Direzione Urbanistica

PIANO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE E DEI CAPOSALDI

Norme Tecniche di Attuazione

( Testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2002)

 

 

Elaborato n° 3

Allegato G

 

PIANO DELLE FUNZIONI STRATEGICHE ATTRIBUITE AI CAPOSALDI PRIMARI E

SECONDARI ED AI NODI URBANI

NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

 

 

Art. 1 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili

  1. Col Piano delle Funzioni il Comune di Firenze provvede a disciplinare le modificazioni e i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili ovvero le destinazioni d'uso degli immobili da realizzare ivi comprese le aree di pertinenza e i terreni inedificati attuando le previsioni e le norme di P.R.G., ai sensi degli artt. 3, 5 e 6 della L.R. n. 39/1994, così come modificata dall’art.42 della L.R. n.52/99, per le funzioni definite come strategiche collocate negli ambiti organici costituiti dai caposaldi primari e secondari e dai nodi urbani significativi indicati nel fascicolo e nelle planimetrie costituenti gli Elaborati n. 1/B, n.2 e n. 2 bis del presente atto.

  2. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 12, 43, 44, 50, 54, 69 delle N.T.A. del P.R.G. del COMUNE DI FIRENZE la presente disciplina integra e specifica, rendendole applicabili, le previsioni generali di destinazione d'uso dello stesso P.R.G. e le corrispondenti Norme Tecniche di Attuazione.

  3. Il Piano delle Funzioni è composto dai seguenti elaborati:

Art. 2 - Ambiti soggetti alla disciplina

  1. La presente disciplina opera direttamente come normativa generale dell'assetto ammissibile delle sole articolazioni di funzioni strategiche definite all'Art. 3 ed in riferimento ai soli ambiti organici urbani di cui all'Art. 6. Essa completa ed approfondisce le previsioni del P.R.G., non introduce nuove previsioni di zonizzazione generale e di classificazione normativa, non comporta variante al P.R.G., di cui costituisce strumento di attuazione.

  2. Negli ambiti di cui al presente piano chiunque intenda mutare la destinazione d’uso di immobili che comporti l'introduzione o la trasformazione di funzioni strategiche, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Comune in base a quanto prescritto dall’art. 3 II comma della L.R. n.39/94 modificato dall’art. 52 della L.R. n.52/99.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta anche in caso di proposte di mutamento da funzioni definite strategiche dalla presente disciplina a funzioni ordinarie.

  1. Ai fini dell’applicazione della presente normativa, sono considerate "strategiche" le funzioni di consistenza superiore alle soglie indicate per ogni raggruppamento al successivo art. 3. Per le funzioni ricadenti all’interno del perimetro del C.S. (Centro storico entro le mura così come individuato nella cartografia del PRG e corrispondente alla sottozona A2 di cui all’Art. 15.1 delle NTA), le rispettive soglie corrispondono ai valori riportati tra parentesi al successivo art. 3. Le funzioni di consistenza inferiore a talialle soglie suddette sono considerate "ordinarie".

Art. 3 – Mutamenti, introduzioni e programmazioni di destinazioni d'uso

  1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della LR. n. 39/1994 sono considerati mutamenti delle destinazioni d'uso i passaggi dall'una all'altra delle articolazioni di categoria di seguito indicate con appositi acronimi (corrispondenti a quelli utilizzati nei tabulati) e costituenti specificazione delle categorie a. b, c, d, e ed f di cui alla LR. n. 39/1994. Sono altresì considerate modificazioni le introduzioni di funzioni ovvero la programmazione di nuove funzioni in immobili da realizzare.

a) Residenziale

RES Residenza stabile e speciale con una superficie utile lorda (S.U.L) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.)

b) Industriale e artigianale

ARTIN Attività artigianali e piccolo-medio industriali con una superficie utile lorda (S.U.L) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.)

c) Commerciale

COM Attività del commercio dotate di bacino di utenza di settore urbano ovvero dotate di rilievo qualitativo e quantitativo ovvero caratterizzate da rilevante effetto urbanistico, con una superficie utile lorda (S.U.L) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.) Funzione disciplinata integralmente dal relativo piano di settore.

d) Turistico ricettive

RICE Attività ricettive alberghiere dotate di rilievo quantitativo e le attività di supporto logistico al turismo internazionale e nazionale con una capacità ricettiva superiore a n.600 persone per n.300 camere. Funzione disciplinata integralmente dal relativo piano di settore.

e) Direzionali

MOB Sedi direzionali e logistiche del sistema della mobilità con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.)

AMM Funzioni amministrative, direzionali, giudiziarie e pubbliche in genere compresi gli apparati e le forze dello Stato con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.)

