Considerato che la legge 833/78 a tutela del cittadino da possibili soprusi, stabilisce che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti solo dal Sindaco dopo l'emissione di due certificati medici che ne motivino la necessità e l'urgenza.
L'ordinanza è emanata nell'interesse stesso del paziente
e della collettività.
Vista la procedura attualmente in vigore presso il Comune di
Firenze che così si può riassumere:
L'Azienda Sanitaria di Firenze invia, a mezzo fax, al Settore
Funzionale 31 - Viale Gramsci n.16, nell'arco delle 24 ore, due
certificati medici di proposta e di convalida per il trattamento
sanitario obbligatorio o del solo certificato di proposta per
l'accertamento sanitario obbligatorio;
il personale del S.F. 31, dopo aver provveduto alla verifica della correttezza delle certificazioni, compila l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio o dell'accertamento sanitario obbligatorio in sei copie e la porta in Palazzo Vecchio dove provvederà:
le operazioni relative all'atto amministrativo quali la compilazione, la firma, la registrazione e la consegna ai messi notificatori, devono necessariamente svolgersi in orario d'ufficio (8-14) e questo per i seguenti motivi:
Considerato che, in riferimento al significato del TSO non è
possibile interrompere la procedura che porta all'ordinanza del
Sindaco, anzi fra la proposta dei Sanitari e l'ordinanza del Sindaco
deve intercorrere il minor tempo possibile,
il Sindaco, per ovviare a tale situazione, come d'altronde avviene
in altre città, a utilizzare la Polizia Municipale per
la reperibilità dell'Amministratore Pubblico. I certificati
dovranno pervenire alla Polizia Municipale - posto di guardia
Palazzo Vecchio, aperto 24 ore - che, compilata l'ordinanza provvederà
alla firma dell'Amministratore e, senza nessuna registrazione,
la consegnerà all'ospedale o all'ambulatorio medico dell'Azienda
Sanitaria di Firenze. Le altre operazioni potrebbero essere svolte
successivamente, in orario di ufficio.
Palazzo Vecchio, 5 maggio 1997