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Criteri Direttivi e Indirizzi Programmatici
Modulistica per la concessione di impianti sportivi



Convenzione per concessione di impianti sportivi


Atto di impegno per l'utilizzo delle palestre scolastiche

Convenzione per la concessione di impianti sportivi

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Art.1

Il Comune di Firenze concede per le proprie finalità sportive e sociali a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partita IVA . . . . . . . . . . . . . Telefono . . . . . . . . . . . . risultante dalle allegate piante e/o planimetrie delimitate in rosso, per la durata di anni sei, rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'mpianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore perodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. L'Amministrazione Comunale avrà comunque sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate all'impianto.

La Società sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione.

Art.2 - DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonchè delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo, ed il concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune e del Quartiere cui l'impianto di cui si tratta è destinato.

La società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Inoltre la società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali.

Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.

Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle società in luogo aperto al pubblico.

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI

La società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo, del Quartiere, delle Associazioni del Volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative;

- l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni istituti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al primo comma, l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.

- nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione della società concessionaria compatibilmente con quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;

- salvo quanto previsto ai commi successivi, l'Amministrazione Comuanle (per gli impianti cittadini), il Quartiere (per gli impianti di Quartiere) si riservano l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;

- l'Amministrazione Comunale (per gli impianti cittadini), il Quartiere (per gli impianti di Quartiere) potranno utilizzare grauitamente l'impianto - a loro insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate nei limiti di otto giornate all'anno.

- a tale scopo dovrà essere dato alla società concessionaria un preavviso di almeno otto giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale;

- fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale della società concessionaria ( gare-campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo della società concessionaria, l'Amministrazione Comunale per gli impianti cittadini ed il Quartiere per gli impianti di Quartiere, si riservano, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe comunali, l'impianto da parte di società, federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Art. 5 - COMITATO DI CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale ed il Quartiere si riservano il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un Comitato costituito secondo quanto previsto al terzo comma.

Detto Comitato:

  1. accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto anche con diritto alla verifica dei documenti contabili;

  2. effettua il controllo preventivo sulla programmazione delle attività;

  3. svolge il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto;

    Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Assessorato allo Sport , un rappresentante del Quartiere interessato, un rappresentante del CONI.

    Nell'esercizio di detti controlli, il Comitato potrà avvalersi anche dell'apporto di personale dell'Ufficio Tecnico Sport e dell'Ufficio Tecnico dei Quartieri nonchè del personale del Settore Sport cui siano attribuiti funzioni ispettive.

    Art. 6 - GARANZIE ASSICURATIVE

    Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

    A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:

    - danni all'impianto L. . . . . . . . . . . . .

    - furto e incendio L. . . . . . . . . . . .

    Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso l'Assessorato allo Sport del Comune all'atto della stipulazione, (per gli impianti cittadini), e presso il Quartiere ( per gli impianti di Quartiere).

    Art. 7 - BAR, RISTORO E PUBBLICITA'

    Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, la società concessionaria avrà dirittto ad esercitare:

    1. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;

    2. il servizio bar, tavola calda, bar ristoro, esistente all'interno dell'impianto, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

    E' data facoltà al concessionario con deroga al precedente art. 1 di sub-concedere il predetto esercizio bar ristoro previa comunicazione delle generalità e di requisiti dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.

    Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà com espresso il suddetto gradimento.

    La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

    Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

    Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

    Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

    In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o

    del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

    Art. 9 - DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

    In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

    Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

    Art. 10 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

    La società concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune di Firenze per gli impianti cittadini e al Quartiere per gli impianti di Quartiere, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione , con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale senza che nulla ad alcun titolo possa la società stessa pretendere dal Comune.

    Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi sei.

    La società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune o al Quartiere il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

    Art. 11 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

    In qualunque momento il Comune di Firenze con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

    Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al Comune.

    In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

    Art. 12 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

    Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.

    Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

    La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi:

    1. ordinaria manutenzione, esclusi gli impianti termici, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14;

    2. apertura, chiusura, conduzione dell'impianto (ad esclusione degli impianti termici) trattamento acque mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune, dal Quartiere o da terzi autorizzati.

    3. custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonchè il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza.

    4. scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.

    5. il Comune ed il Quartiere sono sollevati da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.

    6. richiesta da parte del concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.

    7. collaborazione al Comune ed al Quartiere anche mediante la frequenza del personale tecnico sportivo delle società concessionarie a corsi organizzati gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, dal Quartiere su temi della prevenzione e del recupero mediante attività sportiva.

    8. la società concessionaria si obbliga alla tenuta di un registro dei soci aggiornato.

    9. pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

    Art. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

    L'ordinaria manutenzione a carico del concessionario riguarda:

    1. riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni.

    2. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni.

    3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore.

    4. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento.

    5. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti.

    6. Manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.

    7. verifica periodica degli idranti e degli estintori.

    8. verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree.

    9. efficiente manutenzione dei pozzi artesiani.

    10. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde.