FIBA Attività finanziare (assicurative) e bancarie di carattere direzionale con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.)

f) Pubbliche o di interesse pubblico

CULT Attività di fruizione e produzione della cultura artistica e scientifica (museali, espositive, bibliotecarie ed archivistiche in genere) con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 5.000.4.000 - ( mq. 2.000 in C.S.)

RIFO Attività didattico-formative comprendenti le attività di supporto della ricerca scientifica e della formazione superiore e universitaria e le attività di insegnamento, produzione e fruizione della musica e dello spettacolo teatrale e cinematografico, con una superficie utile lorda (SUL) superiore a mq. 10.000.8.000 - ( mq. 4.000 in C.S.).

ESCO Attività espositive generali, congressuali e convegnistiche con una superficie utile lorda (SUL) superiore a mq. 5.000.4.000 - ( mq. 2.000 in C.S.).

TEC Attività connesse con l'innovazione tecnologica con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 5.000.4.000 - ( mq. 2.000 in C.S.)

SAN Attività ospedaliere e sanitarie con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 20.000.15.000 - ( mq. 8.000 in C.S.). Funzione disciplinata integralmente dal relativo piano di settore.

CAT Attività di rappresentanza delle categorie economiche e sociali con una superficie utile lorda (SUL) superiore a mq. 5.000.4.000 - ( mq. 2.000 in C.S.)

SPO Attività sportive agonistiche e pre-agonistiche con una superficie utile lorda (S.U.L.) superiore a mq. 5.000.4.000 - ( mq. 2.000 in C.S.)

Per la definizione di Superficie utile lorda (S.U.L.) si rimanda a quanto indicato nell’art.36 del Regolamento Edilizio vigente.

 

Art. 4 - Verifica di compatibilità e provvedimento di autorizzazione

  1. Le articolazioni di categoria (RES, ARTIN, COM, RICE, MOB, AMM, FIBA, CULT, RIFO, ESCO, TEC, SAN, CAT, SPO) costituiscono il fondamento disciplinare delle istruttorie tecniche di verifica della compatibilità urbanistico - funzionale, limitatamente alle sole funzioni urbanisticamente strategiche così come definite dal precedente art.3, delle richieste o comunicazioni di mutamento di destinazione o di introduzione di nuove destinazioni o di determinazione delle destinazioni globali o parziali di immobili da realizzare all'interno degli ambiti organici urbani definiti nell'elaborato n° 2 (Planimetria in scala 1:15000) e degli ambiti lineari specificati nell'elaborato n° 2 bis (Planimetria in scala 1:5000).

 

Art. 5 - Ambiti esterni ai caposaldi e nodi e interventi relativi a funzioni diverse da quelle strategiche

  1. I mutamenti di destinazione d'uso per funzioni non strategiche o per funzioni strategiche non interessate dagli ambiti individuati negli allegati Elaborato n.2 ed Elaborato n. 2 bis non sono soggetti alla presente disciplina.

 

Art. 6 - Ambiti organici urbani

  1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 39/1994 le "aree … per le quali e' necessario provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale" individuate dal presente Piano sono definite "Ambiti organici urbani", e ad essi si riferiscono le presenti norme.

  2. Gli ambiti organici urbani suddetti, elencati nell'Elaborato n. 1/B e graficizzati nella planimetria in scala 1:15.000 (elaborato n.2) integrata dalla planimetria in scala 1:5000 (elaborato n. 2 bis) sono soggetti alla presente disciplina indipendentemente dalle zone omogenee di P.R.G. di appartenenza. Tali ambiti costituiscono altresì unità di coordinamento degli interventi aventi lo scopo di "riqualificare gli insediamenti esistenti" o da realizzare e sono denominate, in relazione alle previsioni di P.R.G. ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di approvazione, "caposaldi" primari (di rilievo regionale e di area vasta) e secondari (di rilievo metropolitano) e nodi urbani (di rilievo urbano o di settore urbano).

  3. Gli ambiti suddetti hanno superficie non superiore a 50 ettari, con l'esclusione di alcuni ambiti particolari (Cascine, Castello, Parco dell'Arno etc.) che, per le loro caratteristiche peculiari, non possono essere ulteriormente suddivisi.

 

Art. 7 - Raggruppamento di funzioni ammissibili

  1. L'individuazione della molteplicità o gamma di raggruppamenti di funzioni strategiche ammissibili e non ammissibili nell'ambito di ciascun caposaldo o nodo è contenuta nel tabulato compreso nel fascicolo costituente l'Elaborato n. 1 del presente atto (elaborato 1/B descritto in dettaglio all'Art. 9).

  2. Ciascuna riga corrisponde ad un ambito organico urbano (caposaldo primario o secondario o nodo urbano), dotato sia di numerazione di riferimento (limitatamente al territorio del Comune di Firenze) che di denominazione costituita dalla piazza o dalla via principale o significativa compresa nell'ambito spaziale di riferimento.

