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Direzione Urbanistica


PIANO CARBURANTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

4 - Gli impianti di distribuzione metano per autotrazione

La deliberazione del Consiglio Regionale n. 359/96 relativa al nuovo Piano Regionale di settore in materia di distribuzione di carburanti, abrogando espressamente la deliberazione del C.R. n. 50/85, ha sostanzialmente modificato la disciplina relativa all’installazione e l’esercizio di impianti di erogazione metano per autotrazione; questa ha subordinato l’apertura di nuovi impianti metano e l’aggiunta di tale prodotto in impianti esistenti, al rispetto delle condizioni di distanza stabilite all’art. 16 della D.C.R. 359/96 medesima e non alla previsione del limite numerico così come era stabilito dal precedente Piano.

In particolare l’art. 16 sopra richiamato così recita:

"Gli impianti eroganti esclusivamente metano non sono computati agli effetti del numero minimo e massimo di impianti previsto dal Piano Regionale per ciascun Comune".

La distanza minima da rispettare per l’installazione e l’esercizio di impianti di erogazione di metano per autotrazione o per l’aggiunta di tale prodotto in impianti esistenti è di almeno 3 Km nelle diverse direzioni da altro impianto erogante metano, nei comuni capoluogo di Provincia.

Il Comune di Firenze, nell’ambito delle iniziative volte alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, da circa un decennio ha abbracciato la strategia della promozione e diffusione su larga scala del metano, come combustibile sia per il riscaldamento che per autotrazione, in alternativa ai combustibili tradizionali (benzine, gasolio, olii combustibili).

Per quel che riguarda gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, il territorio comunale di Firenze è servito da un solo impianto situato in V.le XI Agosto (su area di proprietà pubblica), non più sufficiente a rispondere alla domanda (si pensi solo che entro il prossimo anno la flotta ATAF dovrà quintuplicare il numero di autobus a metano ed entro il 1999 saranno metanizzati n. 100 taxi, senza contare la richiesta privata che praticamente esclude l’utenza situata a sud, nord-est e sud-ovest).

L’Amministrazione Comunale, al momento dell’adozione del nuovo P.R.G. con Del. 604/93, in applicazione dell’art. 17 e dell’allegato H della D.C.R. n. 50/85 (ora abrogata), poteva individuare le aree di insediamento degli impianti di erogazione metano; in tal senso operò la perimetrazione sul P.R.G. di n. 4 nuove aree con destinazione specifica di impianti di distribuzione carburante metano (in Via Rocca Tedalda, Viale Europa, Via Baccio da Montelupo e Via Senese). Tale individuazione vincolata cartograficamente sul P.R.G. vigente non risulta, alla luce della sopra citata vigente nuova disciplina regionale (D.C.R. 359/96), sostenibile ritenendo di dover mantenere come unica condizione da verificare da parte dell’Amministrazione Comunale, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei vari aspetti coinvolti, il rispetto della distanza minima di 3 Km da altro impianto effettivamente erogante metano ed in esercizio, da misurarsi con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti.

Pertanto il Piano Carburanti ‘98, al fine di favorire la loro realizzazione, propone l’eliminazione di vincoli urbanistici cartografici specifici di P.R.G. per le 4 aree per impianti di distribuzione carburante metano attualmente graficizzate; pertanto gli impianti metano per autotrazione potranno essere istallati sia nelle Zone D3 che nelle Zone D4 destinate ad "aree per impianti di distribuzione carburante", a condizione che vengano rispettate le distanze minime e le norme di sicurezza di cui sopra.

Si propone altresì la conferma della destinazione urbanistica di Zona D3 - con destinazione ad "area per impianto distribuzione carburante metano esistente" - all’unico attualmente in esercizio sul territorio comunale di V.le XI Agosto, che pertanto non verrà conteggiato ai fini del dimensionamento globale del Piano, in quanto erogante esclusivamente metano.