Consiglio di Quartiere n.2
Campo di Marte
IL CONSIGLIO
-Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;
-Premesso che la Società Sportiva G.S. Floriagafir, con dispongo del Commissario del Quartiere 2 Dr. Piero Cipriani, in data 19.03.2004,
ha ottenuto la concessione in gestione dell’impianto sportivo posto all’interno dei giardini di Bellariva sulla base dello schema tipo della
convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 189/97;
-Preso atto che la società sportiva G.S.Floriagafir, al fine di accrescere la fruibilità degli spazi sportivi ha comunicato all’Amministrazione
Comunale l’intenzione di procedere a propria cura e spesa al rifacimento in erba sintetica del manto del campo di calcio a sette, all’interno
del suddetto impianto sportivo comunale “Giardini di Bellariva”;
-Preso atto che la società ha presentato progetto definitivo dei lavori e ha richiesto, per il finanziamento delle spese di cui sopra, un
mutuo di € 112.000,00 all’Istituto per il Credito Sportivo, da estinguere in 15 (quindici) anni e che a tal fine il presidente pro-tempore
della società ha richiesto espressamente all’Amministrazione Comunale, come previsto dall’art. 207 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000,
il rilascio di apposita garanzia fidejussoria;
-Vista la deliberazione n. 20013 del 27/10/2004 del Consiglio di Quartiere n. 2 con la quale è stata approvata la nuova convenzione per la
durata di anni 15 (quindici);
-Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 268 del 18 aprile 2005, con la quale si concede fideiussione solidale a favore dell’Istituto per il
Credito sportivo nell’interesse della Società Sportiva G.S. Floriagafir per tutta la durata del mutuo affinchè essa possa dare seguito ai lavori
di cui sopra secondo il progetto definitivo approvato con delibera della Giunta Comunale n° 334 dell’8 6.2004 subordinando la concessione
della fideiussione alla stipula di un atto integrativo della convenzione approvata dal Consiglio di Quartiere 2 con delibera 20013 del
27.10.2004 adeguandola per regolare i rapporti fra l’Ente Locale e il mutuatario nel caso di rinuncia di quest’ultimo alla realizzazione delle
opere;
Considerato che la realizzazione, a cura e spese della società sportiva delle opere autorizzate, è in funzione della collettività locale, in
particolare dei cittadini residenti nel quartiere n. 2 che potranno beneficiarne, opere che andranno ad accrescere la dotazione del
patrimonio comunale
Preso atto delle integrazioni e modifiche alla convenzione fra il Consiglio di Quartiere 2 e la Società Sportiva così come indicate nella
predetta delibera di C.C. n° 05/268;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00
DELIBERA
1) di modificare gli articoli 1 e 15 della convenzione stipulata fra il Quartiere 2 e la Società Sportiva G.S. Floriagafir come indicato dalla
delibera del Consiglio Comunale n° 268 del 18.04.2005 così come di seguito riportato:
- art. 1, alle parole “per la durata di anni 15 (quindici) rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione previa
regolare verbale di consegna”, sostituire con “per la durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di inizio di ammortamento del mutuo
concesso dall’Istituto per il Credito sportivo alla Società concessionaria per la realizzazione degli interventi di cui al progetto definitivo
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 334 dell’8.6.2004”;
- art. 15), dopo l’ultimo capoverso, aggiungere:
“Al termine della durata della presente convenzione la società G.S.Floriagafir, dovrà riconsegnare l’impianto al Comune di Firenze, in
perfetto stato di manutenzione, in riferimento agli interventi di rifacimento del manto del campo di calcio a sette in erba sintetica, e
realizzati a cura e spese della società concessionaria”;
- 2) di aggiungere in calce, dopo l’art. 18, i seguenti articoli fino all’art. 27:
- art. 19 - La Società G.S.Floriagafir si impegna a realizzare a proprie spese, mediante mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo,
il rifacimento del manto del campo di calcio a sette, in erba sintetica, secondo il progetto approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 334 dell’8.6.2004 per una spesa complessiva di E. 112.000,00.