 

Art. 8 - Cartografia di riferimento

  1. Ai sensi del 2°comma dell'art. 5 della LR. n. 39/1994 la cartografia di riferimento di cui al presente piano è costituita da:

 

Art. 9 - Tabella di riferimento (Elaborato 1/B)

  1. Il tabulato riferito a ciascuno degli ambiti organici urbani di cui al precedente art. 6, in relazione alla collocazione territoriale, alla accessibilità attuale e programmata dal P.R.G. e dal P.U.T., alle dotazioni infrastrutturali e di servizi in atto e previste, ai caratteri morfologici e ambientali degli ambiti stessi, nonché alla densità attuale delle funzioni strategiche, definisce la ammissibilità o meno delle funzioni strategiche nei vari ambiti, nonché la tendenza all'incremento o alla riduzione di queste, ponendosi come obiettivo il riequilibrio delle funzioni secondo i criteri stabiliti nel Documento di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale:

  2. Il tabulato è così articolato:

  3. - 1^ colonna: Numero d'ordine dell'ambito così come riportato nelle cartografie allegate

    - 2^ colonna: Toponimo attribuito all'ambito

    - 3^ - 16^ colonna: Raggruppamenti delle funzioni strategiche secondo gli acronimi definiti all'Art. 3

    - 17^ colonna: note

  1. Indicatori di compatibilità e tendenza:

nelle varie caselle sono posti i simboli che, in riferimento alle rispettive colonne, determinano la ammissibilità o meno dei raggruppamenti di funzioni strategiche nei singoli ambiti, indicandone inoltre la linea di tendenza prevista per il loro riequilibrio.

Questi simboli vanno interpretati secondo la seguente legenda:

( + ) FUNZIONI COMPATIBILI: sono ammesse nuove funzioni e/o incremento di quelle esistenti entro i limiti previsti dal PRG

( = ) FUNZIONI COMPATIBILI SATURE: sono ammesse nuove funzioni esclusivamente in sostituzione di funzioni preesistenti entro i limiti previsti dal PRG

( -- ) FUNZIONI COMPATIBILI IN ECCESSO: se ne auspica la riduzione. Sono ammesse nuove funzioni esclusivamente in sostituzione di funzioni preesistenti di maggiore consistenza e tali da rientrare nei limiti previsti dal PRG

nessun segno FUNZIONI INCOMPATIBILI: Non sono ammesse nuove funzioni

(( -- )) FUNZIONI INCOMPATIBILI PRESENTI: se ne auspica il totale trasferimento. Non sono ammesse nuove funzioni

 

Art. 10 - Attrezzature per lo spettacolo

  1. Per le attrezzature per lo spettacolo di cui all'articolo 44.3 delle N.T.A del P.RG., il presente piano delle funzioni, nell'ambito delle compatibilità e delle verifiche di cui all'articolo 4 delle presenti norme, ne assume a tutti gli effetti le valenze per le specifiche nuove destinazioni previste, nella misura in cui queste siano strategiche.

 

Art. 11 - Attrezzature ricettive

  1. Le nuove strutture ricettive, nonché gli ampliamenti di quelle esistenti, ai sensi dell’art.43.4 delle N.T.A. del P.R.G. sono quantificati dal relativo Piano di Settore sulla base dei fabbisogni programmati. Il Piano di Settore fissa altresì i criteri quantitativi e qualitativi cui devono attenersi gli ampliamenti delle strutture ricettive esistenti; essi possono realizzarsi nelle aree indicate dallo stesso Piano di Settore e conseguenti varianti urbanistiche, attraverso l'utilizzo di superfici aventi diverse destinazioni d'uso, abitative e non abitative.

  2. I trasferimenti dovuti a finita locazione delle strutture ricettive esistenti sono possibili all'interno dell'intero territorio comunale.

 

Art. 12 Attrezzature commerciali-

  1. I termini e le modalità per l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento delle attrezzature commerciali, ai sensi dell’art.38.2 delle N.T.A. del P.R.G. sono stabiliti dal relativo Piano di settore sulla base dei fabbisogni programmati.

 

Art 13 -- Attrezzature sanitarie

  1. Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie, ai sensi dell’art.52.4 delle N.T.A. del P.R.G., si farà riferimento a quanto indicato nel relativo piano Guida di Settore Socio-sanitario.

 

Art. 14 - Oneri di urbanizzazione

  1. Per quanto riguarda la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti in caso di rilascio di autorizzazioni edilizie o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività, ai sensi degli artt.18, 19 e 20 della L.R. n.52/99, si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle allegate alla delibera del C.C. n. 347 del 31.07.2000 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione dei contributi dovuti per la presentazione di pratiche edilizie".
  2. Anche in caso di cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie sono dovuti gli oneri di urbanizzazione calcolati secondo i medesimi parametri di cui al punto precedente.