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(ex procedimenti n. 66-77)
Il procedimento può iniziare in due modi diversi. Può
prendere avvio con una richiesta di appuntamento al Centro Sociale da parte
dei genitori esercenti la potestà sul minore, dei familiari o di
altri soggetti aventi la tutela del minore, previamente orientati sul tipo
di procedura da attivare da personale addetto al rilascio di informazioni
presso ogni Centro Sociale (fasi a e n.1). Può iniziare anche
con una segnalazione della situazione di disagio o di pregiudizio del minore
proveniente da altri Enti o associazioni (fase n. 1a) o, nei casi
più gravi, direttamente con un provvedimento del Tribunale per i
Minorenni contenente l’ordine di allontanamento del minore dalla residenza
familiare (fase n. 1b).
Nei primi due casi viene fissato un appuntamento con i genitori o altri
familiari richiedenti l’intervento (fase n.2) oppure con i segnalanti,
la famiglia e il minore (fase n.2a) di fronte all’A.S. competente
per un colloquio finalizzato alla valutazione del bisogno. Nell’ambito
del colloquio viene creata la cartella relativa all’utente, se il soggetto
non è conosciuto dai servizi; viene inoltre programmato il diario
degli interventi.
Fase n. 3
L’A.S. inizia l’istruttoria professionale effettuando visite domiciliari,
indagini familiari, visite presso la scuola del minore, riunioni con gli
operatori coinvolti e ricercando la struttura più adeguata ad accoglierlo.
Elabora quindi, d’intesa col Responsabile SAST, il progetto educativo sul
minore .
Fase n. 4
Individuata la struttura disponibile, l’A.S. tiene un incontro col
responsabile e/o altri operatori di essa per la presentazione dell’utente
e la presentazione del programma.
Fase n. 5
L’A.S. convoca i familiari o il tutore che hanno richiesto l’intervento
per la ridefinizione del programma e, qualora i soggetti convocati prestino
il consenso al programma elaborato, viene compilata l’istanza con le autocertificazioni
familiari e reddituali . Nel caso in cui la famiglia non sia d’accordo
con l’intervento deciso dall’A.S., questi, se lo ritiene opportuno, può
riformulare il programma d'intesa col responsabile del SAST, e prevedere
interventi sostitutivi al ricovero. Se il disaccordo persiste, l’A.S. invia
una segnalazione agli organi competenti ( Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni o presso il Tribunale ordinario) per i provvedimenti
necessari (fase. n. 5a).
Fase n. 6
Se non sussistono contrasti in merito al progetto elaborato sul minore,
la pratica passa all’unità amministrativa del Centro Sociale che
sulla base dei redditi dichiarati calcola l’eventuale compartecipazione
dei familiari o degli altri obbligati al pagamento della retta
Fase n. 7
L'A.S. inserisce nel SISA la proposta di intervento (concordata con
il Resp. SAST), indicando \l’eventuale quota a carico della famiglia del
minore e la durata dell’intervento .
Se il procedimento è stato avviato da un provvedimento emesso
dal Tribunale per i Minorenni, l’A.S. si limita ad eseguire le prescrizioni
contenute in esso e inserisce la prestazione nel SISA senza indicazione
della retta (fase n.2b).
In qualunque modo la procedura di ricovero sia stata iniziata (su istanza
delle persone interessate o d’ufficio), il Responsabile SAST compie gli
adempimenti necessari per la conclusione del procedimento (fase n. 8).
Il CAO provvede alla registrazione della prestazione nel SISA (fase.n.9)
e trasmette la pratica al Centro Sociale per l’archiviazione nello schedario
cartaceo (fase n. 9a) e alla Direzione 18 – U.O. Minori per la redazione
dell’impegnativa (fase n . 10).