- art. 20 - Le opere che vengono realizzate ai sensi del precedente art. 19 costituiscono parte integrante dell’impianto e vengono
acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze (e quindi dal verbale di regolare esecuzione) senza che la Società G. S.
Floriagafir possa vantare alcun titolo di proprietà od avanzare richiesta di risarcimento o pretese di alcun genere.
- art. 21- Le opere che vengono realizzate, al pari dell’impianto in cui sono inserite, saranno utilizzate in funzione delle esigenze della
collettività locale, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale e dal Consiglio di Quartiere n. 2.
- art. 22 – La Società G.S.Floriagafir eseguirà i lavori nel rispetto di tutte le norme relative al tipo di opere facenti parte del progetto
approvato. L’Amministrazione comunale sorveglierà l’esecuzione dei lavori a mezzo di propri incaricati. La Società G.S.Floriagafir deve
rimettere, al termine dei lavori, i collaudi tecnici ed amministrativi previsti dalla legge.
- art. 23 – Nel caso di rinuncia al mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo, oppure di inadempienza negli obblighi di pagamento delle
rate di ammortamento del mutuo o di mancata esecuzione delle opere di cui al precedente art. 19 da parte della Società concessionaria,
l’Amministrazione comunale potrà utilizzare il finanziamento per le proprie esigenze, estinguendo le somme prestabilite con propri mezzi
dietro semplice richiesta scritta dell’Istituto per il Credito Sportivo. Al verificarsi delle evenienze sopra dette la durata della concessione
d’uso dell’impianto sarà immediatamente riportata ai sei anni previsti in origine. In ogni caso la Società Gruppo Sportivo Floriagafir dovrà
rifondere eventuali danni patrimoniali che dovessero venire al Comune.
- art. 24 – Nel caso le opere non siano completate, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 23, esse passeranno
immediatamente, nello stato e con la consistenza rilevati dalla Direzione Sport e Tempo Libero, nella piena disponibilità del Comune che le
acquisisce comunque al proprio patrimonio.
- art. 25 – Qualsiasi danno dovesse essere apportato all’impianto o a terzi durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere immediatamente
comunicato alla Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero. La Società G.S.Floriagafir si impegna a provvedere al ripristino o a rifondere il
danno secondo le indicazioni e le perizie che saranno formulate dalla Direzione.
- art. 26 – Prima dell’avvio e al termine dei lavori saranno redatti i verbali di consistenza relativi all’impianto, in contraddittorio tra le parti.
- art. 27 – La realizzazione delle opere di cui all’art. 19, al momento in cui le stesse saranno state realizzate e collaudate, produrrà un
aggiornamento dei coefficienti, dei parametri e delle relative tabelle per il calcolo degli oneri a carico della Società G.S. Floriagafir in ordine
alla partecipazione ai consumi di cui all’art. 17 della convenzione stipulata con il Consiglio di Quartiere 2.
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito:
Presenti 22, votanti 21, astenuti 1 Bussotti
Voti favorevoli 21:
Fanfani, Rinaldi,Di Leo,Rossi,Pericoli,Poma, Scionti,,Bieber,Brusini,Bussotti,Franci, Ghelli,Lascialfari,Orsatti,Paolucci,Parrini,Piani,Turis,
Ventura,Volpini,Zecchi
Voti contrari : nessuno.
Si pone ora in approvazione l’immediata esecutività del provvedimento:
Presenti e votanti 22 consiglieri
Voti favorevoli 22:
Bussotti,Fanfani,Rinaldi,Di Leo,Rossi,Pericoli,Poma,Scionti,Bieber,Brusini,Bussotti,Franci,Ghelli,Lascialfari,Orsatti,Paolucci,Parrini,Piani,Turis,
Ventura,Volpini,Zecchi
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Segretario
Paolo Cardoso
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La Presidente
Vania Valoriani
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Pagina a cura di Maurizio Polvanesi
Data di verifica/aggiornamento: 09-07-2005