Convenzione per concessione di impianti sportivi |
Atto di impegno per l'utilizzo delle palestre scolastiche |
Convenzione per la concessione di impianti sportivi |
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Il Comune di Firenze concede per le proprie finalità sportive e sociali a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partita IVA . . . . . . . . . . . . . Telefono . . . . . . . . . . . . risultante dalle allegate piante e/o planimetrie delimitate in rosso, per la durata di anni sei, rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'mpianto.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore perodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. L'Amministrazione Comunale avrà comunque sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate all'impianto.
La Società sportiva . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . farà uso dell'impianto e delle annesse
attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.
Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi
evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere
in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto
della presente concessione.
La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto
e del suo stato, nonchè delle attrezzature mobili ivi
esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere
in contraddittorio tra le parti o loro delegati, al momento che
il presente atto è formalmente esecutivo, ed il concessionario
prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale
viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
La concessione viene effettuata al fine di consentire alla società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune e del Quartiere cui l'impianto di cui si tratta è destinato.
La società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.
Inoltre la società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali.
Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.
Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle
società in luogo aperto al pubblico.
La società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:
- al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo, del Quartiere, delle Associazioni del Volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative;
- l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni istituti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al primo comma, l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.
- nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione della società concessionaria compatibilmente con quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- salvo quanto previsto ai commi successivi, l'Amministrazione Comuanle (per gli impianti cittadini), il Quartiere (per gli impianti di Quartiere) si riservano l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;
- l'Amministrazione Comunale (per gli impianti cittadini), il Quartiere (per gli impianti di Quartiere) potranno utilizzare grauitamente l'impianto - a loro insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate nei limiti di otto giornate all'anno.
- a tale scopo dovrà essere dato alla società concessionaria un preavviso di almeno otto giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale;
- fermo restando gli impegni derivanti dall'attività
ufficiale della società concessionaria ( gare-campionati)
e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze
di utilizzo della società concessionaria, l'Amministrazione
Comunale per gli impianti cittadini ed il Quartiere per gli impianti
di Quartiere, si riservano, per carenza documentata di spazi
alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle
tariffe comunali, l'impianto da parte di società, federazioni
ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività
ufficiale.
L'Amministrazione Comunale ed il Quartiere si riservano il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un Comitato costituito secondo quanto previsto al terzo comma.
Detto Comitato:
Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Assessorato allo Sport , un rappresentante del Quartiere interessato, un rappresentante del CONI.
Nell'esercizio di detti controlli, il Comitato potrà
avvalersi anche dell'apporto di personale dell'Ufficio Tecnico
Sport e dell'Ufficio Tecnico dei Quartieri nonchè del personale
del Settore Sport cui siano attribuiti funzioni ispettive.
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:
- danni all'impianto L. . . . . . . . . . . . .
- furto e incendio L. . . . . . . . . . . .
Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata
presso l'Assessorato allo Sport del Comune all'atto della stipulazione,
(per gli impianti cittadini), e presso il Quartiere ( per gli
impianti di Quartiere).
Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, la società concessionaria avrà dirittto ad esercitare:
Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà com espresso il suddetto gradimento.
La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono solidalmente
del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi
al suddetto esercizio.
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o
del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti
che potranno portare fino alla revoca della concessione.
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.
Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione
prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.
La società concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune di Firenze per gli impianti cittadini e al Quartiere per gli impianti di Quartiere, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione , con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale senza che nulla ad alcun titolo possa la società stessa pretendere dal Comune.
Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi sei.
La società concessionaria dichiara e riconosce che
in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto
al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine
che dal Comune sarà stato indicato e comporterà
al Comune o al Quartiere il più ampio diritto di immissione
in possesso in forma amministrativa.
In qualunque momento il Comune di Firenze con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al Comune.
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare
soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione
delle tariffe vigenti.
Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le
disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la
procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.
La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi:
L'ordinaria manutenzione a carico del concessionario riguarda:
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati
direttamente con addebito delle relative spese al concessionario.
