma, nel rispetto della
distinzione di ruoli e funzioni".
L’USAE, infine, ribadisce
anche in questa sede, che, per una maggiore chiarezza contrattuale e per
il pieno e corretto rispetto della volontà espressa, e più
volte confermata, dal legislatore, è necessaria una specifica contrattazione
per i professionisti, data la loro specificità per la prestazione
di "lavoro intellettuale", specificità chiaramente riconosciuta
dal codice civile.
Il Segretario Generale
USAE
Adamo Bonazzi
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Gennaio 2004