    11. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, rete pallavolo etc.....

    12. vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti.

    13. verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenziane straordinaria.

    14. verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della U.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri.

    15. intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo.

    L'Amministrazione Comunale ed il Quartiere per gli impianti di Quartiere su proposta del Comitato di Controllo potranno prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario. A tal fine l'Amministrazione Comunale o il Quratiere diffida il concessionario ad eseguire i lavori entro un termine.

    Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese al concessionario.

    Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

    Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

    - i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale. Sono invece a carico del Quartiere i lavori di manutenzione ordinaria, ad esclusione di quelli elencati all'art.14.

    - l'Amministrazione Comunale od il Quartiere può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine l'Amministrazione diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione.

    - il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'art. 14, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale od al Quartiere di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali.

    Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenute dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

    Art. 16 - CONTROLLI

    Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire al Comitato di Controllo:

    • nominativo del Direttore dell'impianto;

    • relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell'impianto comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione spettante, nonchè relazione sull'ordinaria manutenzione effettuata l'anno precedente;

    • entro lo stesso mese di giugno, il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Detto programma di attività potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale nonchè dal Quartiere per gli impianti di Quartiere, su proposta del Comitato di Controllo, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;

    • entro il mese di settembre copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonchè relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.
      Detti dati contabili e gestionali su richiesta dell'Assessorato allo Sport dovranno essere forniti anche mediante compilazione di apposito modulo predisposto dagli uffici dello stesso Assessorato.

    Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto con diritto inoltre di ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norma della presente convenzione.

    Art. 17 - PARTECIPAZIONE AI CONSUMI

    Il concessionario parteciperà alle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto, al suo utilizzo e al tipo di disciplina praticata secondo una percentuale annua calcolata sulla base di coefficienti e parametri indicati nella tabella allegata. Detta tabella sarà revisionata annualmente o comunque al variare per un minimo di giorni trenta anche solo di una delle condizioni ivi previste.

    Il Settore Sport provvederà alla determinazione del contributo sui consumi a carico della società concessionaria previsto dal 1° comma, individuando la percentuale sulla base dei dati di cui alla tabella, dichiarati dal concessionario e debitamente verificati ed applicando la medesima ai consumi annuali risultanti dalle relative fatturazioni.

    Nel caso di impianti con utenze comuni e con pluralità di concessionari, la suddivisione dei consumi avverrà sulla base di intese richiamate nelle stesse convenzioni. Nel caso di impianti di particolare complessità si farà ricorso ad un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale.

    Art. 18

    Alla presente concessione viene applicato il canone ricognitorio di £. 100.000.= annue in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto nonchè della onerosità della sua gestione.

    NORME TRANSITORIE

    Per ragioni di ordine finanziario connesse al'approvazione del Bilancio Comunale e dei Quartieri, l'applicazione del terzo comma e seguenti dell'art. 15 non potrà venire che a decorrere dal Bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo alla stipula della presente convenzione.




    Atto di impegno per l'utilizzo delle palestre scolastiche

    in orario extrascolastico

    Testo formato .doc Testo formato .rtf

    Con la presente scrittura fra il Consiglio Circoscrizionale rappresentato dal Dirigente
    ..........................................ai sensi della propria deliberazione n........
    e della  deliberazione n................del Consiglio di Circolo e della  deliberazione  
    n...........del Consiglio di Istituto e il Sig..........................................
    residente.............................Via...............................................
    Telefono ....................P.IVA/CF...................................................
    in qualitą di............................................del/della......................
    ........................................CF/P.IVA........................................
    Domicilio...............................................................................
    Sede.....................................
    

    SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

    Art. 1 - Si concede l'uso della Palestra di proprietà dell'Amministrazione Comunale annessa:

    scuola...........................................
    ore................................................
    giorni............................................

    scuola...........................................
    ore................................................
    giorni............................................

    scuola............................................
    ore................................................
    giorni.............................................

    per il periodo da ............a ......................con interruzione per il periodo estivo ................................................................................................................

    scuola............................................................................................................. dal........................al.......................................................................................

    scuola............................................................................................................. dal........................al.......................................................................................

    scuola............................................................................................................. dal........................al.......................................................................................

    per gare di campionato autorizzate come da calendario:
    giorno (Sabato /Domenica) ........................................................................
    scuola ........................................................................................................

    e per un importo complessivo di £..................per gli allenamenti e £...............per gare ufficiali, calcolato sulla base delle vigenti tariffe approvate con apposito provvedimento deliberativo dell'A.C. purchè la stessa nella persona del suo Presidente si obblighi a rispettare le modalità d'uso assumendosi le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio, di seguito specificato e le sottoscriva per accettazione.

    Art. 2 - La Società potrà usare detta palestra esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico e per l'attività di promozione sportiva, salve in ogni caso le esigenze della scuola. Ne è vietato l'uso per le attività che perseguono direttamente o indirettamente fini di lucro o di propaganda di parte e finalità contrarie a quelle che le leggi della Repubblica assegnano alle istituzioni scolastiche. Contravvenire a quanto sopra disposto determina la decadenza di diritto alla concessione.