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:
- i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale. Sono invece a carico del Quartiere i lavori di manutenzione ordinaria, ad esclusione di quelli elencati all'art.14.
- l'Amministrazione Comunale od il Quartiere può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine l'Amministrazione diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione.
- il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'art. 14, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale od al Quartiere di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali.
Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere
all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con
la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario
a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della
spesa, sostenute dal concessionario, si procederà dietro
presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione
della spesa sostenuta.
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire al Comitato di Controllo:
Detti dati contabili e gestionali su richiesta dell'Assessorato
allo Sport dovranno essere forniti anche mediante compilazione
di apposito modulo predisposto dagli uffici dello stesso Assessorato.
Il concessionario parteciperà alle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto, al suo utilizzo e al tipo di disciplina praticata secondo una percentuale annua calcolata sulla base di coefficienti e parametri indicati nella tabella allegata. Detta tabella sarà revisionata annualmente o comunque al variare per un minimo di giorni trenta anche solo di una delle condizioni ivi previste.
Il Settore Sport provvederà alla determinazione del contributo sui consumi a carico della società concessionaria previsto dal 1° comma, individuando la percentuale sulla base dei dati di cui alla tabella, dichiarati dal concessionario e debitamente verificati ed applicando la medesima ai consumi annuali risultanti dalle relative fatturazioni.
Nel caso di impianti con utenze comuni e con pluralità
di concessionari, la suddivisione dei consumi avverrà
sulla base di intese richiamate nelle stesse convenzioni. Nel
caso di impianti di particolare complessità si farà
ricorso ad un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale.
Alla presente concessione viene applicato il canone ricognitorio
di £. 100.000.= annue in considerazione dell'uso pubblico
dell'impianto nonchè della onerosità della sua
gestione.
Per ragioni di ordine finanziario connesse al'approvazione
del Bilancio Comunale e dei Quartieri, l'applicazione del terzo
comma e seguenti dell'art. 15 non potrà venire che a decorrere
dal Bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo alla
stipula della presente convenzione.
Atto di impegno per l'utilizzo delle palestre scolastiche
in orario extrascolastico
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Con la presente scrittura fra il Consiglio Circoscrizionale rappresentato dal Dirigente ..........................................ai sensi della propria deliberazione n........ e della deliberazione n................del Consiglio di Circolo e della deliberazione n...........del Consiglio di Istituto e il Sig.......................................... residente.............................Via............................................... Telefono ....................P.IVA/CF................................................... in qualitą di............................................del/della...................... ........................................CF/P.IVA........................................ Domicilio............................................................................... Sede.....................................
Art. 1 - Si concede l'uso della Palestra di proprietà dell'Amministrazione Comunale annessa:
scuola...........................................
ore................................................
giorni............................................
scuola...........................................
ore................................................
giorni............................................
scuola............................................
ore................................................
giorni.............................................
per il periodo da ............a ......................con interruzione
per il periodo estivo ................................................................................................................
scuola.............................................................................................................
dal........................al.......................................................................................
scuola.............................................................................................................
dal........................al.......................................................................................
scuola.............................................................................................................
dal........................al.......................................................................................
per gare di campionato autorizzate come da calendario:
giorno (Sabato /Domenica) ........................................................................
scuola ........................................................................................................
e per un importo complessivo di £..................per gli allenamenti
e £...............per gare ufficiali, calcolato
sulla base delle vigenti tariffe approvate con apposito provvedimento
deliberativo dell'A.C. purchè la stessa nella persona del
suo Presidente si obblighi a rispettare le modalità d'uso
assumendosi le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio, di
seguito specificato e le sottoscriva per accettazione.
Art. 2 - La Società potrà usare detta palestra
esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico e per l'attività
di promozione sportiva, salve in ogni caso le esigenze della scuola.
Ne è vietato l'uso per le attività che perseguono
direttamente o indirettamente fini di lucro o di propaganda di
parte e finalità contrarie a quelle che le leggi della
Repubblica assegnano alle istituzioni scolastiche. Contravvenire
a quanto sopra disposto determina la decadenza di diritto alla
concessione.
