Semplificazione
procedimenti amministrativi

PRIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO "RICOVERO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI"

(ex procedimenti n. 66-77)

Il procedimento può iniziare in due modi diversi. Può prendere avvio con una richiesta di appuntamento al Centro Sociale da parte dei genitori esercenti la potestà sul minore, dei familiari o di altri soggetti aventi la tutela del minore, previamente orientati sul tipo di procedura da attivare da personale addetto al rilascio di informazioni presso ogni Centro Sociale (fasi a e n.1). Può iniziare anche con una segnalazione della situazione di disagio o di pregiudizio del minore proveniente da altri Enti o associazioni (fase n. 1a) o, nei casi più gravi, direttamente con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni contenente l’ordine di allontanamento del minore dalla residenza familiare (fase n. 1b).
Nei primi due casi viene fissato un appuntamento con i genitori o altri familiari richiedenti l’intervento (fase n.2) oppure con i segnalanti, la famiglia e il minore (fase n.2a) di fronte all’A.S. competente per un colloquio finalizzato alla valutazione del bisogno. Nell’ambito del colloquio viene creata la cartella relativa all’utente, se il soggetto non è conosciuto dai servizi; viene inoltre programmato il diario degli interventi.

Fase n. 3
L’A.S. inizia l’istruttoria professionale effettuando visite domiciliari, indagini familiari, visite presso la scuola del minore, riunioni con gli operatori coinvolti e ricercando la struttura più adeguata ad accoglierlo. Elabora quindi, d’intesa col Responsabile SAST, il progetto educativo sul minore .

Fase n. 4
Individuata la struttura disponibile, l’A.S. tiene un incontro col responsabile e/o altri operatori di essa per la presentazione dell’utente e la presentazione del programma.

Fase n. 5
L’A.S. convoca i familiari o il tutore che hanno richiesto l’intervento per la ridefinizione del programma e, qualora i soggetti convocati prestino il consenso al programma elaborato, viene compilata l’istanza con le autocertificazioni familiari e reddituali . Nel caso in cui la famiglia non sia d’accordo con l’intervento deciso dall’A.S., questi, se lo ritiene opportuno, può riformulare il programma d'intesa col responsabile del SAST, e prevedere interventi sostitutivi al ricovero. Se il disaccordo persiste, l’A.S. invia una segnalazione agli organi competenti ( Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o presso il Tribunale ordinario) per i provvedimenti necessari (fase. n. 5a).

Fase n. 6
Se non sussistono contrasti in merito al progetto elaborato sul minore, la pratica passa all’unità amministrativa del Centro Sociale che sulla base dei redditi dichiarati calcola l’eventuale compartecipazione dei familiari o degli altri obbligati al pagamento della retta

Fase n. 7
L'A.S. inserisce nel SISA la proposta di intervento (concordata con il Resp. SAST), indicando \l’eventuale quota a carico della famiglia del minore e la durata dell’intervento .
Se il procedimento è stato avviato da un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni, l’A.S. si limita ad eseguire le prescrizioni contenute in esso e inserisce la prestazione nel SISA senza indicazione della retta (fase n.2b).
In qualunque modo la procedura di ricovero sia stata iniziata (su istanza delle persone interessate o d’ufficio), il Responsabile SAST compie gli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento (fase n. 8).
Il CAO provvede alla registrazione della prestazione nel SISA (fase.n.9) e trasmette la pratica al Centro Sociale per l’archiviazione nello schedario cartaceo (fase n. 9a) e alla Direzione 18 – U.O. Minori per la redazione dell’impegnativa (fase n . 10).