    Art. 3 - La Società si impegna al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • divieto di far accedere alla palestra coloro che non abbiano attinenza con le attività sportive,
    • garantire che i frequentatori siano provvisti delle prescritte certificazioni mediche,
    • porre la massima cura nella conservazione del materiale ginnico,
    • divieto assoluto di far accedere nel recinto cicli e motocicli.

    La Società si assume la responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone o cose che dall'uso dei locali e delle attrezzature possa derivare al comune proprietario,esonerando sia il Comune che il Direttore Didattico / Preside della scuola di cui l'oggetto della concessione fa parte da ogni qualsiasi responsabilità.La stessa risponderà inoltre dei danni che possono essere causati dall'uso sia ai locali che alle attrezzature ivi esistenti sulla base degli accertamenti che saranno effettuati mediante redazione all'atto iniziale della concessione in uso dei locali di apposito verbale, da redigersi fra un rappresentante della Società,un rappresentante del Quartiere e un impiegato della scuola a ciò designato dal Direttore Didattico/ Preside, allo scopo di far constatare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi esistenti. Gli eventuali danni saranno accertati al termine della concessione in contraddittorio fra i rappresentanti sopra indicati. La società si obbliga ad usare i locali e le attrezzature in modo tale che l'attività consentita non impedisca o limiti eventuali altre attività contemporanee che la scuola svolga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

    Art. 4 - La durata della presente concessione è di un anno, salvo disdetta da darsi con preavviso di tre mesi. E' facoltà insindacabile del Consiglio di Quartiere revocare e/o sospendere in qualsiasi momento la presente concessione senza obbligo di preavviso per esigenze della scuola o dell'A.C.

    Art. 5 - La custodia (apertura e chiusura dovrà essere effettuata sempre dalla persona indicata come responsabile che dovrà custodire le chiavi con divieto di cederla a persona diversa e le pulizie dei locali derivanti dall'uso dovranno essere effettuaue a cura e a spese della Società utilizzatrice che si obbliga a curare la buona conservazione dell'impianto e che risponderà di tutti i danni che potessero essere arrecati all'edificio e alle attrezzature nelle ore in cui essa ne dispone. La Società dovrà immediatamente segnalare al C.d.Q. e al Consiglio di Circolo/Istituto gli eventuali danni direttamente provocati o rilevati in quanto causati da altri. L'A.C. non si assume alcuna responsabilità per i furti di materiale di proprietà della Società custoditi nel locale e comunque per danni a qualsiasi titolo.

    Art. 6 - Qualora la palestra in concessione fosse omologata per lo svolgimento di una o più discipline sportive e nel caso di manifestazioni con accesso di pubblico l'organizzatore dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.

    Art. 7 - La Società ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei frequentatori della palestra al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi potessero subire, lo stesso rimetterà al C.d.Q. dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento della obbligazione assunta. Inoltre la Società è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed al Comune in dipendenza della concessione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve d'eccezione.

    Art. 8 - La Società si obbliga a nominare a sua cura e spesa il personale ausiliario necessario per le attività che saranno svolte nei locali e ciò ove detto personale non sia nominato dal Comune proprietario, tenuto conto delle prescrizioni previste per il personale che ha accesso ai locali scolastici.

    Art. 9 - La stessa non potrà farsi sostituire da altri nel godimento del locale dato in concessione, anche parzialmente ed a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto di concessione.

    Art. 10 - Alla Società è fatto divieto di eseguire e comunque procedere a modifiche nei locali.

    Art. 11 - Il pagamento dell'importo dovuto calcolato sulla base della delibera delle tariffe del Comune di Firenze in vigore al momento dell'uso dell'impianto e della quale il legale rappresentante della Società dichiara di aver preso visione apponendo la propria firma in calce al presente atto di impegno,avverrà ogni fine mese a mezzo di bollettino di c/c postale n..................
    Pertanto qualora la successiva delibera delle tariffe contemplasse una tariffa maggiore a quella pagata all'atto della sottoscrizione del presente atto di impegno,sarà dovuto il relativo conguaglio a saldo. L'utilizzo dell'impianto sarà consentito solo dietro presentazione di attestazione di versamento, nell'eventualità di ritardi nei pagamenti o diffide sarà proibito l'accesso e saranno calcolati interessi moratori del 12%. Le tariffe di cui sopra sono dovute anche nel caso di mancato uso degli spazi assegnati per motivi estranei all'A.C.

    Art. 12 - L'A.C. resta esonerata da qualsiasi responsabilità circa l'errata indicazione del C.F./P.IVA dichiarato e trascritto sul presente atto.

    Art. 13 - L'imposta di bollo è a carico della Società.

    Letto, confermato e sottoscritto

    Firenze,

    Per la Società (il legale rappresentante) .........................................

    Il Dirigente...............................................




    Data di verifica/aggiornamento
    31 maggio 1997


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