Art. 3 - La Società si impegna al rispetto delle
seguenti disposizioni:
Art. 4 - La durata della presente concessione è di un anno, salvo disdetta da darsi con preavviso di tre mesi. E' facoltà insindacabile del Consiglio di Quartiere revocare e/o sospendere in qualsiasi momento la presente concessione senza obbligo di preavviso per esigenze della scuola o dell'A.C.
Art. 5 - La custodia (apertura e chiusura dovrà
essere effettuata sempre dalla persona indicata come responsabile
che dovrà custodire le chiavi con divieto di cederla a
persona diversa e le pulizie dei locali derivanti dall'uso dovranno
essere effettuaue a cura e a spese della Società utilizzatrice
che si obbliga a curare la buona conservazione dell'impianto e
che risponderà di tutti i danni che potessero essere arrecati
all'edificio e alle attrezzature nelle
ore in cui essa ne dispone. La Società dovrà immediatamente
segnalare al C.d.Q. e al Consiglio di Circolo/Istituto gli eventuali
danni direttamente provocati o rilevati in quanto causati da altri. L'A.C.
non si assume alcuna responsabilità per i furti di materiale
di proprietà della Società custoditi nel locale
e comunque per danni a qualsiasi titolo.
Art. 6 - Qualora la palestra in concessione fosse omologata
per lo svolgimento di una o più discipline sportive e nel
caso di manifestazioni con accesso di pubblico l'organizzatore dovrà
munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.
Art. 7 - La Società ha l'obbligo di provvedere alla
copertura assicurativa dei frequentatori della palestra al fine
di sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni
di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi potessero
subire, lo stesso rimetterà al C.d.Q. dichiarazione comprovante
l'avvenuto adempimento della obbligazione assunta. Inoltre la Società
è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque
a terzi ed al Comune in dipendenza della concessione ed a suo
carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza
riserve d'eccezione.
Art. 8 - La Società si obbliga a nominare a sua
cura e spesa il personale ausiliario necessario per le attività
che saranno svolte nei locali e ciò ove detto personale non sia
nominato dal Comune proprietario, tenuto conto delle prescrizioni
previste per il personale che ha accesso ai locali scolastici.
Art. 9 - La stessa non potrà farsi sostituire da
altri nel godimento del locale dato in concessione, anche parzialmente
ed a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto di concessione.
Art. 10 - Alla Società è fatto divieto di
eseguire e comunque procedere a modifiche nei locali.
Art. 11 - Il pagamento dell'importo dovuto calcolato sulla
base della delibera delle tariffe del Comune di Firenze in vigore
al momento dell'uso dell'impianto e della quale il legale rappresentante
della Società dichiara di aver preso visione apponendo
la propria firma in calce al presente atto di impegno,avverrà
ogni fine mese a mezzo di bollettino di c/c postale n..................
Pertanto qualora la successiva delibera delle
tariffe contemplasse una tariffa maggiore a quella pagata all'atto
della sottoscrizione del presente atto di impegno,sarà
dovuto il relativo conguaglio a saldo. L'utilizzo dell'impianto
sarà consentito solo dietro presentazione di attestazione
di versamento, nell'eventualità di ritardi nei pagamenti
o diffide sarà proibito l'accesso e saranno calcolati interessi
moratori del 12%. Le tariffe di cui sopra sono dovute anche
nel caso di mancato uso degli spazi assegnati per motivi estranei
all'A.C.
Art. 12 - L'A.C. resta esonerata da qualsiasi responsabilità
circa l'errata indicazione del C.F./P.IVA dichiarato e trascritto
sul presente atto.
Art. 13 - L'imposta di bollo è a carico
della Società.
Letto, confermato e sottoscritto
Firenze,
Per la Società (il legale rappresentante) .........................................
Il Dirigente...............................................
Data di verifica/aggiornamento
31 maggio 1997